contenitori rifiuti sanitari pericolosi

Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi

L’art. 8 del D.P.R. 254 del 11 settembre 2003 detta alcune norme specifiche riguardo gli imballaggi con cui devono essere effettuati il deposito temporaneo, la raccolta ed il trasporto di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: devono essere impiegati appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recanti la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico, a meno che si tratti di rifiuti taglienti o pungenti (ad esempio attrezzi utilizzati per la chirurgia), per il trasporto dei quali sono richiesti invece imballaggi rigidi, sempre a perdere, recanti la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”.

Deve poi essere utilizzato un secondo contenitore rigido esterno, il quale deve riportare anch’esso la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, deve avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti e alle sollecitazioni che possono verosimilmente verificarsi durante le fasi di movimentazione e trasporto e deve essere realizzato in un colore idoneo a distinguerlo dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

Tali disposizioni in tema di imballaggi sono state spesso oggetto di ricorsi al giudice amministrativo in tema di appalti pubblici per le attività di gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende sanitarie locali: come affermato dal testo dell’articolo in commento e ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2011, 6257), è possibile effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi avvalendosi non di un contenitore esterno monouso, ma di un imballaggio esterno riutilizzabile, previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso.

Il trasporto di rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati o non agli urbani, deve essere effettuato con imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per gli altri rifiuti e contraddistinti dall’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” seguita dalla data della sterilizzazione.

Si ricorda, infine, che nel caso di trasporto di rifiuti sanitari pericolosi devono essere rispettate anche le norme ADR in tema di imballaggi, mezzi di trasporto ed idonea segnalazione.

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superficie boscata e vegetazione infestante

Superficie boscata e vegetazione infestante

Ai fini del calcolo della superficie boscata , deve essere considerata anche la vegetazione infestante : è questa la conclusione a cui è giunto il TAR del Veneto in un caso portato in udienza da un’azienda vinicola locale.

Quest’ultima era stata destinataria di un’ordinanza di “rimessione in pristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica in area boscata”.

In pratica, l’azienda era intervenuta sull’area installando delle coltivazioni a vigneto, senza alcuna autorizzazione.

Il filare di vite infatti, non può costituire in sé superficie boscata: solo alcuni tipi di vegetazione di origine artificiale può costituire bosco, ma sono delle ipotesi tassative e previste dal Dlgs. 227/2001.

Con la sentenza n. 307 del 23 marzo 2017, la Seconda Sezione, è stato confermato come la normativa di riferimento non abbia indicato quali siano le formazioni forestali ad integrare una superficie boscata: si considera perciò qualunque vegetazione arborea anche associata a quella arbustiva ed infestante, purché raggiunga determinate caratteristiche dimensionali.

Anche la presenza nei decenni precedenti di coltivazioni sono inconferenti, poiché il successivo abbandono può aver instaurato un processo di riforestazione naturale: il vincolo forestale è quindi in divenire, a prescindere dai precedenti usi.

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nuovo reato omessa bonifica codice penale

Nuovo reato di omessa bonifica nel codice penale

A seguito dell’ entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 il nuovo reato di omessa bonifica previsto dall’ art. 452-terdieces c.p. costituisce una fattispecie penale ulteriore rispetto alla figura contravvenzionale contemplata dall’art. 257 TUA.

A quest’ultima ipotesi di omessa bonifica, pertanto, sono state apportate alcune modifiche: l’introduzione di una clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e la delimitazione della causa di non punibilità di cui al comma 4 alle sole contravvenzioni in modo da escluderne l’applicabilità ai casi di inquinamento o disastro ambientale con effetti “reversibili”, per i quali invece l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e/o di bonifica si configura, ai sensi della novella dell’art. 452- decies c.p., come forma di ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante e comporta una riduzione della pena o dalla metà a 2/3 o da 1/3 alla metà.

Tuttavia, fin da subito, in dottrina è stato osservato che appaiono piuttosto problematici i confini tra i rispettivi ambiti di applicazione delle due fattispecie in esame.

L’art. 452-terdecies, che prevede appunto il reato più grave, ha una formulazione tale da risultare indubbiamente una norma di chiusura del sistema sanzionatorio al fine di garantire l’effettività degli obblighi di reintegro, bonifica e ripristino sparsi nella legislazione vigente, qualunque ne sia la matrice (giudiziaria, legislativa o amministrativa), e di implementare quindi la c.d. funzione ripristinatoria del diritto penale dell’ambiente.

Diversamente la contravvenzione di cui all’art. 257 TUA, secondo la lettera della norma, è integrata solo nella più specifica ipotesi di condotta di esecuzione delle opere di bonifica non in confomità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento amministrativo di cui agli artt. 242 e ss TUA.

A tal riguardo, inoltre, appare opportuno fare riferimento all’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la quale, proprio per il reato di omessa bonifica,  anche dopo l’entrata in vigore del Titolo VI-bis c.p., ha affermato che “la violazione può ritenersi perfezionata anche in caso di intervento eseguito in difformità da quanto formalmente pianificato, ovvero quando sia impedita la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione” e ha comprensibilmente suscitato le critiche della dottrina per interpretazione analogica in malam partem.

Occorre premettere che per le condotte di omessa bonifica contraddistinte dall’elemento soggettivo della colpa non si pone alcun problema, poiché la nuova fattispecie da poco introdotta nel codice penale è un delitto e richiede l’elemento psicologico del dolo.

Risulta comunque evidente il carattere irragionevole del sistema sanzionatorio complessivo: secondo il mero dato letterale delle norme in commento, l’inadempimento dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 256-bis TUA per chi ha appiccato il fuoco ad alcuni rifiuti abbandonati sul manto stradale viene punito ben più severamente dell’errata e inefficacia esecuzione di opere di bonifica di una vasta area significativamente contaminata, qualora dall’autorità competente sia stato approvato il relativo progetto.

Una parte della dottrina ha cercato di arginare tali conseguenze paradossali sottolineando che, se ricorre uno dei nuovi “ecodelitti” di cui agli art. 452-bis e 452-quater, l’obbligo di bonifica è sicuramente presidiato ai sensi dell’ ipotesi delittuosa in virtù del combinato disposto degli artt. 452-duodecies e 452-terdecies , poiché tale obbligo deriverebbe da un ordine del giudice.

Tuttavia ci sembra di poter supporre che anche in caso di condotte di grave o immane inquinamento ambientale, sanzionabili ai sensi degli artt. 452-bis e 452-quater, possa comunque instaurarsi un procedimento amministrativo di bonifica con approvazione del progetto da parte dell’autorità competente prima della condanna o del patteggiamento del procedimento penale e quindi dell’ordine giudiziale.

In conclusione appare condivisibile la tesi sostenuta da autorevole dottrina e dall’Ufficio del Massimario della Cassazione nella relazione sulla legge n. 68 del 22 maggio 2015: la modifica del testo della norma dell’art. 257 TUA, mediante l’introduzione della clausola di riserva “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, fa in modo infatti che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati dall’art. 452-bis, mentre l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 452-terdecies trova applicazione solo nei casi in cui il fatto produttivo dell’obbligo di ripristino o di bonifica sia da qualificarsi ai sensi di uno dei nuovi delitti ambientali.
Adottando un siffatto indirizzo interpretativo è possibile correggere gli aspetti più irragionevoli della disciplina normativa.

Da ultimo, pare importante far notare che rimane fuori dal catalogo dei reati presupposto il nuovo delitto di omessa bonifica, nonostante vi rientri la contravvenzione prevista dal TUA, con l’evidente rischio di generare qualificazioni giuridiche strumentali dei fatti storici all’interno dei capi d’ imputazione.

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individuazione punto campionamento refluo industriale

Punto di campionamento del refluo industriale

Con la sentenza Cass. Pen., sez. III, 12 gennaio 2017, n. 1296, la Corte di Cassazione ha chiarito quale deve essere il punto di campionamento del refluo industriale ai fini dell’accertamento del reato di scarico extratabellare di cui all’art. 137 comma 5 TUA.

Nel caso in esame il ricorrente contesta la regolarità del prelievo sostenendo che andava effettuato, secondo quanto dispone l’art. 108 comma 5, nel punto indicato nell’autorizzazione amministrativa, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento, e non invece subito dopo l’impianto di trattamento interno dello stabilimento servente una sola linea di produzione, come fatto dagli organi di controllo.

I giudici di legittimità premettono che il motivo di ricorso in oggetto è di assoluto rilievo e riguarda l’esatta interpretazione dell’art. 108 comma 5: sulla base di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, ossia “nei casi in cui l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue”, una corretta interpretazione del successivo comma 5 impone quindi che il punto di campionamento del refluo industriale vada individuato, in caso di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo produttivo industriale, e non sullo scarico finale, come già stabilito nella citata sentenza Cass. Pen., sez. III, 25 maggio 2011, n. 24426.

In altre parole, nell’ipotesi di più linee produttive con impianti di trattamento i limiti tabellari non devono essere superati dopo ognuno di essi, oppure dopo l’uscita dello stabilimento solo nel caso in cui esiste un solo impianto di trattamento.

Lo scarico industriale, dunque, deve necessariamente controllarsi alla fine del processo produttivo, prima della sua eventuale diluizione con altri tipi di liquidi; altrimenti diventerebbe uno scarico misto di acque reflue, secondo il richiamato concetto di prevalenza.

Da ultimo, preme ricordare che la Corte ha precisato che pertanto una diversa indicazione contenuta nell’autorizzazione non rileva ai fini dello svolgimento dei controlli di rispetto dei valori-limite di emissione.

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rischio effettivo rifiuti

Rischio infettivo e regolamento 1357/2014

Il regolamento europeo n. 1357/2014, in vigore dal 1° giugno 2015, sostituisce l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE in merito alla corretta identificazione e attribuzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ed allinea le regole sulla classificazione dei rifiuti a quelle sulla classificazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele dettate dal Regolamento CLP (Regolamento n. 1272/2008).

Individua, anche per le caratteristiche di pericolo che in passato non potevano essere attribuite ai rifiuti, tramite riferimento ai codici delle “indicazioni di pericolo” previsti dal CLP le sostanze la cui presenza all’interno del rifiuto comporta l’attribuzione della caratteristica di pericolo, allegando, in molti casi, delle concentrazioni minime necessarie di tali sostanze pericolose nel rifiuto ai fini dell’assegnazione della caratteristica medesima di pericolo.

Inoltre introduce per le caratteristiche di pericolo HP 4 “Irritante”, HP 6 “Tossicità acuta” e HP8 “Corrosivo” specifici valori soglia, ossia concentrazioni al di sotto delle quali la sostanza non deve essere presa in considerazione, neanche ai fini del calcolo della somma delle sostanze contraddistinte dalla stessa indicazione di pericolo per la verifica del superamento o meno della relativa concentrazione minima richiesta.

Il regolamento n. 1357/2014 istituisce quindi un sistema armonizzato di individuazione e classificazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Tuttavia, per l’attribuzione della caratteristica HP 9 “Infettivo” la normativa europea rinvia alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento degli Stati membri.
Pertanto deve essere effettuata conformemente a quanto stabilito dal DPR n. 254 del 11 settembre 2003 recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, in particolare l’allegato I e, in aggiunta, gli allegati D e E della direttiva del Ministero dell’ambiente del 9 aprile 2002.

Tali allegati riportano tutti solamente un elenco esemplificativo delle diverse tipologie di rifiuti sanitari con relativo CER e della loro classificazione con indicazione o meno del pericolo di tipo infettivo.
Non vi sono dunque codici che indichino sostanze chimiche precise né tantomeno concentrazioni minime, in quanto si tratta di un pericolo più di tipo biologico che di tipo chimico e si reputa che in caso di esposizione a un virus/batterio/fungo la probabilità di contagio è comunque alta indipendentemente dalla carica batterica.

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