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giro bolla e traffico illecito di rifiuti

Giro Bolla e Traffico Illecito di Rifiuti

La Sentenza di Cassazione Penale, sez. II, n. 9557 del 10 marzo 2021 ha deliberato sentenza avverso il ricorso avanzato dall’imprenditore A.F., titolare dell’omonima SRL, per una violazione avvenuta ai sensi dell’art. 452 quaterdecies del codice penale.

La seguente previsione prevede che chiunque si renda materialmente responsabile di traffico illecito di rifiuti, mediante operazioni consistenti nella cessione, trasporto e ricezione di rifiuti, venga punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il codice prevede un aumento della cornice edittale da tre ad otto anni nel caso in cui i rifiuti siano ad alta radioattività.

La Suprema Corte pone un’interessante dissertazione tra il procedimento di prevenzione da un lato ed il procedimento penale dall’altro.

Nel primo caso rileva maggiormente la valutazione operata dal giudice nei confronti dell’individuo al fine di determinare la pericolosità sociale del soggetto, anche prendendo in considerazione condotte che non necessariamente danno luogo a reato.

Nel procedimento penale invece il magistrato competente sarà chiamato ad applicare la legge astratta al caso concreto proporzionalmente alla gravità del fatto illecito commesso, mediante correlazione tra lo stesso fatto e l’antigiuridicità della condotta.

Questa distinzione emerge al fine di valutare, da parte del giudice nel procedimento di prevenzione, alcuni elementi indiziari emersi da un procedimento penale al fine di stabilire se un soggetto possa essere imputato per associazione a delinquere o partecipazione, elemento a tuttora presentante dei confini non definiti in dottrina e giurisprudenza.

La prima fattispecie astratta è disciplinata ai sensi dell’art. 416 codice penale, e presenta tre caratteristiche qualificanti:

  1. un vincolo associativo permanente
  2. l’indeterminatezza di un numero di reati
  3. esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare il compimento di un disegno criminoso.

La seconda fattispecie trova disciplina all’interno dell’art. 110 codice penale, la previsione codicistica infatti stabilisce come la partecipazione di più soggetti persone fisiche alla commissione di un reato evento sia condizione integrante al fine di rilevare concorso di persone di determinato fatto illecito.

Il vero discrimen normativo tra le due fattispecie astratte consiste nello stabilire se vi fosse o meno un’organizzazione scientificamente predisposta alla commissione di delitti di varia natura (es. reato di associazione mafiosa mediante delitti di sangue, contro il patrimonio e contro la persona).

La particolarità giurisprudenziale connessa al caso

Spostando la nostra attenzione sul caso in questione, occorre notare come la Suprema Corte concentri la sua attenzione sulla pratica del “giro bolla”, caratterizzandola come un tertium genus criminale, adottando un metodo più simile all’istituto del giudice creatore di diritto tipico di Common Law; la particolarità giurisprudenziale di questa tipologia di reato, già precedentemente disciplinato davanti alla Suprema Corte (Cass.Pen.Sez.3, 19/10/2011, sentenza n.27870), non suppone la predisposizione organizzativa alla commissione di illeciti di svariata natura al fine di rilevare l’antigiuridicità della condotta ma attiene al fatto che una serie di azioni, legali per se, siano integrative di fattispecie di reato qualora siano adibite al traffico illecito di rifiuti, seppure dette fattispecie operino all’interno di un contesto pienamente lecito.

Perché rilevi la condotta antigiuridica caratterizzante il giro bolla, occorre che vi siano tre condizioni necessarie e sufficienti per integrare detta fattispecie di illecito:

  1. l’adoperarsi in senso sostanziale mediante mezzi adatti al trasporto di sostanze dannose o comunque potenzialmente nocive;
  2. la falsificazione di documenti di trasporto;
  3. la reimmissione delle stesse nel circuito delle materie prime. Dal ragionamento della Corte Suprema emerge come una potenziale e devastante ripercussione derivante dal mancato smaltimento dei rifiuti possa coinvolgere il diritto alla salute ed all’integrità fisica, in quanto alcuni di questi prodotti vengono reimpiegati nella produzione di materiale biochimico e fertilizzante. Pertanto, come si può caratterizzare questa fattispecie?

La posizione della Corte

Secondo la Corte, si ritiene che questo reato contestato nel presente caso all’imputato debba essere caratterizzato da due threshold criteria:

  1. Il principio organizzativo consistente nel fatto che l’imputato si fosse dotato di strumenti necessari a perseguire un illecito profitto, come già previsto ex art. 452 quaterdecies codice penale.
  2. Il principio di plurisoggettività, in base al quale si potrebbe ripartire un medesimo capo di imputazione su tre differenti soggetti fisici e giuridici: 2a) l’imprenditore organizzante l’attività allo scopo di conseguire un illecito profitto, il Sig. A.F. nel presente caso, 2b) il soggetto dipendente dell’impresa che ha svolto mansioni di trasporto, 2c) un soggetto terzo, quale un imprenditore o un’azienda che abbiano indebitamente utilizzato il rifiuto per realizzare una propria finalità imprenditoriale (es. produzione di fertilizzante per campi).

Da ultimo, è’ interessante rilevare la collocazione normativa dei reati ambientali, che trova disciplina sotto il titolo VI bis del codice penale e che ha conosciuto un’evoluzione contemporanea all’ entrata in vigore della Direttiva 2008/99 CE avente ad oggetto la tutela penale dell’ambiente, entrata in vigore a seguito di apposita normativa di attuazione interna.

Si può ritenere che questa pronuncia della Corte Suprema segni un’evoluzione nell’orientamento giurisprudenziale: se nel recente passato si sarebbe potuto considerare il reato ambientale come mera contravvenzione, la Corte Suprema ritiene che questa interpretazione non debba essere più ritenuta attuale e conseguentemente che questa tipologia di reato vada riconsiderata come reato-evento, implicante una potenziale lesione di un bene inviolabile per l’individuo quale il diritto alla salute.

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