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Materie esplodenti o esplosivi? La Cassazione penale risponde

AmbientaleSettembre 26, 2021

La sentenza in commento origina dal ricorso proposto avanti alla Suprema Corte di Cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l’ordinanza del 26 ottobre 2020 con la quale il Tribunale della libertà disponeva l’immediata scarcerazione dell’indagato, in accoglimento del riesame da quest’ultimo presentato avverso il provvedimento cautelare del Gip del Tribunale di Busto Arsizio.

Il reato per il quale si procede è quello previsto dall’art. 2 legge 895/1967 (rubricata “Disposizioni per il controllo delle armi”) che punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 a 20.000 euro chiunque illegalmente detiene, tra l’atro, esplosivi a qualsiasi titolo.

Nel caso di specie, all’indagato era contestata l’illegale detenzione nel garage di pertinenza della sua abitazione di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, muniti di stoppino pirotecnico e dotati di elevato effetto distruttivo.

Tuttavia, mentre il Giudice per le indagini preliminari disponeva la misura cautelare sussumendo tale condotta sotto la fattispecie astratta del delitto di cui all’art. 2 citato, il Tribunale di Milano, al contrario, sosteneva ricorrere la più mite contravvenzione prevista all’art. 678 c.p. che punisce con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 247 euro chi, tra l’altro, illegalmente tiene in deposito materie esplodenti.

Secondo il ricorrente il discrimen tra il delitto di detenzione di esplosivi e la contravvenzione di detenzione di materiale esplodente è rappresentato dal grado di offensività del manufatto: mentre le materie esplodenti sono prive di potenzialità micidiale, al contrario, gli esplosivi, per la loro micidialità, sono idonei a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo.

Da qui, il vizio di motivazione lamentato nel ricorso: nonostante, infatti, l’ordinanza emessa dal giudice meneghino avesse dato correttamente atto della valutazione da parte degli artificieri delle caratteristiche micidiali dei manufatti, il Tribunale aveva in definitiva escluso la ricorrenza del delitto di detenzione di esplosivi.

Secondo Cassazione il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità afferma che nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 c.p., rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi” quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo (Sez. IV, Sentenza n. 32253 del 16/06/2009).

Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, richiamava altra costante giurisprudenza relativa alla detenzione di materiale pirotecnico: alla luce di questo orientamento integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni – quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati – costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità (Sez. I, Sentenza n. 50925 del 19/07/2018).

Il giudice adito sottolinea come, a bene vedere, si tratti di orientamenti giurisprudenziali niente affatto contrastanti tra di loro: li accomuna, infatti, il medesimo riferimento alla caratteristica della micidialità in concreto del manufatto contenente materiale esplosivo, vale a dire la concreta capacità dello stesso di “provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo”; ciò, solitamente, non accade per il materiale pirotecnico ma, per esso, la micidialità può derivare dalle ulteriori condizioni evidenziate.

Nel caso in esame, la micidialità era stata concretamente accertata con la prova dell’accensione del singolo manufatto (da cui era stata desunta quella degli altri manufatti sequestrati): dal cratere di 11 cm provocato dalla stessa, gli artificieri erano giunti a valutare quel singolo manufatto come micidiale; la sua esplosione avrebbe infatti potuto avere effetto distruttivo o provocare gravi lesioni ad una persona.

L’ordinanza impugnata è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Milano al quale è chiesto di confrontarsi con la valutazione di micidialità effettuata dal personale tecnico della Polizia di Stato all’esito della prova di accensione di uno dei manufatti sequestrati.

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