Parchi nazionali e silenzio assenso
Di fronte al TAR della Campania di Salerno, è stata ribadita la permanenza nell’ordinamento della disciplina del silenzio-assenso prevista dall’art. 13, comma 1, della L. n.394/1991.
Suddetta norma dispone che, per la realizzazione di interventi nei parchi nazionali è richiesto un nulla osta dell’Ente gestore del parco prima del rilascio dei provvedimenti autorizzatori.
In particolare, il primo comma stabilisce che l’Ente ha sessanta giorni per pronunciarsi, decorsi i quali si forma il silenzio-assenso.
In materia, già nel 2016 il Consiglio di Stato aveva avuto modo di confermare come operante tale normativa (Cons. Stato, sez III n.362 17 febbraio 2016).
Il dubbio era sorto per alcune innovazioni introdotte nel 2005 dal D.L. n. 35 (in particolare all’art. 20 L. 241/1990): l’art. 3 dello stesso, aveva stabilito la portata generale dell’istituto del silenzio-assenso nei procedimenti su istanza di parte.
Tuttavia, al di fuori della disciplina venivano posti gli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, il patrimonio paesaggistico e l’ambiente.
Il massimo giudice amministrativo aveva dunque rilevato che una disposizione legislativa diretta ad estendere la portata dell’istituto di silenzio assenso, non può aver avuto l’effetto contrario di abrogare precedenti previsioni del medesimo istituto.
Per questo motivo, le modifiche apportate dal D.L. n.35/2005 non hanno comportato l’abrogazione di previsioni precedenti di silenzio-assenso.
Si è ritenuto, pertanto, con la sentenza n. 588 del 23 marzo 2017 della Sez. II del sopraddetto TAR, che il silenzio-assenso previsto dall’art. 13, comma 1, L. 394/1991 non sia stato abrogato implicitamente dal D.L. 35/05.