Modifica sostanziale e non sostanziale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale
La dinamicità delle attività produttive e in genere di quelle che si innervano sui siti e impianti forieri di rilevanti impatti e conseguenze in termini ambientali possono condurre, durante i vari cicli produttivi e la stessa vita dell’impianto, globalmente considerata, ad apportare delle necessarie modificazioni, tanto strutturali quanto funzionali e operative, non dovendosi peraltro dimenticare come l’una delle due alterazioni da ultimo ricordate produce, nella prevalenza dei casi, altresì una modificazione anche dell’altro carattere risultando le medesime caratteristiche strettamente avvinte e reciprocamente influenzate dalle intervenute modificazioni.
Preso atto della cangiante caratterizzazione, strutturale e funzionale, degli impianti che risultano forieri di significativi impatti a livello ambientale, il legislatore, nel delineare il quadro normativo scolpito dal T.U.A. (d.lgs. 152/2006), ha dovuto prendere atto della particolare suscettibilità di impianti, siti, opere e strutture a essere destinatari di interventi di modificazione, comportanti, necessariamente e conseguentemente, anche l’alterazione dello stesso impatto ambientale originariamente riscontrato, richiedendo un nuovo intervento verificatore dell’autorità competente.
In tale contesto e con la finalità di sottoporre nuovamente a verifica e accertamento un impianto già precedentemente fatto destinatario di apposito titolo autorizzante, in caso di intervenute modificazioni che ingenerino la necessità di svolgere nuovamente le operazioni succitate a causa della modificazione altresì degli impatti ambientali ab origine riscontrati ed analizzati, il Testo Unico Ambientale prende in esame l’ipotesi della modifica (sostanziale), approntandone una compiuta disciplina.
La modifica sostanziale e la modifica non sostanziale
Per poter esaustivamente ed efficacemente analizzare la disciplina in materia di modificazione dell’impianto autorizzato, pare imprescindibile, anzitutto, sottolineare come all’interno dell’ordinamento giuridico italiano sono contemplate due tipologie di modifica, una di tipo sostanziale e, l’altra, di tipo non sostanziale. La distinzione tipologica, scissa in due dizioni apparentemente chiara, non manifesta prima facie tutte le difficoltà di carattere definitorio e le problematiche nozionistiche e, con queste, di conseguente latitudine applicativa della disciplina, riconducibili a tale distinzione.
Deve infatti preliminarmente osservarsi come il Testo Unico Ambientale abbia dettato le definizioni esclusivamente del termine “modifica” e quello di “modifica sostanziale”, stabilendo con autorevolezza legislativa solo la nozione e latitudine operativa di tali locuzioni, dovendosi ricavare la definizione di “modifica non sostanziale” necessariamente con un ragionamento a contrario, con tutte le problematiche e imprecisioni che da tale tecnica ermeneutica derivano. Passando alla definizione di “modifica”, come detto questa viene rinvenuta in quella fissata dal legislatore delegato nell’art. 5, I comma, lett. L ed L-bis, d.lgs. 152/2006, che la individua come la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente.
In egual modo, come sopracitato, è altresì individuata una nozione legislativamente rilevante e pertanto vincolante, di “modifica sostanziale”, posto che questa viene riferita, per quanto concerne un impianto, una opera ovvero un progetto, ad ogni variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. La latitudine definitoria e nozionistica riceve peraltro, a livello legislativo, una ulteriore delimitazione specificante in materi di Autorizzazione Integrata Ambientale. Infatti, per quanto si ritiene riconducibile a tale disciplina, in particolare per le attività per cui sono legislativamente dettati dei valori soglia cui le immissioni e impatti ambientali devono obbligatoriamente attenersi e rispettare, indicati nell’allegato VIII, viene ritenuta modifica sostanziale ogni alterazione della installazione o dell’impianto che abbia come conseguenza quella di incrementare il valore di una delle grandezze, prese in considerazione nella fissazione dei valori soglia prima ricordati, in misura che risulti pari o superiore al valore della soglia medesima presa in considerazione. Partendo dalle due definizioni espressamente dettate all’interno dell’art. 5, I comma, lett. L e L-bis d.lgs. 152/2006, si deve necessariamente far notare, come già si era accennato precedentemente, come nessuna nozione di “modifica non sostanziale” è stata dettata da parte del legislatore delegato, richiedendo di conseguenza una elaborazione di questa tramite un ragionamento a contrario, partendo dalla definizione esplicita di modifica sostanziale e negativizzando le sue componenti nozionistiche. Pertanto, una “modifica non sostanziale” potrà ritenersi individuabile in ogni intervento sull’impianto o sull’opera che ne determini una modificazione ovvero alterazione, nella struttura o nel funzionamento, di non entità tale da produrre gli effetti legislativamente individuati nelle definizioni di cui all’art. 5, d.lgs. 152/2006.
Il procedimento in materia di modifica, sostanziale e non sostanziale
Le criticità riscontrate in sede definitoria e nozionistica, in materia di attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, si ripercuotono logicamente e conseguentemente anche sulla disciplina che il Testo Unico Ambientale detta in materia di procedimento da seguire, con specifiche prescrizioni e adempimenti, per portare a conoscenza dell’Autorità competente delle modifiche da apportare all’impianto o all’opera e affinché tali modificazioni siano autorizzate formalmente. Infatti, la disciplina dettata per la materia de qua risulta essere complessivamente contenuta all’interno dell’art. 29-nonies d.lgs. 152/2006.
La considerazione che ictu oculi viene in rilievo, anche dalla superficiale lettura della disposizione normativa, è che l’articolo risulta essere riferibile esplicitamente alla procedura di modifica sostanziale dell’impianto o dell’opera. L’operatività della norma è infatti esaustivamente individuata e fissata, nella sua costruzione effettuata da parte del legislatore delegato, con puntuali rimandi alle nozioni di cui all’art. 5, I comma, lett. L e L-bis dello stesso decreto legislativo, nozioni che, però, come precedentemente e chiaramente detto, sono esplicitamente riferibili solo e soltanto ai concetti di “modifica” e “modifica sostanziale” di un impianto o di una opera, lasciando totalmente in ombra la galassia, definitoria e, come si è appena visto, normativa, delle “modifiche non sostanziali”. Il parallelismo delle tecniche di ricostruzione della disciplina relativa al procedimento amministrativo da seguire in caso di apportamento di modifiche non sostanziali non si esaurisce, però, nella mancanza di un riferimento chiaro e specifico a tali tipi di modifiche a livello definitorio ma, altresì, nella necessità di ricavare la regolamentazione da seguire in tali situazioni a contrario.
Il punto di origine del procedimento è, anzitutto, comune a entrambe le modificazioni apportanti, sostanziali o meno. Infatti, il gestore dell’impianto o dell’opera deve preliminarmente comunicare all’Autorità competente le modifiche che intende apportare al sito ovvero all’impianto, mettendo l’Autorità stessa in condizioni di esercitare il proprio potere di qualificazione delle modifiche. Ricevuta la comunicazione, l’Autorità competente potrà alternativamente seguire differenti iter procedimentali, in dipendenza della qualificazione della modifica che il gestore intende apportare al proprio impianto. L’Autorità potrebbe, innanzitutto, reputare le alterazioni eseguende totalmente irrilevanti sulla struttura o funzionalità dell’opera o dell’impianto ovvero, a ogni modo, non significative al punto di disporre un aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale originariamente rilasciata al gestore medesimo. Alternativa a tale prima evenienza è da riscontrarsi nel caso in cui l’Autorità competente, pur condividendo la non riconducibilità delle modifiche nell’alveo di quelle sostanziali, ritenga tuttavia di dover procedere all’aggiornamento dell’A.I.A.. Ipotesi, quest’ultima, riscontrabile nella fattispecie in cui, al di là della non riconducibilità alla nozione legislativa di cui all’art. 5 d.lgs. 152/2006 delle modifiche che il gestore abbia comunicato di voler apportare all’impianto, le stesse siano comunque in grado di apportare degli effetti degni di nota sulla struttura ovvero funzionalità dell’opera o dell’impianto, sub specie in termini di impatti ambientali. L’ultima e residuale ipotesi è quella in cui, ricevuta la comunicazione del gestore circa le modifiche che lo stesso intenda apportare, dissentendo completamente rispetto alle prospettazioni dello stesso, qualifichi le modifiche come sostanziali, determinando l’applicazione delle disposizioni in materia, con conseguente individuazione degli adempimenti e prescrizioni cui il gestore dovrà sottostare, ai sensi del già citato art. 29-nonies T.U.A.
Il procedimento autorizzatorio in caso di modifiche ritenute da entrambe le parti (Autorità competente e gestore) come non sostanziali è sottoposto, sempre tramite un’individuazione a contrario della normativa, a una forma di silenzio assenso, intendendosi il gestore autorizzato ad apportare tali modificazioni in mancanza di un diniego espressamente comunicato dall’Autorità entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In casi differenti da quello appena enunciato, ossia individuabili nella situazioni in cui l’Autorità, pur condividendo la non sostanzialità delle modifiche da apportare ovvero non condividendo tale qualificazione e, di conseguenza, considerando le modifiche, viceversa, come sostanziali, intenda procedere all’aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale precedentemente rilasciata, verrà necessariamente avviato un procedimento amministrativo formalmente inteso, con l’applicazione della disciplina applicabile e con gli adempimenti imprescindibili.