La categoria dello storno dei dipendenti (od altrimenti detta cherry picking), si inquadra all’interno della macrocategoria della concorrenza sleale atipica, di cui al comma 3° dell’art. 2598 c.c., che nel regolamentare la categoria residuale, inibisce la condotta di chi “si vale direttamente od indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Allo stesso modo delle fattispecie analiticamente regolamentate dai primi due commi, presupposto dell’illecito è pertanto l’insorgere di una situazione di concorrenzialità, anche solo potenziale, tra due o più imprenditori derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale all’interno di un ambito territoriale anch’esso soltanto potenzialmente comune, e quindi con la comunanza, anche soltanto potenziale di clientela, la quale non è configurata dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori all’interno del medesimo settore di mercato.

Spesso l’abilità competitiva di un’impresa, basandosi sulle capacità e professionalità dei propri dipendenti, induce situazioni in cui essa cerca di accaparrarsi di ex lavoratori già operanti presso un’altra azienda concorrente a loro volta dotati di particolari competenze (in quanto considerati c.d. core workers, cioè destinatari di incarichi strategici e/o dotati di professionalità specialistiche), cosicché, penetrando immediatamente nel mercato ed approfittando delle conoscenze dei lavoratori acquisiti, con sforzi, tempi e costi assai inferiori, essa risulta in grado di offrire i propri prodotti o servizi ad un prezzo più competitivo, considerando come su di essi non incidono i costi di ricerca e sviluppo che l’azienda avrebbe dovuto sostenere e che sono invece stati sostenuti dall’ impresa concorrente, letteralmente depredata dei propri (ex) lavoratori.

Sicché il ricorrere delle condizioni summenzionate necessita di un ulteriore arricchimento della fattispecie (in un certo senso configurandosi come a formazione progressiva), occorrendo che l’imprenditore concorrente, muovendo con intendo latu sensu predatorio, agisca allo scopo di assicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un’impresa concorrente al fine di danneggiarla, ovvero di sottrarle clientela, ovvero ancora al fine di sottrarre notizie riservate od ancora know how.

Orbene, la difficoltà d’inquadramento, soprattutto allorquando sia manifesto l’intento di neutralità nei riguardi dell’altrui azienda, deriva dal suo frapporsi nell’incerta zona di confine (fra l’altro presidiata anche da norme di rilevanza Costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d’impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Legge Fondamentale), intercorrente fra il principio del libero mercato e la libera circolazione dei lavoratori, il che si configura in tutti i casi in cui il danno per l’azienda concorrente rappresenti una mera conseguenza della privazione delle prestazioni professionali di uno o più dipendenti che abbiano assunto in maniera autonoma la decisione di prestare attività a favore di un’impresa concorrente del precedente datore di lavoro.

Pertanto, nella difficoltà di individuare il discrimen fra fattispecie lecite ed illecite, le prime costituendo una dinamica fisiologica del mercato, le seconde invece configurando l’ipotesi residuale di concorrenza sleale (sub specie di cherry picking), si può parlare di quest’ultima tipologia di ricorrenza laddove lo stornante, mosso da un espresso animus nocendi, abbia compiuto una scelta diretta ad assumere deliberatamente soltanto collaboratori del concorrente dotati di una specifica competenza in quanto provenienti da uno specifico settore, oltreché animati dal fine di acquisire i segreti ovvero le notizie utili sull’imprenditore concorrente; in questo modo, pertanto, l’elemento oggettivo della condotta si concretizza con la privazione dell’azienda c.d. vessata di alcuni dipendenti individuati ad hoc, arrecando così un danno all’attività intesa nella sua globalità ovvero considerata in un settore specifico.

In definitiva, lo storno dei dipendenti viene ritenuto illecito se un’impresa si appropria delle risorse umane di un’altra impresa concorrente, escogitando modalità non prevedibili, che violano la disciplina giuslavoristica nonché i diritti di proprietà intellettuale dell’impresa concorrente. In tale ottica, sono state sanzionate come storno di dipendenti in particolare, oltre il c.d. storno di Staff, e cioè l’acquisizione di un gruppo di lavoratori esperti in un determinato settore all’interno di una zona determinata, attuata allo scopo di crearsi un vantaggio competitivo, deprivando l’organizzazione concorrente de proprio know how, ed appunto il c.d. Cherry picking, cioè l’assunzione di collaboratori dell’impresa concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto proveniente da uno specifico settore e con un ruolo apicale nel comparto interessato.

I rimedi escogitati sia dalla legislazione che dalla giurisprudenza

In sostanza, elemento costitutivo della fattispecie è il ricorrere dell’animus nocendi che viene individuato in alcuni situazioni tipiche come la qualità dei soggetti stornati, la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente, la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all’interno dell’azienda concorrente, la scarsa fungibilità dei dipendenti, la rapidità dello storno ed infine il parallelismo con l’iniziativa economica del concorrente stornante.

Affinché l’illecito si configuri, pertanto, non devono risultare illecite le attività di concorrenza, ma soltanto quelle caratterizzate dall’intento di nuocere al concorrente, ovvero di acquisire conoscenze e vantaggi imprenditoriali tipici di un’azienda concorrente.

In ogni caso, l’impresa che abbia subìto lo storno illecito dei propri dipendenti, una volta dimostrata la concorrenza sleale, potrà chiedere il risarcimento del danno all’impresa concorrente.

L’impresa danneggiata, al fine di conseguire l’esito vittorioso della lite, dovrà quindi assolvere un duplice onere probatorio, dimostrando da un lato l’illiceità dello storno dei propri dipendenti, in quanto atto di concorrenza sleale da parte dell’azienda, e dall’altro che per effetto dello storno, l’azienda stessa ha subìto un danno (diversamente qualificabile sotto forma di danno emergente o lucro cessante).

Sarà poi altresì possibile fare ricorso al rimedio cautelare (che nella maggior parte dei casi risulta anzi spesso l’unico idoneo a tutelare efficacemente l’impresa, considerato che in caso di storno di dipendenti, il danno risulterà spesso irreversibile e difficilmente monetizzabile), chiedendo secondo lo schema proprio dei provvedimenti d’urgenza, la cessazione immediata delle condotte illecite, cioè l’inibitoria dei dipendenti stornati di prestare attività in favore dell’altra azienda.

Il periodo di tempo durante il quale può essere impedito ai dipendenti stornati di lavorare presso l’azienda concorrente deve, infine, risultare uguale a quello che è risultato necessario a quest’ultima per sviluppare autonomamente il know how sottratto tramite lo storno qualificato dei dipendenti.

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