Factoring Internazionale: strumenti legali finanziari per le imprese
Nel poliedrico mondo del commercio, sia interno che internazionale, altrettanto multiformi sono gli strumenti tramite cui ci si può procurare il capitale occorrente per esportare beni e servizi.
Oltre al credito di fornitura, concesso all’esportatore, nel finanziamento a breve scadenza può essere utilizzato altresì il credito documentario, mentre in quello a scadenza sia media che lunga si può utilizzare il credito all’esportazione.
Come riportato da autorevole dottrina commercialista, siffatte tecniche finanziarie, sono tutte accomunate da uno dei principi cardine sulle fortune della razza umana e cioè l’avvenuta metabolizzazione che “il debito è merce vendibile” (McLeod citato da F. Galgano).
Per far fronte a questa necessità un ruolo di indubbia rilevanza riveste il contratto di factoring: concepito nel mondo del Common Law e diffusosi anche in Italia, almeno fino all’emanazione della legge 21 febbraio 1991 n. 52 (legge speciale rispetto ai più limitativi principi dettati dal c.c. agli art. 1260 ss., che ha introdotto un regime speciale della cessione dei crediti qualora il cedente sia un imprenditore, il credito ceduto sia stato originato da un contratto commerciale e il cessionario sia una banca oppure un intermediario finanziario), esso ha reso possibile la cessione di crediti futuri, rendendo la cessione opponibile ai terzi ed al fallimento.
Guardando l’istituto in chiave ontologica, nella propria essenza, si configura come un contratto di durata, sinallagmatico ed a titolo oneroso, con cui un’impresa, detta factor, si fa cedere uno o più crediti non ancora esigibili ed offre al cedente (di regola un imprenditore) una diversità di servizi, fra cui in particolare la gestione dell’incasso dei crediti e la tenuta della contabilità debitori; la concessione di anticipazioni sull’importo dei crediti, nonché eventualmente l’assunzione del rischio di insolvenza.
Il Factoring Internazionale
Benché a livello globale il mercato del factor risulti prevalentemente un mercato avente natura domestica, tuttavia il rapporto tra factoring e commercio internazionale è sempre stato assai incisivo.
Anzi, proprio il factoring nella sua versione più antica è nato come risposta alle esigenze di supporto all’esportazione espresse in età rinascimentale, dalla ricca e cosmopolita industria tessile londinese. Benché impostato secondo una logica assai diversa e per lo più allineata ai tempi lunghi del commercio internazionale, il fenomeno a distanza di ben 5 secoli, risuona tuttavia ancora molto familiare sia alle imprese che esportano, nonché in particolare a quelle italiane. Ancora, negli ultimi dieci anni le esportazioni italiane sono cresciute progressivamente e con un breve rallentamento nel 2020 a causa della pandemia di Covid – 19, ma con una forte ripresa nel biennio 2021-22.
Di complessità indubbiamente maggiore resta pertanto il c.d. factoring internazionale, in ragione del fatto che a parità di condizioni, la controparte estera si caratterizza per un livello di rischio di credito superiore.
La crescita delle esportazioni di merci italiane, la crescente domanda di transazioni in open account da parte degli acquirenti internazionali e, conseguentemente, il crescente fabbisogno degli esportatori italiani di anticipare i flussi finanziari, garantendo il buon fine della transazione, sembrano prefigurare un terreno fertile per un ulteriore sviluppo del factoring internazionale, quest’ultimo rappresentando una valida integrazione rispetto ai tradizionali strumenti documentari adoperati all’interno delle transazioni internazionali, grazie alla capacità del factor di intervenire sia gestendo direttamente la relazione con l’impresa importatrice che coinvolgendo un altro factor operante nel Paese dell’impresa importatrice nell’ambito del c.d. “2. Factor system”.
Più precisamente, mediante il ricorso al factoring internazionale le imprese italiane sono in grado di ridurre i rischi finanziari legati alle operazioni di export, esternalizzando la gestione dei loro crediti clienti. L’associazione di tale tecnica ad un’assicurazione del credito consente di premunirsi dal rischio di mancato pagamento senza subire problemi temporanei di liquidità determinati dalle tempistiche di rimborso praticate dagli assicuratori.
In un contesto così congegnato, il factoring internazionale assume un ruolo dotato di sempre maggiore rilevanza come strumento di supporto alle imprese esportatrici, tanto che negli ultimi anni ha mostrato una dinamica ben più favorevole del mercato domestico ed ha accresciuto fortemente la sua rilevanza rispetto al mercato complessivo, superando il 25% del turnover totale con 73 miliardi di euro di volumi.
A sua volta, con l’affidamento ad una società di c.d. factor della riscossione dei crediti commerciali, quest’ultima sarà in grado di effettuare una preventiva valutazione dei clienti acquisiti e potenziali onde farsi carico successivamente di un monitoraggio costante dei clienti.
L’Attuale Assetto Positivo e La Convenzione di Ottawa del 1988
Benché già prossima alla terza decade, in materia di factoring internazionale, la normativa di riferimento è ancora la Convenzione Unidorid di Ottawa risalente al maggio 1988, ed entrata in vigore per l’Italia il 1° maggio 1995, attualmente in vigore soltanto per 9 Stati contraenti.
In conformità al carattere relativo delle Convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme, la c.d. Convenzione non disciplina tutto il factoring internazionale e nemmeno introduce un sistema rigido, ma affida all’autonomia contrattuale degli operatori professionali del commercio internazionale, l’utilizzabilità delle norme, conformemente all’evoluzione del commercio internazionale.
Con riguardo all’ambito di applicazione, i soggetti (cioè cedenti e debitori ceduti) devono avere necessariamente sede d’affari in due Paesi diversi; gli Stati in questione devono essere Parti contraenti della Convenzione di Ottawa, altrimenti il contratto di vendita di merci del contratto di factoring risulterà disciplinato dalla legge di uno Stato contraente. Il contratto di factor internazionale deve poi disciplinare alternativamente o il “finanziamento delle forniture, attraverso il prestito od il pagamento anticipato, oppure “la tenuta dei conti relativi ai crediti”, od ancora “l’incasso dei crediti” od infine “la protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori”.
La disciplina relativa applicabile ai rapporti tra le parti è invece contenuta principalmente negli artt. 5-10 della Convenzione di Ottawa, la cui applicazione è estesa anche alle c.d. “cessioni successive”. All’interno di essa non viene regolamentata l’intera materia della conclusione del contratto di factoring, ad eccezione di alcune questioni puntuali, come quelle indicate nell’art. 5.
Infine, quando la disciplina di diritto materiale uniforme contenuta nella cit. Convenzione non risulta applicabile, occorre esaminare le nascenti questioni dal contratto di factoring alla luce della normativa generale di D.P.R. Con riferimento all’angolo visuale dell’ordinamento italiano, secondo quanto disposto dall’art. 57 della l. n. 218/95, in materia di obbligazioni contrattuali, opera “in ogni caso” la Convenzione di Roma del 1980, nonché dal 17 dicembre 2009, il Reg. Roma I.
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