EUDR: Come funziona il regolamento anti-deforestazione UE
Gli ultimi anni sono stati segnati dalla rinascita delle istanze ambientaliste e dello sviluppo sostenibile, resi dall’Unione Europea, tramite il suo ambizioso Green Deal, i principi guida della propria Agenda normativa.
Proprio in questo contesto si inserisce il regolamento (UE) 2023/1115, noto come “European Deforestation-free products Regulation” (EUDR), il quale stabilisce nuove regole per l’importazione e l’esportazione di quelle materie prime che, fra tutte, contribuiscono maggiormente all’incedere del fenomeno della deforestazione a livello mondiale, con grave danno all’ambiente (inclusivo delle conseguenze sul cambiamento climatico) e alle comunità locali.
Il regolamento riguarda determinate materie prime quali bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno (art. 1), i cui prodotti sono più puntualmente specificati nell’Allegato I. Per queste materie prime e prodotti è posto il divieto di immissione o messa a disposizione nel mercato unico, nonché di esportazione, salvo sia possibile garantire che siano a “deforestazione zero”, siano stati prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di produzione e siano oggetto di “dichiarazione di dovuta diligenza” (art. 3).
La “dichiarazione di dovuta diligenza”
La circolazione dei suddetti prodotti è condizionata alla garanzia della loro “sostenibilità” e, cioè che i relativi processi produttivi e commerciali siano stati condotti con la “diligenza dovuta” (due diligence) prevista dal regolamento.
In base all’art. 8, la “dovuta diligenza” comprende tre principali adempimenti.
Anzitutto, l’operatore economico è tenuto a raccogliere (e a conservare) informazioni, documenti e dati provanti che i prodotti siano conformi all’art. 3. L’art. 9 richiede, in particolare, che dei prodotti interessati siano forniti la descrizione, la quantità importata o esportata, il Paese di produzione (e, ove pertinente, la zona di esso), la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di produzione, i dati identificativi delle imprese coinvolte nella produzione, nonché tutte le informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti e materie prime siano a “deforestazione zero” e che i relativi processi produttivi siano conformi alla legislazione del Paese di produzione.
Il secondo parametro di due diligence è definito dall’art. 10. Si tratta della valutazione di rischio (VdR): sulla base delle informazioni, documenti e dati raccolti ai sensi dell’art. 9, l’operatore deve valutare se sussiste o meno il rischio che i prodotti non siano conformi a normativa. Lo stesso art. 10, paragrafo 2 individua, inoltre, i principali criteri per svolgere la VdR. Solo per citarne alcuni, vale menzionare la presenza di foreste e relativo grado di deforestazione; presenza di popoli indigeni nella zona di produzione e loro consultazione e cooperazione; complessità della catena di approvvigionamento; rischio di elusione del EUDR, ecc.
Infine, ultimo parametro di due diligence è l’attenuazione del rischio. Ove la VdR rilevi un rischio che non sia nullo o solo trascurabile, l’art. 11 richiede all’operatore economico di attuare misure di attenuazione del rischio volte a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile.
Queste tre categorie di adempimenti sono completate dall’implementazione di un “sistema di due diligence” volto a mantenere aggiornato l’esercizio della dovuta diligenza di cui all’art. 3, con obbligo di riesame dello stesso ogni anno (art. 12).
La due diligence “semplificata”
Un’importante eccezione è prevista dall’art. 13, che esenta l’operatore economico dagli obblighi di due diligence ai sensi dell’art. 3 se, a fronte di un’adeguata valutazione della catena di approvvigionamento e del rischio di elusione dell’EUDR, viene appurato che tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in Paesi o parti di esse classificati come “a basso rischio”, ai sensi dell’art. 29.
La norma citata individua, infatti, tre categorie di Paesi: ad alto rischio, a basso rischio e a rischio standard. Detta classificazione viene elaborata e pubblicata in apposito elenco dalla Commissione per mezzo di atti di esecuzione.
Profili sanzionatori
In caso di possibili violazioni del regolamento, le autorità degli Stati membri possono disporre il sequestro delle materie prime interessate o dei prodotti, come anche la sospensione della loro esportazione o immissione nel mercato unico (art. 23).
In caso di accertata non conformità dei prodotti, l’operatore è chiamato ad attuare le misure correttive stabilite, quali ad esempio la rettifica delle inadempienze formali, il ritiro della merce o la donazione dei prodotti per scopi caritatevoli o di interesse pubblico, ove possibile (art. 24).
Gli Stati membri sono inoltre chiamati a stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive. L’EUDR richiede che il sistema sanzionatorio debba prevedere, in particolare, sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o prodotti, la confisca dei prodotti e dei proventi, il divieto temporaneo di immettere o esportare i prodotti ed, infine, il divieto di esercitare la due diligence semplificata.