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Normative sul commercio di oro e metalli preziosi in Italia

Autorizzazioni per il Commercio di Oro e Metalli Preziosi in Italia

BusinessMarzo 16, 2024

Lo scenario italiano risulta particolarmente competitivo all’interno del mercato internazionale dell’oreficeria, non soltanto a ragione dell’elevato consumo a livello nazionale, ma soprattutto per la grande quantità di materiale prezioso lavorato ed esportato.

La tendenza all’attività sui mercati esteri del settore è molto accentuata; infatti, considerando una stima del fatturato complessivo del comparto, emerge come nell’ultimo ventennio le vendite all’estero rappresentino una percentuale superiore al 55%, con punte rilevanti nel Nord – Est dove si arriva a superare l’80% ed un dato per lo più assai minore per il Mezzogiorno, dove l’attività riguarda più il commercio interno che non la produzione. Sempre all’interno del settore, l’apporto più consistente delle esportazioni è costituito dai gioielli e dagli articoli di oreficeria, corrispondenti al 60% delle esportazioni del settore.

In totale, il comparto produttivo del settore, secondo i dati Unioncamere, conta circa 11 mila unità locali attive che sono passate dalle 12.876 del 2004 alle 11.421 del 2008 con un calo di ben 1.455 unità in soli 5 anni (-11,3%) e ad oggi è sceso al di sotto delle 11 mila.

Tuttavia, per complessità, originalità e qualità delle sue produzioni si contraddistingue il settore orafo – gioielliero, che ha rappresentato uno dei contributi più rilevanti all’immagine dell’Italia del mondo; si tratta di un comparto che detiene ancora il sesto saldo commerciale attivo con l’estero, e come saldo attivo risulta al primo posto tra quelli del comparto moda ed accessorio.

Requisiti per il Commercio d’Oro

L’attuale regolamentazione del commercio d’oro risulta disciplinata ancora dalla legge del 17 gennaio 2000 n. 7, recante “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”, che dopo aver stabilito cosa debba intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale, all’art. 1, comma 3, impone all’Ufficio Italiano dei cambi (oggi sostituito dalla Banca d’Italia), di autorizzare lo svolgimento del commercio d’oro in via professionale, o da parte delle banche o, previa comunicazione alla Banca d’Italia, di soggetti in possesso di particolari requisiti, fra cui in particolare meritano di essere segnalati:

  • L’essere una società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni
  • Avere un oggetto sociale che comporti il commercio d’oro.
  • Essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 25, 26 e 161 comma 3, del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al lgs. n. 385 del 1993.

Autorizzazioni Necessarie per il Commercio

Per quanto riguarda, invece, l’esercizio del relativo commercio, bisogna effettuare un distinguo a monte. Infatti, secondo un documento della Banca d’Italia risalente al 28 maggio 2010, che fornisce chiarimenti sulla disciplina degli operatori professionali in oro, il relativo commercio risulta legittimamente consentito dalla legislazione vigente senza né la comunicazione di avvio dell’attività, né il possesso dei tre requisiti appena enunciati, purché si tratti di soggetti che limitano la propria attività al commercio di “oro da gioielleria”.

Pertanto, i “compro oro” sono legittimati ad acquistare oggetti preziosi usati per rivenderli al pubblico, a fonderie oppure ad altri operatori, trattandosi di un’attività configurata come commercio di prodotti finiti che in quanto tali, esulano dalla definizione d’oro di cui all’art. 1, comma 1, cit. l. 7/2000.

La Regolamentazione sul Commercio di Oggetti Preziosi tra Soggetti Privati

Invece, con riguardo la disciplina relativa alle operazioni di acquisto e rivendita di oggetti preziosi fra soggetti privati, la loro successiva alienazione è regolamentata direttamente dall’art. 128 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. n. 773 del 1931, nonché dagli art. 16 e 247 del relativo regolamento di esecuzione ex r.d. n. 635 del 1940.

Sempre in caso di acquisto di oggetti preziosi da privati, la cit. legge prevede che sul registro di chi commercia cose antiche od usate, vengano annotati nell’ordine:

  1. l’identificazione del cedente tramite carta d’identità od altro documento rilasciato dall’amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità ed il domicilio;
  2. l’annotazione della data dell’operazione da parte dell’acquirente;
  3. la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità
  4. l’annotazione del prezzo pattuito.

Registrazione e Tracciabilità degli Oggetti Preziosi

Considerando che il citato registro è istituito per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nelle operazioni successive effettuate fra soggetti operanti nel settore, la legge non prevede l’annotazione della predetta documentazione nei registri analoghi, aggravando così la tracciabilità dell’oro usato e rendendo difficile alle Forze dell’ordine il compito di vigilanza e controllo per limitare eventuali abusi sia nel campo dell’evasione fiscale che in quello della ricettazione e del riciclaggio di denaro.

Dal canto suo, l’11 aprile 2012 la Commissione europea aveva presentato una relazione (COM(2012)168) sull’applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (terza direttiva antiriciclaggio).

Fra i temi indaganti dalla commissione, rientra anche quello del commercio di pietre e metalli preziosi, sottolineando il rischio che la criminalità in alcuni Stati membri, approfitti dell’assenza degli obblighi di adeguata verifica della clientela per riciclare i proventi di attività criminose.

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