Rifiuti Inerti e Test di Cessione: la risposta del Ministero
La necessità di avere risposte in materia di rifiuti inerti e test di cessione ha portato Confindustria Alto Adriatico a rivolgersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3septies del D.lgs. 152/2006 sotto forma di interpello ambientale reso necessario a seguito degli approfondimenti avvenuti con le aziende associate, al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
Nel documento inviato il 10 aprile 2024, in particolare, si fa riferimento ad alcune problematiche tecniche manifestate dagli operatori del settore del riciclaggio dei rifiuti inerti relativamente all’applicazione della metodologia di esecuzione del test di cessione ed in particolare nella preparazione del campione da sottoporre ad analisi.
Punto di partenza è il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) numero 152 del 27 settembre 2022, disciplinante la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006.
Nell’applicazione pratica accade che taluno segua pedissequamente il contenuto letterale delle disposizioni sul test di cessione previsto dalla norma UNI EN 12457-2 e che, com’è noto, riguarda la procedura per la caratterizzazione dei rifiuti, prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi.
Ora, l’applicazione letterale della UNI EN 12457 – 2 presenta diverse problematiche tecniche, fra cui la metodologia di esecuzione dei test e la preparazione dei campioni. Tale norma si applica ai rifiuti granulari e fanghi, e definisce il metodo di esecuzione del test di liscivazione prevedendo lo svolgimento dello stesso con una frazione granulometrica minore di 4 mm.
La riduzione dimensionale dei campioni granulari alle dimensioni indicate provoca la formazione di quantità non trascurabili di frazione fine in grado di alterare significativamente la distribuzione granulometrica del campione e di conseguenza il suo comportamento alla lisciviazione.
Una gestione incontrollata e non standardizzata della frantumazione degli inerti da costruzione e demolizione può comportare la formazione di una porzione di prova con granulometria significativamente diversa da quella del materiale in origine fortemente influenzata dalle modalità con cui viene condotta l’operazione di macinazione del singolo laboratorio.
Ora, l’insorgere di questo fenomeno indesiderato è esplicitamente riconosciuto dalla UNI EN 12457-2, la quale tuttavia, anche per via della sua applicabilità trasversale ad un’ampia gamma di rifiuti granulari e fanghi, si astiene dal dettagliare una metodica specifica per la ricostruzione della porzione di prova a valle della eventuale macinazione, limitandosi ad indicare che in “in nessun caso si deve macinare finemente il materiale”.
Dunque l’applicazione letterale della metodica UNI EN 12457-2 all’aggregato recuperato potrebbe comportare un’impossibilità di riutilizzo degli inerti da demolizione e costruzione con conseguente demolizione degli stessi a discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi.
Bisogna pertanto ricercare una diversa metodica che pur rientri all’interno di un’interpretazione orientata a soddisfare l’obiettivo del riutilizzo.
In questo senso, il quesito sottoposto al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ha il fine primario di chiedere se sia ammesso interpretare il rinvio alla “metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2 di cui al paragrafo d), d.2 dell’allegato 1 del DM 27.09.2022 n. 152, nel senso che in essa rientrino anche le procedure delle sopra citate UNI/PR 94:2020 e UNI EN 1744-3:2003, nei casi di materiali con granulometria maggiore.
Si tratterebbe di una lettura capace di facilitare il raggiungimento degli obiettivi Europei orientati ad incentivare il recupero.
La risposta del Ministro dell’Ambiente
L’intervento del Dicastero, sciogliendo il relativo quesito, articola la propria risposta muovendo anzitutto dalla ricostruzione sinottica di tutta la legislazione correlata.
- In primis rileva il D.M 27 settembre 2022, n. 152 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- UNI EN 12457-2: 2024 Caratterizzazione dei rifiuti – Liscivazione – Prova di conformità per la liscitiazione di rifiuti granulari e di fa righi – Parte 2.
- UNI EN 1744-3: 2003. Prove per determinare le proprietà chimiche degli allegati – Proarazione di eluati per dilavamento di aggregati.
- UNI/Pdr 94: 2020 Scoria nera da forno ad arco elettrico (AF) – Metodo per/ a preparazione del campione da sottoporre a prova di liscivazione secondo la UNI EN 12457 – 2.
A questo quadro sinottico seguono poi le considerazioni del Ministro della Transizione ecologica che, riprendendo in merito a quanto stabilito dalla norma UNI EN 1744 – 3, rileva che la preparazione delle porzioni di prova per gli aggregati riciclati, risulta descritta al punto in cui è riportato come ci si debba riportare nel caso in cui sia presente una componente di dimensione granulometrica superiore all’intervallo di riferimento.
Nella cit. norma UNI EN 1744 – 3 il campione è infatti costruito sulla frazione granulometrica compresa fra 16 e 32 mm, mentre nel caso della norma UNI EN 12457-2, il campione deve essere minore di 4 mm, senza individuare una dimensione minima. Entrando più nello specifico, il punto 4.3.2. di tale norma prevede che la macinazione debba essere effettuata solo qualora il materiale di dimensioni maggiore di 4 sia superiore al 5% di massa. Se si verifica tale condizione, tutta la frazione eccedente i 4 mm è sottoposta a macinazione, ma in nessun caso il materiale deve essere finemente macinato.
Con riferimento alla eliminazione di alcune frazioni granulometriche a valle della macinazione e all’individuazione di un limite dimensionale minimo, il Ministero rileva che le norme tecniche relative agli aggregati riciclati, riportate nella tabella 4 dell’allegato al DM 152/2022, individuano come “fine” la frazione di diametro meno 0, 063 mm.
Sempre con riferimento alla classe dimensionale dei materiali sottoposti a test di cessione, viene messo in evidenza che il paragrafo 8.2. della norma LINI EN 12457-2, relativo allo studio di validazione, al terzo trattino riporta specificatamente che i “rifiuti esaminati coprono le dimensioni dei granuli alle quali si applica la procedura di riqualificazione in conformità: i rifiuti in polvere ed i fanghi (da 11711 a circa 125 pm), i materiali a grana fine (da 0 mm a 4 mm) e i materiali a grana grossa (da 0 mm ad oltre 4 mm) dopo la necessaria ridefinizione delle dimensioni”.
La conclusione cui giunge il Ministero della transizione ecologica è pertanto che tutte le frazioni granulometriche debbano essere prese in considerazione, a prescindere dalle specifiche dimensioni.
Quanto riportato al punto 4.3.2. della UNI EN 12457 – 2 è cioè che “in nessun caso si deve macinare finemente il materiale”, và, quindi, inteso nel senso che il processo di macinazione non ha lo scopo di ridurre finemente il materiale, ma al contrario serve solamente a ridurre dello stesso al di sotto dei 4 mm senza applicare un processo di macinazione eccessivamente spinto.
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