Autorizzazioni per Impianti Sportivi: Norme e Procedure
Per “impianto sportivo” si intende l’insieme di uno o più aree, preposte allo svolgimento dell’attività di atleti, dove l’attività motoria può assumere la dimensione sia monovalente che polivalente. Lo stesso può comprendere: lo spazio per la pratica sportiva; la zona spettatori; il bar, i servizi igienici e le aree accessorie.
Le strutture devono essere costruite ed attrezzate in modo da consentire lo svolgimento della pratica sportiva, in condizioni di sicurezza ed igiene per tutti gli utenti (atleti, tecnici, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse allo sport previste dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dalle leggi nazionali.
Nella ripartizione organizzativa, i suddetti impianti constano dei seguenti spazi:
- Aree per attività sportiva (terreno di gioco, campi, piste, vasche e percorsi);
- Aree di servizio (spogliatoi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici e parcheggi).
- Zone tecniche (riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, idro – sanitario, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione).
- Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, pronto soccorso, area di parcheggio).
Oltre la definizione di impianto sportivo, le sopra citate aree possono essere realizzate anche al di fuori dagli spazi per lo sport. A quanto elencato in procedenza, possono aggiungersi spazi complementari per ristoro, attività ricreative o commerciali.
La loro ubicazione e le modalità di utilizzo devono essere adeguate a quelle delle aree destinate all’attività sportiva per assicurare le necessarie integrazioni, evitare interferenze e garantire la sicurezza.
Ora, le suddette aree potranno essere necessarie ed opportune in relazione alle caratteristiche dell’impianto ed alle sue modalità di gestione ed utilizzazione. In linea generale e per ragioni legate alla conduzione funzionale e completa della struttura, gli spazi summenzionati possono essere sostituiti da impianti provvisori e mobili.
Le Forme di Gestione dell’Impianto Sportivo
I profili più significativi dell’attuale disciplina in tema di autorizzazioni per eventi e manifestazioni sportive emergono soprattutto a seguito dell’emanazione di una legge generale del recente passato.
L’art. 13, comma 2, del D.L. n. 5/2012 (recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”), convertito in legge n. 35/2012, abrogando gli artt., 121 e 123, comma 2, del RD n. 635/1940 ed avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” ha, infatti, messo in rilievo che gli eventi sportivi di ogni specie, eseguiti a scopo di trattamento pubblico, non hanno più necessità di essere autorizzati ai sensi dell’art. 68 del TULPS, come eventi di pubblico spettacolo né sempre i medesimi eventi sono soggetti all’invio del regolamento di gioco presso l’Amministrazione Comunale.
Pertanto, ciò che rileva nel procedimento di disciplina di una manifestazione temporanea di spettacolo o trattenimento è la complessità del medesimo sotto il profilo strutturale e delle attrezzature ed impianti per esso utilizzati.
A tal fine, le prescrizioni impongono di verificare e valutare se per lo svolgimento vengono utilizzati e si debbano predisporre attrezzature e strutture complesse, poiché in questo caso sarà obbligatorio farle verificare ex art. 80 TULPS, ai fini dell’incolumità del trattenimento stesso dalla Commissione di vigilanza, o nel caso di eventi fino a 200 persone dal tecnico abilitato dell’organizzazione la cui relazione asseverata costituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di vigilanza.
Normative e Gestione degli Eventi negli Impianti Sportivi
La predetta verifica di incolumità del cit. art. 80 TULPS, pertanto costituisce presupposto per il rilascio di una licenza sia ex art. 68 (rilascio previa licenza del Questore di autorizzazione per lo svolgimento in luogo pubblico od aperto al pubblico di accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire od esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione) che 69 (che subordina al rilascio della licenza dell’autorità locale di PS lo svolgimento, anche temporaneo, di pubblici trattenimenti, esporre alla vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto) TULPS cit.
Queste due norme riguardano un’autorizzazione di polizia amministrativa c.d. “personale” che concerne, soprattutto, la verifica dei requisiti morali dell’esercente dello spettacolo ed, in via generale, l’opportunità di esercitare spettacoli in un determinato luogo/contesto, nonché la moralità dello stesso spettacolo.
Lo sport, soprattutto dopo il d.lgs. n. 36/2001, non è da considerare spettacolo in senso stretto. Già il cit. art. 68, del resto, non si applica per cinema e teatri, così come per gli impianti sportivi quando sono usati esclusivamente come tali.
Inoltre, le norme richiamate dal Capo della Polizia nella circolare Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, nonché le successive indicazioni fornite con circolare Ministero dell’Interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017 e la circolare Piantedosi del 18/07/2018 sono finalizzate a garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti di ogni tipo di “evento”, indipendentemente quindi dalla presenza o meno del trattenimento e dello spettacolo: per questo motivo ai fini della “safety e security” ricorre in maniera più appropriata il termine “eventi temporanei”, poiché in essi rientrano non solo quelli di spettacolo e intrattenimento, ma anche quelli di altra natura (ad esempio religiosi, di commercio, sportivi, i comizi politici e sindacali ed in genere ogni forma di aggregazione che avvenga su area pubblica o privata e che richiami una notevole affluenza di partecipanti).
Sicurezza e Normative Specifiche per gli Impianti Sportivi
Ne consegue come sulla base di quanto detto, l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma dilettantistica o professionistica, è libero.
Con riguardo, invece, all’attività di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2, la norma che in maniera più approfondita ha trattato per prima l’argomento è stata la Circolare n° 16 del 15/02/51; modificata diverse volte, essa è stata quasi del tutto sostituita dal DM 19/08/96. Si tratta di una circolare i cui argomenti trattati e non modificati, sono ancora validi.
Per gli impianti sportivi il decreto vigente è il DM 18/03/1996, preceduto dal DM 10/09/1986 ed il DM 25/08/1989, entrambi non espressamente abrogati, per cui, per le zone spettatori, le disposizioni contenute nel DM 25/08/1989, più recente, devono ritenersi applicabili anche gli ippodromi così come riportato dallo stesso decreto.
Peraltro è opportuno precisare che l’obbligatorietà dell’applicazione del DM 18/03/1996 si ha per quegli impianti “(…) nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.”, così come precisato nell’art. 1 dello stesso decreto.
Le norme di sicurezza per le piste e le strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli sono riportati nella circolare 02/07/1962, n. 68. Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli impianti sportivi con capienza non superiore a 100 spettatori; anche se non soggette a controllo da parte dei VV. F esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.