La Regolamentazione delle Agenzie d’Affari in Italia
Da un punto di vista terminologico l’individuazione dell’agenzia di affari reca con sé una difficoltà di inquadramento.
Come si vedrà fra un attimo, infatti, nell’assenza di una definizione normativa generale, capace di comprendere il fenomeno nella sua interezza, con la relativa perifrasi per lo più s’intende un determinato tipo d’impresa che, svolgendo una serie di attività organizzate ed abituali con scopo di lucro, si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Questa definizione corrisponde a quanto previsto dall’articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. di Leggi Pubblica Sicurezza) che, richiamando quanto ulteriormente specificato dall’articolo 205 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento TULPS), le definisce secondo l’accezione suindicata, escludendo però quelle attività di intermediazione che sono già soggette ad una specifica disciplina di settore.
E così, sulla base di questa frammentarietà, la tipologia di attività ad essa correlate, lungi dall’essere omogenea, viene articolata in diversi macrosettori afferenti a diversi livelli di competenza. Si considerano pertanto agenzie d’affari di competenza del SUAP, quelle aventi ad oggetto materie come abbonamenti e riviste, informazioni commerciali, allestimento ed organizzazione di spettacoli, collocamento complessi di musica leggera, organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive, mentre sono di competenza della Camera di Commercio quelle relative alla gestione dei servizi immobiliari, agenzie di mediazione, agenzie di mediazione marittima. Spetta invece alla Provincia la gestione delle agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (lege 08/08/1991, n. 264). A tutte queste poi segue tutta una serie di altre agenzie d’affari di competenza della CONSOB, Banca D’Italia, Questura e del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri.
I profili strutturali
Dal punto di vista strutturale, gli elementi che caratterizzano l’attività svolta dalle suddette agenzie sono per un verso l’esercizio organizzato dell’attività purché in maniera continuativa ed abituale di un’attività avente ad oggetto finalità di lucro oggettivamente riconducibile alla trattazione di affari altrui, nonché le prestazioni d’opera a tal fine collegate e svolte nei riguardi di chiunque ne faccia richiesta.
Nei limiti del riferimento normativo, la disciplina delle agenzie d’affari resta tuttora disciplinata dal combinato microsistema compreso fra agli articoli 115 e 120 TULPS.
La prima delle due norme citate, in particolare, delinea i requisiti fisiologici deputati a tessere la c.d. vita giuridica delle agenzie.
E così nell’esordio del primo comma il Questore viene eletto ad organo destinatario della relativa comunicazione necessaria a dare seguito all’attività di “agenzie di prestiti su pegno od altre agenzie d’affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzia di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili”.
Si tratta di un’autorizzazione dal taglio mirato; sia riferita esclusivamente per i locali in esso indicati.
Se però l’attività dell’agenzia ha ad oggetto il recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, allora la comunicazione del Questore, identica nei contenuti a quella del primo comma, trasmutando in mera licenza abiliterà il richiedente allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità. Il rilascio del relativo provvedimento lungi dall’avvenire necessariamente a titolo gratuito, può essere subordinato al rilascio di una cauzione il cui ammontare viene determinato dallo stesso Questore che eletto nella specie arbitro del contenuto economico dell’operazione, viene gravato di una discrezionalità particolarmente lata: l’art. 116 TULPS, pena la sua devoluzione all’Erario dello Stato, impone infatti la necessità di garantire la cauzione di tutte le obbligazioni inerenti l’esercizio e l’osservanza delle condizioni cui è subordinata la licenza. Si tratta com’è evidente di una forma di autotuela preventiva con cui l’apparato pubblico relega sul privato gli oneri economici della propria iniziativa imprenditoriale.
Fra esse particolare menzione meritano gli adempimenti imposti dall’ultimo comma del cit. art. 115, vale a dire la necessità da parte del titolare della licenza di comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa, l’elenco dei propri agenti, con l’indicazione del rispettivo ambito territoriale ed a tenere a disposizione degli uffici e degli agenti di pubblica sicurezza, il registro delle operazioni. Si tratta di una serie di oneri a c.d. cascata, poiché sempre l’ultimo inciso dell’ultimo comma cit., postula l’obbligo da parte dei propri agenti, di esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, fornendo alle persone con cui trattano, compiuta informazione della propria qualità ed agenzia per la quale operano.
Infine, l’ultima norma posta a presidio del succitato mosaico normativo (l’art. 120 TULPS), impone in capo agli esercenti delle pubbliche agenzie, l’obbligo di tenere un registro giornale degli affari, che vincolando l’orizzonte delle attività commerciali consentite, consente di essere tenuta permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, la tabella delle operazioni cui si dovrà attendere.
Infine e benché la disciplina particolareggiata è rimessa nella sua integralità ai singoli regolamenti comunali, le Agenzie di affari sono tenute a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 l. 241/90.
L’Ufficio Agenzie di Affari, in osservanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 579/2006 è competente a ricevere SCIA necessaria per aprire un’agenzia d’affari, nonché ogni comunicazione inerente lo svolgimento dell’attività (trasferimento di sede, cambio di amministratore o della ragione sociale, apertura della succursale, ecc. ecc.).
Dal 10 gennaio 2011 l’ufficio, nella finalità di semplificare le procedure relative alla vidimazione del giornale degli affari, riceverà l’autocertificazione in materia di tenuta del Registro Giornale degli Affari di cui all’art. 120 TULPS e la materiale vidimazione dello stesso sarà effettuata dal titolare, secondo le indicazioni contenute all’interno del modulo predisposto.