0
Consorzi e ATI

ATI e RTI: Guida ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese

BusinessAprile 21, 2024

Gli acronimi (RTI), Raggruppamento Temporaneo di Imprese e (ATI), Associazione Temporanea di Imprese si riferiscono entrambi all’istituto che disciplina, in materia d’appalti, forme associative temporanee.

Con l’obiettivo di cooperare tra di loro, gli operatori economici che si associano in ATI o RTI mettono a disposizione le rispettive risorse (attrezzature, impianti, personale specializzato, know-how, brevetti, e così via) per soddisfare i requisiti tecnici e professionali richiesti nel bando di gara del committente o ente appaltante.

A tali raggruppamenti temporanei di imprese, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici), ricorrono gli operatori economici che, in vista di una gara d’appalto, non disponendo singolarmente di tutti i requisiti tecnici e/o economici richiesti dalla stazione appaltante, si associano ad altre imprese al fine di costituire un soggetto maggiormente strutturato, che possa così idoneamente partecipare ad una gara d’appalto.

L’ATI nasce dall’esigenza di suddividere tra imprese complementari l’impegno imprenditoriale e il rischio finanziario, necessità avvertita dapprima nella prassi degli appalti internazionali e successivamente recepita a livello legislativo. In disparte i primi interventi settoriali – che neppure si interessavano di definire il fenomeno (quale ad esempio quello avvenuto nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi, la coassicurazione, il trasporto cumulativo, la coproduzione cinematografica) – il legislatore è intervenuto nei settori relativi alla esecuzione di lavori, servizi e forniture di natura pubblica.

La disciplina attuale trova la propria regolamentazione all’interno del d.lgs. 12.04.2006 n. 163 (c. appalti). Successivamente tale disciplina è stata riportata senza sostanziali modifiche, nel Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 18.4.2016, n. 50)

L’art. 3 del Codice citato stabilisce che con il termine «raggruppamento temporaneo» viene individuato un insieme di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta, laddove gli artt. 45 e 48 contengono invece la relativa disciplina.

In particolare, l’art. 45, delineando il concetto di “operatore economico”, specifica che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da: a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali e società cooperative, b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

Quanto all’art. 48, esso prevede espressamente che per costituire un raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato quale impresa mandataria (la quale rappresenta l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti).

Il mandato, gratuito ed irrevocabile salvo che per giusta causa (la revoca non ha comunque effetto nei confronti della stazione appaltante) deve risultare quanto meno da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Al mandatario spetta dunque la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. Viene in ogni caso espressamente prevista la facoltà della stazione appaltante di far valere direttamente nei confronti delle imprese mandanti le relative responsabilità.

L’art. 89, comma 1, lettera i), secondo periodo del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n° 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), individua “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un Consorzio tra le imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori” come impresa affidataria, l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto d’appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente. In alternativa a questa, sempre il citato articolo individua come affidataria “in caso di pluralità d’imprese consorziate assegnatarie dei lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.

Pertanto, ne consegue che nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un Consorzio tra le imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori, per l’individuazione dell’impresa affidataria dovrà trovare applicazione il disposto di cui all’art. 89 comma 1, lettera i) secondo periodo del D.lgs. n. 81/2008.

Viceversa, in caso di pluralità d’imprese consorziate assegnatarie dei lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria (sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione), ricorrendo un Consorzio che opera come una Società Consortile, l’impresa affidataria coinciderà con essa.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà concretamente assolvere agli specifici obblighi specifici previsti dagli articolo 97, 101 commi 2 e 3 nonché agli altri obblighi previsti a suo carico dal D.lgs. n. 81/2008.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,29 out of 5)
Loading...

Lascia un commento

Your email address will not be published.