Inquinamento atmosferico
L’inquinamento atmosferico è l’oggetto della disciplina legislativa di cui alla Parte Quinta del Codice dell’Ambiente, che all’art. 268 lo definisce come “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.
Il perno del sistema normativo in materia di tutela contro l’inquinamento atmosferico è rappresentato dal regime autorizzatorio regolato principalmente dagli artt. 269 e 272: il primo riguarda il regime autorizzatorio ordinario, mentre il secondo il regime autorizzatorio semplificato, che si applica agli impianti e alle attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta.
Con il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 sono state soppresse le disposizioni dell’art. 269 che contemplavano numerose esclusioni, tra le quali, ad esempio, quella riguardo lo svolgimento “in modo non occasionale ed in luogo a ciò adibito, ma in assenza di impianto, di attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o di attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti, salvo che tali attività ricadano tra quelle previste dall’art. 272 comma 1”: queste attività dunque sono ora sottoposte ad obbligo di autorizzazione, secondo il regime ordinario oppure semplificato qualora ricomprese nel citato elenco.
Occorre precisare che tale disciplina generale non si applica agli impianti di incenerimento o coincinerimento di rifiuti, nonché agli altri impianti di trattamento termico di rifiuti, i cui valori limite e le altre prescrizioni sono fissati nell’ autorizzazione di cui all’art. 208, e che per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale tale provvedimento assorbe, tra le altre, anche l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera sia ai fini della costruzione che dell’esercizio.
Inoltre la normativa in tema di circolazione veicolare, che costituisce una significativa fonte di inquinamento dell’aria, è contenuta nel Codice della Strada e nel d. lgs. n. 66 del 21 marzo 2005 per quanto concerne le caratteristiche di qualità dei combustibili.
Altro perno della disciplina generale di contrasto all’inquinamento atmosferico è la previsione di valori limite di emissioni, espressi come fattore di emissione, concentrazione, percentuale o flusso di massa di sostanze inquinanti nell’aria che non deve essere superato.
Ai sensi dell’art. 271 i valori di emissioni sono contenuti negli Allegati I, II, III e V alla Parte Quinta, devono essere aggiornati al variare delle migliori tecniche disponibili tramite decreto del Ministero dell’ambiente di modifica e integrazione degli allegati suddetti e l’autorizzazione e i piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 possono stabilire valori limite più restrittivi.
Le descritte strategie di tutela contro l’inquinamento atmosferico sono presidiate da sanzione penale: integra infatti un reato contravvenzionale punito con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda la condotta di chi in assenza della necessaria autorizzazione esercisce uno stabilimento o anche solo ne inizia l’installazione, quindi senza che l’attività inquinante abbia avuto neppure effettivo inizio, come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2012, n. 192), con un’anticipazione dell’intervento penale alla repressione delle condotte solo prodromiche alla messa in pericolo del bene giuridico.
Al pari è comminata la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda per colui che nell’esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione stabiliti dagli Allegati alla Parte Quinta o quelli più restrittivi fissati dall’autorizzazione e/o dai piani e dai programmi di qualità dell’aria, tuttavia l’art. 279 comma 5 dispone che si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite determina anche il superamento dei valori obiettivo di qualità dell’aria.
Tali fattispecie di reato fanno entrambe riferimento ad un’attività connessa ad uno stabilimento, ovvero ad un sistema unitario e soprattutto stabile.
Nei casi in cui esso difetti, condotte di inquinamento dell’aria possono essere comunque sanzionate ai sensi dell’art. 674 c.p., in merito al quale la più recente giurisprudenza di legittimità ha sancito che “non è sufficiente ad integrare la fattispecie l’idoneità delle emissioni a recare disturbo o fastidio, occorrendo invece la puntuale e specifica dimostrazione che tali emissioni superino gli standards fissati dalla legge”, in virtù della condivisibile considerazione che il riferimento alla norma di cui all’art. 844 c.c. ai fini dell’individuazione dei “casi non consentiti dalla legge” comporta un’ evidente violazione del principio di tipicità (Cass. pen., sez. III, 08 maggio 2014, n. 18896).