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Reati ambientali e novità del decreto legge 116 di agosto 2025

L’inasprimento penale per reati ambientali con il D.L. 116/2025

AmbientaleOttobre 25, 2025

All’interno dello spettro consolidato delle fattispecie penalmente rilevanti dotate di rilevanza ambientale, tesse nuovi e per certi aspetti assai più intricati dinamismi il legislatore delegato che con un recentissimo intervento (D.L. 8 agosto 2025 n. 116 contenente “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”) ha finito per incidere sull’intero spettro del diritto penale ambientale.

Sono state introdotte novità di indubbia rilevanza ed inversamente proporzionali alla scarsa pubblicità ad esse riservata: il provvedimento, introducendo nuove fattispecie di reato, ha operato una rimodulazione sanzionatoria di molte ipotesi di reato preesistenti (nonché parzialmente riformulate).

Si tratta di una genealogia dalle tinte suggestive; come del resto esplicitamente riportato per esteso nel preambolo al Decreto delegato per individuarne la causale, traendo origine il Decreto stesso direttamente dai dicta di una decisione CEDU (sentenza Cannavacciuolo ed altri c. Italia del 30 gennaio 2025) con cui la Corte, giovandosi del voto unanime, ha inflitto il proprio gladium all’Italia condannandone la colpevole inerzia regolativa riguardo gli interventi sia preventivi che repressivi verso linquinamento prodotto dalle organizzazioni criminali in alcune aree della Campania. Omissioni di una tale rilevanza che la Corte non ha esitato a ricondurre ad un vero e proprio disinteresse oltre che verso la vita privata sicura (art. 8), addirittura verso l’intima essenza della vita stessa (art. 2).

Dopo la forma, i contenuti precettivi della decisione; per porre rimedio alla degenerata condizione l’ordine sovranazionale ha così invitato l’Italia a porre in essere, entro due anni dal suo passaggio in giudicato, decise linee interventiste sia di tipo organizzativo che strategico; e così, soprattutto quanto al primo punto, l’immediatezza interventista si è concretizzata in primis nella nomina di un Commissario unico cui, successivamente, è stata affidata la bonifica dell’area denominata “Terra dei fuochi” (Art. 10, comma 5 D.L. 14 marzo 2025 n. 25 convertito dalla L. 9 maggio 2025 n. 69 sul punto senza modificazioni).

Com’è evidente, l’inasprimento sanzionatorio da parte del provvedimento, traendo origine dalla decisione CEDU esplicitamente citata nel Decreto, costituisce un ulteriore tassello all’interno della strategia filoeuropeista da parte del Governo.

L’ambito di applicazione del provvedimento e le principali fattispecie interessate

Multiforme l’orizzonte applicativo del Decreto, si mescola nella fisionomia di più d’un testo legislativo correlato; da un lato infatti interpola le norme del d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale), mentre per altro verso ridisegna sia il Codice penale che quello di rito, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per le attività illecite in materia di rifiuti, con la trasformazione in delitti di alcune delle principali fattispecie contravvenzionali previste in materia e prevedendo alcune novità sul fronte delle indagini, quali l’applicabilità in relazione a quasi tutti i principali reati ambientali dell’arresto in flagranza differita e delle operazioni sotto copertura.

Cominciando da un punto di vista meramente descrittivo e con riferimento alle modifiche introdotte nel Testo Unico Ambientale,  una delle modifiche più rilevanti è prevista nei confronti delle imprese che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi senza la necessaria iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e che commettono una violazione del Titolo IV, l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione o, in caso di condotta reiterata, della cancellazione dall’Albo nazionale.

All’interno del corpus normativo, invece, rilevanti metamorfosi subisce il reato di abbandono di rifiuti, crescendo la tenue ipotesi contravvenzionale originaria di ben altre tre diverse fattispecie delittuose (art. 255, 255 bis e 255 ter TUA); il capostipite, ovvero la fattispecie base, limitando l’abbandono od il deposito ai soli rifiuti non pericolosi ovvero la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee, resta numericamente dov’è (art. 255, primo comma del TUA), mantenendo inalterata la propria natura contravvenzionale, nonché innalzando l’ammenda sia nel minimo (da 1.000 a 1.500) che nel massimo (da 10.000 a 18.000).

Ulteriore deterrente, benché piuttosto lieve, è poi l’introduzione della pena accessoria correlata alla sospensione della patente da uno a quattro mesi qualora l’abbandono venga effettuato utilizzando un veicolo a motore. Fattispecie accessoria, sempre prevista dalla medesima norma, è poi l’ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi posto in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti: quando poi soggetti attivi siano titolari di imprese e responsabili di enti, la condotta risulta invece punita più gravemente, venendo comminata una pena dell’arresto da sei mesi a due anni o dell’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

Il secondo volto della fattispecie di abbandono risulta dal nuovo art. 255 – bis TUA e prevede un delitto punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni che si configura mediante l’abbandono di rifiuti non pericolosi allorquando mette in pericolo la vita o l’incolumità delle persone, ovvero l’integrità e la salubrità dell’ecosistema, o quando il fatto sia commesso in siti contaminati. Somiglia, seppur vagamente all’art. 452 bis c.p. (inquinamento ambientale), risultando tuttavia essenzialmente diversa l’ontologia dei due delitti. Mentre, infatti, l’art. 452 bis, postulando un delitto di danno, presuppone che la compromissione od il deterioramento del bene ambientale concretamente colpito siano “significativi e misurabili”, comporta un assai rilevante onere probatorio a carico dell’accusa, viceversa la correlativa fattispecie codificata nel TUA, postulando un reato di pericolo, rende in concreto questa tipologia di onere del tutto evanescente.

Sempre la medesima norma ripropone poi la punibilità delle condotte di abbandono o deposito incontrollato poste in essere dai titolari di imprese od enti che, laddove si tratti di rifiuti non pericolosi rilasciati con le stesse condizioni di pericolo viste in precedenza, comportano la reclusione da 9 mesi a 5 anni e sei mesi.

Infine, conclude il trittico l’art. 255 ter TUA; norma speculare alle precedenti, se ne discosta tuttavia per la qualità del rifiuto che, in questo caso deve avere il connotato della pericolosità. Ciò comporta un trattamento sanzionatorio più severo (da 1 a 5 anni per la condotta di generico abbandono equivalente a quella del primo comma del nuovo art. 255 e da 1 anno e sei mesi a 6 anni per le ipotesi di abbandono o deposito che comportino l’insorgenza di quei rischi ora descritti nell’art. 255 bis).

Altre modifiche di rilievo hanno riguardato anzitutto l’art. 256 (sull’attività di gestione di rifiuti non autorizzata), che mantenendo inalterata la propria struttura iniziale, subisce una metamorfosi strutturale; da reato contravvenzionale in delitto sanzionato con la reclusione (da 6 mesi a 3 anni o da 1 a 5 per i rifiuti pericolosi). Si tratta di un inasprimento sanzionatorio che soprattutto per alcune circostanze esulanti la fattispecie base di discarica non autorizzata risulta eccessivo. Del reso, com’è noto, per l’integrazione del reato di gestione di rifiuti non autorizzata ex. art. 256, comma 1 TUA, è sufficiente un’attività occasionale anche se non necessariamente unica, sicché la Cassazione ha avuto modo di considerare il reato in questione come istantaneo e non abituale, suscettibile di realizzarsi anche in caso di una sola condotta incriminatrice laddove la stessa risulti indice di una certa organizzazione.

Non minori le riserve che hanno riguardato la fattispecie di cui all’art. 256 TUA sulla combustione illecita di rifiuti, dove ad un paradigma penalistico intriso di simbolismo efficientista, non fa seguito una concreta prospettiva di efficienza.

Anzitutto permane la genericità di fondo che aveva sollevato perplessità in ordine all’adeguata tipizzazione del delitto sia rispetto al tema della “tossicità” del rogo che rispetto alla quantità del rifiuto eventuale oggetto dell’incendio. Inoltre, si dispone che se i fatti di cui agli artt. 255 commi 1 ed 1.1. 255 bis, ter, 256 e 259 siano commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti si applicano le pene stabilite per quest’ultimo reato anziché quelle proprie della norma la cui condotta tipica sarebbe stata effettivamente integrata.

Ellittica anche la riformulazione dell’art. 259 (spedizione illegale di rifiuti) e 259 bis la quale ultima norma introduce una circostanza aggravante per i delitti di cui agli artt.256, 256 bis e 259 (aumento di un terzo) laddove commessi all’interno di un contesto imprenditoriale. Regolamentando la responsabilità del titolare dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata, se ne estendono gli effetti anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa od all’attività stessa. In realtà a ben vedere si tratta di una riproposizione di principio abnorme inutilmente rievocativa dell’art. 40 cpv. c.p. e che rende abbastanza ardua l’utilità di una regolamentazione siffatta.

Conclusioni

Alla fine da questa concisa disamina emerge con tutta evidenza quanto l’architettura del nuovo provvedimento deflagri nel gioco delle parvenze interventiste; oltre il mero aumento delle fattispecie rilevanti e del loro trattamento sanzionatorio, sembra privilegiarsi il mero dato propagandistico in vece dell’effettiva garanzia diretta all’accertamento dei reati.

Prima facie, l’impressione che si ricava è quella di un decreto legge dotato di una funzione più estetica che risolutiva; questo del resto emerge soprattutto dalla dotazione del Commissario unico per il ripristino ambientale della Terra dei fuochi (art. 9 del decreto), il quale al fine di consentirgli di realizzare gli interventi necessari, compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, è stata autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2025. Ora, se si considera che lo stesso Commissario Gen. Vadalà aveva preventivato in alcune centinaia di milioni di euro la cifra necessaria per rimuovere parte delle criticità presenti, sembra non vi siano i presupposti per un’effettiva azione di bonifica del territorio.

In sede di conversione, pertanto, sarà necessario affrontare con particolare incidenza nonché chiarire i non pochi nodi ermeneutici che questo provvedimento propone, senza tralasciare le possibili derive costituzionali, vivisezionandole il più possibile onde operare un raccordo più puntuale fra le varie norme così da ridurre il più possibile le ragioni di incertezza e gli evidenti profili di criticità.

Se la tua impresa opera nella gestione dei rifiuti, nella logistica o in cantieri/impanti, i nuovi reati ambientali introdotti dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116 cambiano il perimetro di rischio: abbandono di rifiuti → delitti (artt. 255-bis/255-ter TUA), gestione non autorizzata → delitto (art. 256 TUA), aggravanti su spedizioni (art. 259-bis), oltre a arresto in flagranza differita e operazioni sotto copertura.

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