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novità per la vendita dei liquidi di sigarette elettroniche

Autorizzazione alla Vendita di Prodotti da Inalazione: le Novità

BusinessLuglio 21, 2024

Una novità di indubbio rilievo in ordine all’autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (cd. “p.l.i.” di cui all’art.  62 – quater D.lgs.504/95) è rappresentata dalla circolare n. 7/2023 con cui l’Agenzia delle Dogane ha fornito nuovi chiarimenti per gli esercizi di vicinato con titolo abilitativo inferiore al biennio.

Di regola, ed in via ordinaria, la vendita di detti prodotti è autorizzata da un titolo ad hoc avente durata biennale, rilasciata previa istanza dalle Dogane, a categorie predeterminate di soggetti legittimati, tra cui un ruolo di rilievo spetta agli esercizi di vicinato rispetto ai quali si rileva la particolarità della verifica della prevalenza decorsi sei mesi dal rilascio del titolo.

Viceversa, i nuovi chiarimenti emanati dall’Agenzia fanno luce sui casi in cui la durata del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di esercizio di vicinato è inferiore al biennio e, più in particolare, in ordine al quale sia la durata del titolo autorizzatorio alla vendita di p.l.i. e con quali tempistiche e modalità debba avere la verifica della prevalenza.

Con riguardo al primo profilo, viene precisato come gli esercizi di vicinato il cui titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività di esercizio del vicinato abbia durata inferiore al biennio, debbano presentare all’Ufficio territorialmente competente l’apposita istanza cui seguirà il rilascio il titolo che autorizza alla vendita di p.l.i.; si tratta di un titolo la cui durata risulterà pari al periodo indicato nell’istanza e comunque non superiore a quello di validità del titolo abilitativo allo svolgimento dell’esercizio di vicinato.

Ulteriori elementi della dichiarazione sono da ascriversi alla necessità di inserire entro 15 giorni dalla fine di un periodo pari ad un quarto della durata di validità del titolo autorizzatorio, decorrenti dalla data dell’autorizzazione, l’impegno a rendere una dichiarazione sostitutiva da cui risultino i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti od altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio.

Per quanto riguarda, invece, il rinnovo del titolo autorizzatorio alla vendita di p.l.i. il nuovo decalogo precisa che entro 20 giorni antecedenti la scadenza del periodo di validità dello stesso, il titolare debba presentare apposita istanza ed il rinnovo sarà concesso a condizione che sussistano i requisiti e le condizioni previste dall’allegato, e che sussista il requisito della prevalenza, riferita all’intero periodo di validità dell’autorizzazione oggetto del rinnovo, dei corrispettivi registrati dalla vendita dei p.l.i., contenenti o meno nicotina, dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché delle parti funzionali all’utilizzo del dispositivo che non possono altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, rispetto al totale dei corrispettivi registrati, avuto riguardo al medesimo periodo, relativi alle altre cessioni e prestazioni effettuate nel medesimo esercizio.

Prima di esse un precedente Decreto Direttoriale (47885 del 16/03/2018) da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Il decreto prevede poi l’obbligo per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, da inoltra istanza di autorizzazione all’agenzia dei monopoli (ADM).

A tal fine, per esercizi di vicinato intende gli esercizi con superficie di vendita fino a 150 m2 nei comuni con popolazione al di sotto di 10.000 abitanti; gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 m2 nei Comuni con popolazione al di sopra di 10.000 abitanti.

Costituiscono invece esercizi di vicinato, gli esercizi con superficie di vendita fino a 150 m2 nei Comuni con popolazione al di sotto di 10.000 abitanti, nonché gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 m2 nei Comuni con popolazione al di sopra di 10.000 abitanti.

Vengono invece espressamente esclusi come esercizi di vicinato:

  • Le farmacie, 2) le rivendite di genere di monopolio, 3) le associazioni di prodotti ortofrutticoli, 3) le vendite di carburanti ed oli minerali, 4) le vendite, nei locali di produzione propria, di beni accessori all’esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all’Albo, 5) i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall’esercizio della loro attività, 6) le vendite delle proprie opere d’arte e pubblicazioni, 7) le vendite in fiere campionarie e mostre.
  • Il significato delle valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare da prodotti da inalazione senza combustione.

Ai sensi del comma 5 – bis dell’articolo 62 quater del Testo Unico delle accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), per gli esercizi di vicinato “l’attività di vendita” dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sia prevalente rispetto alle eventuali altre attività dell’esercizio.

La prevalenza “dell’attività di vendita”, pertanto, non può che essere riferita “al valore delle vendite”, comprensive di tutte le imposte, corrispondendo il valore dell’attività di vendita al prezzo complessivo di vendita al pubblico dei beni e servizi oggetto delle due tipologie di attività; il requisito della prevalenza deve sussistere in riferimento a ciascun locale autorizzato e ad un anno solare di attività.

Poiché l’autorizzazione prevista dall’articolo 63 quater, comma 5 bis, del cit. T.U Accise e successive modificazioni, non abilita alla preparazione e confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione, la conformità dei prodotti a quanto stabilito dall’art. 21 del d.lgs 12 gennaio 2016 n. 6, deve essere assicurata dai fabbricati.

In considerazione della responsabilità solidale del soggetto che commercializza i prodotti, prevista in termini generali dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), il soggetto medesimo è tenuto a verificare detta conformità con le modalità ritenute più opportune, compresa l’acquisizione di certificazioni e dichiarazioni rese dai fabbricati (così come stabilito dal decreto direttoriale 16 marzo 2018).

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