Bonifica ambientale e messa in sicurezza delle aree agricole e di allevamento: il DM 46/2019
L’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che «il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali».
Tale regolamento ha trovato piena attuazione grazie alla recente emanazione del Decreto Ministeriale 1 marzo 2019, n. 46, in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019, n. 132.
Esso disciplina, in conformità alla Parte IV, Titolo V, d.lgs. 152/2006 e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
Il decreto in esame si articola principalmente in tre parti e definisce, rispettivamente:
- la procedura relativa alle comunicazioni alle autorità competenti;
- le attività di caratterizzazione delle aree agricole;
- la disciplina applicabile ai soggetti non responsabili dell’inquinamento.
Quanto al regime delle comunicazioni, il comma 2 dell’art. 1 stabilisce, innanzitutto, che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno l’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, al Ministero della Salute e al Ministero dello sviluppo economico, le informazioni in merito al numero e all’ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure operative per la loro caratterizzazione (così come disciplinate dal regolamento in esame) e gli interventi adottati.
Sempre in merito alle procedure di comunicazione, l’art. 3, comma 1 prevede che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un’area agricola, il responsabile dell’inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 304, comma 2 TUA:
- alla regione;
- alla provincia;
- al comune;
- all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) territorialmente competente;
- all’Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente;
- al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (per le aree ricadenti all’interno del perimetro dei Siti di interesse nazionale – SIN).
In merito, invece, alle attività di caratterizzazione delle aree agricole, finalizzate alla conoscenza dei livelli degli inquinanti presenti nelle aree da indagare, esse sono indirizzate, più nello specifico, all’acquisizione di una conoscenza dettagliata della distribuzione spaziale degli inquinanti e della distribuzione spaziale tridimensionale dei suoli e dei loro volumi.
Tali attività sono attuate dal responsabile dell’inquinamento in conformità ai criteri generali contenuti nell’allegato 1 al regolamento e sono preventivamente comunicate alle sopra citate amministrazioni (art. 3, comma 2).
La procedura operativa per la caratterizzazione delle aree agricole varia a seconda che i livelli di concentrazione degli inquinanti rilevati superino o meno le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) individuate all’allegato 2 del regolamento. In particolare, il regolamento stabilisce che:
- nel caso di mancato superamento dei livelli soglia previsti, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1 dell’art. 3, un’autocertificazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica che ha efficacia conclusiva del procedimento. Entro i successivi trenta giorni, la regione, in collaborazione con ARPA e ASL, secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli e comunica gli esiti alle amministrazioni competenti (art. 3, commi 3 e 4);
- al contrario, in caso di accertamento del superamento delle CSC, anche per una sola sostanza, il soggetto responsabile dell’inquinamento ne deve dare immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1 ed elabora una valutazione di rischio (VDR) secondo gli appositi criteri enunciati all’allegato 3 (art. 4, comma 1).
Elaborata la VDR, occorre ulteriormente distinguere tra due distinte ipotesi. Se all’esito di tale valutazione (ipotesi A) le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alla regione territorialmente competente (e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), entro sessanta giorni dalla comunicazione del superamento della CSC, un’istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio.
Entro i trenta giorni successivi, l’amministrazione competente può richiedere l’effettuazione di ulteriori controlli o dichiarare concluso il procedimento (art. 4, comma 3).
Se, invece, all’esito della valutazione di rischio, (ipotesi B) le concentrazioni sono incompatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto deve presentare alle amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1 (nonché, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute) le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di rispristino ambientale, al fine di minimizzare e ridurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in conformità a quanto stabilito dall’allegato 4, rubricato “Tipologie di intervento applicabile per le aree agricole” (art. 5, comma1). Il progetto, inoltre, deve contenere una serie di elementi puntualmente individuati al comma 2 dell’art. 5.
Il regolamento contiene, infine, una disciplina per i soggetti non responsabili dell’inquinamento. L’art. 6 stabilisce infatti che, fatti salvi gli obblighi del responsabile dell’inquinamento, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto ed attuale del superamento delle CSC deve darne comunicazione alle amministrazioni citate e attuare le necessarie misure di prevenzione.
Il decreto ministeriale conclude all’art. 7 con le norme transitorie, tra le quali si rileva, in particolare, il comma 1 che prevede che i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, dovendosi a tal fine intendere conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi.
Da diversi anni siamo impegnati nell’assistenza e consulenza a favore di società che, sovente, si trovano a fronteggiare tali tematiche, per decidere, sulla base di queste, i corretti adempimenti da porre in essere.