inquinamento luminoso

Inquinamento luminoso

AmbientaleDicembre 15, 2018

Si definisce inquinamento luminoso l’alterazione della luce naturalmente presente in un ambiente notturno per opera di luce prodotta artificialmente. Negli ultimi anni ha assunto un ruolo importante all’interno della discussione relativa alla protezione dell’ambiente.

L’Italia non è provvista di una normativa sull’inquinamento luminoso a livello statale, ma numerose sono le leggi regionali in materia: non tutte queste però prescrivono criteri tecnici per una limitazione degli effetti dell’inquinamento luminoso.

Gli obiettivi comuni di queste leggi sono la riduzione dell’inquinamento luminoso, la riduzione dei fenomeni di abbagliamento, una tutela dei siti degli osservatori astronomici e contestualmente un miglioramento della qualità della vita.

Il problema è determinato dai differenti approcci previsti dalle diverse leggi regionali, vi sono addirittura alcuni casi limite in cui vengono applicate più normative per un medesimo impianto (aeroporto di Malpensa, a cavallo tra Piemonte e Lombardia per esempio).

Esistono inoltre determinate aree in cui risulta necessario poter garantire un’illuminazione verticale di un certo tipo, con conseguente dispersione verso l’alto: basti pensare alle carceri, alle ambasciate o a determinati monumenti.

In questi casi la normativa di riferimento viene difficilmente rispettata.

Una delle normative più approfondite, e considerata tra le più avanzate a livello europeo, è la Legge Regionale della Lombardia n. 17/2000, insieme alle integrazioni successive (in particolare la L.R. n. 38/2004).

La normativa è all’avanguardia per due ordini di ragioni: innanzitutto riguarda tutto il territorio della regione e non solo zone particolari; ed in secondo luogo, utilizza come parametro tecnico l’intensità luminosa degli apparecchi, e non la misura del flusso disperso verso l’alto.

In particolare si identificano quali devono essere le caratteristiche tecniche degli impianti, con criteri aggiuntivi per situazioni specifiche, nonché la rigida disciplina delle deroghe.

Tale legge individua il criterio della “zero luce verso l’alto”, per cui non l’intensità luminosa non può superare lo 0 sopra la linea dell’orizzonte.

Questa tipologia di criterio è stata recepita da altre regioni, in particolare tutte quelle che sono state promulgate dopo il 2000, ed anche da altre nazioni europee.

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