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Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali

SNPA: guida alla procedura estintiva delle contravvenzioni

La necessità, all’interno della SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente), di armonizzare l’applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali è un fenomeno recente. In particolare, questo processo è emerso nel 2015, con l’entrata in vigore della legge 22 maggio n. 68. Tale legge ha riformato in modo significativo la tutela penale dell’ambiente.

Da un lato, è stato introdotto un nuovo titolo nel Codice Penale, il Titolo VI bis, denominato “Dei delitti contro l’ambiente“. Dall’altro lato, è stata inserita la Parte VI bis all’interno del d.lgs. n. 152/2006, che riguarda la “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. Quest’ultima ha introdotto una nuova procedura per l’estinzione di alcuni reati ambientali di minore gravità.

Si è trattato di un’esigenza che dal punto di vista cronologico ha preceduto l’operatività del SNPA, quest’ultima essendo avvenuta a partire dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132 di “Istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto  Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”, ente pubblico nazionale di ricerca che, assieme alle agenzie per la protezione dell’ambiente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, coordina le attività del SNPA.

D’altra parte, la necessità di armonizzare siffatta frammentazione disciplinare, è emersa altresì a ragione della non completa omogeneità degli orientamenti applicativi ed interpretativi su una molteplicità di temi non soltanto ritenuti maggiormente problematici, ma altresì pregiudicati dalla persistente latitanza del legislatore su più d’un settore nevralgico.

Ne è così derivata una sorta di rimedio endosistematico con cui da un lato si è costituito un presidio interno sugli indirizzi emessi da parte di soggetti coinvolti nell’applicazione della norma, e dall’altro si è conseguita la finalità di realizzare una sintesi di elaborazione delle migliori pratiche sviluppate riguardo la formulazione delle prescrizioni, stimolando così una crescita uniforme nei riguardi di tutti gli interna corporis del SNPA.

Quest’ultimo organismo, com’è noto, attraverso la cooperazione a rete, lavora per raggiungere prestazioni tecniche ambientali uniformi sull’intero territorio nazionale, a vantaggio della tutela dell’ambiente ed a beneficio della popolazione, dell’attività delle imprese e del sistema pubblico generale. Di qui la necessità sempre crescente di sviluppare le attitudini più adeguate ed evolute per produrre documenti tecnici quali Report ambientali SNPA, Linee guida SNPA, Pubblicazioni tecniche SNPA e pareri vincolanti in base alla legge.

I Caratteri del Nuovo Provvedimento

Il processo di revisione che ne è derivato ha così iniziato a proliferare mediante diverse modalità; nell’ambito del Sistema sono stati quindi nel tempo pubblicati due documenti finalizzati a fornire uno strumento di lavoro per gli operatori del Sistema; esplicitando, in particolare, il modus operandi del SNPA per tutti i soggetti interessati alla disciplina della procedura estintiva delle contravvenzioni: – “Primi indirizzi comuni al Sistema per l’applicazione della Legge n. 68 del 22.05.2015” (Deliberazione del Consiglio Federale n. 53 del 15.07.2015 – “Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI – bis, d.lgs. 152/2006 (Delibera del Consiglio Federale n. 82 del 29/11/16) – Linee Guida per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI – bis d.lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021 (Linee guida SNPA 38/2022, Delibera del Consiglio SNPA n. 150 del 20.12.2021)

In questa cornice sono così venute alla luce le linee guida Snpa n. 52/2024, pubblicate in allegato alla delibera del consiglio Snpa 23 luglio 2024, n. 252.

Come reca la stessa premessa, “Il documento costituisce un aggiornamento delle precedenti LG SNPA 38/22 (Linee Guida per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte  VI – bis D. Lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021), in considerazione delle novità normative intervenute nel biennio 2022-23 e dell’evoluzione degli indirizzi ed orientamenti applicativi emersi a livello nazionale ed a seguito dell’esperienza maturata dalle componenti del SNPA”.

Si tratta di un testo aggiornato alle disposizioni ed indirizzi emanati fino a febbraio 2024, raccolti su segnalazione delle componenti del SNPA. Tra queste, altresì, le nuove indicazioni normative riguardanti la destinazione dei proventi delle sanzioni, e le disposizioni relative alle modalità di riscossione di tali proventi da parte dello stato. Un nuovo disegno hanno altresì le parti contenenti prescrizioni tipo, che nel varo del nuovo testo risultano più dettagliate, finendo per diradare gli orizzonti casistici e contenendo specifiche indicazioni per la valutazione dell’assenza di danno ambientale o pericolo concreto e attuale di danno ambientale, che è prerequisito necessario per l’applicazione della procedura estintiva trattata.

Il Campo di Applicazione della Procedura e le Finalità delle Prescrizioni

Il provvedimento si apre (al par. 1.1) con l’esame del tema delle tipologie di contravvenzioni estinguibili con la procedura, nonché a seguire il tema dell’applicabilità della disciplina transitoria prevista dall’art. 318 – octies d.lgs. 152/06 per l’applicazione della procedura estintiva (par. 1.1.3); un’illustrazione a se hanno poi i criteri di ammissibilità della procedura con riferimento alla tipologia di pena edittale connessa ai reati (par. 1.1.4) e relativamente alla condizione dell’assenza di danno o di pericolo concreto ed attuale di danno come conseguenza dei reati (par. 1.1.5).

Una disciplina a sé, trova poi il tema dell’obbligatorietà della procedura estintiva in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 318 bis, nonché degli approdi giurisprudenziali accompagnati dalla necessità di fornire, nelle comunicazioni alle Procure, un’adeguata motivazione in ordine alla esperibilità della procedura (par. 1.1.7); viene infine previsto uno specifico focus sull’esperibilità della procedura estintiva nel caso particolare della reiterazione di una medesima condotta illecita da parte dello stesso contravventore (par. 1.1.8).

Il tema della natura giuridica del verbale di prescrizioni quale atto tipico di polizia giudiziaria, assieme alle finalità ed i possibili contenuti della prescrizione, trovano la loro disciplina all’interno del par. 1.2, mentre il tema dell’applicabilità della procedura estintiva ai casi di contravvenzioni di natura formale con illustrazione schematizzata del possibile contenuti, nonché il tema dell’applicabilità della procedura a reati con condotta esaurita ed a casi di adempimento spontaneo, vengono disciplinati nel sottoparagrafo recante 1.2.2.;

Da ultimo, una regolamentazione a sé trova il tema dei rapporti tra le prescrizioni emesse ai fini della procedura estintiva ed i provvedimenti amministrativi che gli enti di amministrazione attiva sono tenuti ad adottare a fronte di determinate violazioni. Nel par. 1.5. è invece regolamentata la fase dell’ammissione a pagamento della sanzione pecuniaria in sede amministrativa di cui all’art. 318 quater, 2° comma d.lgs. 152/06 (così come innovato dalle novità legislative introdotte con l’art. 26 bis, d.l. n. 36/2022 che ha previsto la devoluzione al bilancio statale, mentre la novità dell’ulteriore somma di cui all’art. 318 ter, comma 4 bis, introdotta dal d.l. 152/06 e relativa alle attività di predisposizione della prescrizione e di asseverazione, è affrontato nel par. 1.5.1.2)

Il ruolo degli organi giudiziari nella procedura estintiva nonché le ripercussioni della Riforma Cartabia sulla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali, trovano invece la loro disciplina rispettivamente nel par. 1.6 ed 1.7.

Infine all’interno del Capitolo II del documento risultano approfonditi i criteri guida generali per la valutazione degli effetti e delle entità LINEE GUIDA SNPA 52/2024 11 delle conseguenze ambientali dei reati ai fini della verifica dell’assenza di danno o pericolo concreto ed attuale di danno quale condizione di esperibilità della procedura estintiva.

Una considerazione a sé, meritano poi i due allegati (A e B) che chiudono il documento; nel primo, in particolare, sono vengono riportate le prescrizioni – tipo individuate per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali al fine di offrire una sintesi delle migliori pratiche sviluppate all’interno del SNPA. Mentre nell’allegato B), viene riportato un elenco riassuntivo dei principali documenti raccolti ed analizzati dalla Rete tematica RR TEM 29 Ecoreati.

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