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normativa prodotti fitosanitari

Prodotti Fitosanitari: la Regolamentazione in UE

BusinessGiugno 9, 2024

La disciplina relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è stata preposta al raggiungimento per un verso per un fine diretto alla garanzia di un livello elevato di salute umana ed animale di protezione dell’ambiente, e per un altro con il fine di salvaguardare la competitività dell’agricoltura dell’Unione, fornendo agli agricoltori strumenti utili ad accrescere la redditività delle proprie culture.

La disciplina ha riguardato non solo la procedura di autorizzazione all’immissione in commercio di fitofarmaci, ma altresì, profili quali i livelli massimi di residui nei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CE) n. 396/20053 e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, i cui principi sono contenuti nella direttiva 2009/128/CE.

Quest’ultima prevede l’adozione, da parte degli Stati membri, di piani d’azione nazionali che definiscano gli obiettivi quantitativi, i tempi di attuazione, nonché la fissazione di indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei fitofarmaci sulla salute umana e sull’ambiente e stabilisca tempi ed obiettivi per la riduzione nell’utilizzo di quelli più rischiosi.

Regolamento Reach

Complementare a tale disciplina, nella costruzione del sistema di regolazione dei prodotti fitosanitari, risulta essere la disamina del Regolamento 1907/2006 detto Reach (acronimo di “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) il quale ha il compito di regolamentare le sostanze chimiche all’interno dell’Unione Europea.

Si tratta di un complesso organizzativo atto a comprendere un sistema integrato di registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche, diretto ad assicurare un maggior livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Lo scopo che anima l’istituzione del Reach è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti ed al contempo mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.

Questo scopo viene in particolare perseguito tramite l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemical Agency – ECHA), con sede ad Helsinki, con la funzione da un lato di gestire le procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantire l’armonizzazione in tutta l’Unione europea, e dall’altro di gestire gli aspetti tecnico – scientifici ed amministrativi connessi al REACH, al fine di assicurare la coerenza applicativa a livello comunitario.

Attività commerciali di un prodotto fitosanitario nell’ordinamento interno e negli Stati membri

Nell’ordinamento interno il deposito, il commercio e la vendita di Prodotti Fitosanitari, nonché l’idoneità dei locali da destinare all’attività, in quanto consentiti soltanto a personale abilitato ed in locali all’uopo autorizzati, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, su richiesta dell’industria produttrice o chi l’ha commercializzata ed ha una validità non superiore a 10 anni, con riferimento al Comune in cui è ubicata l’attività.

Una volta decorso tale periodo, per ottenere il rinnovo il Prodotto Fitosanitario occorre una nuova valutazione diretta ad acclarare sia gli aspetti tossicologici, sia quelli ambientali che quelli agronomici.

Viceversa, all’interno di ogni Stato membro dell’UE possono essere utilizzati soltanto i formulati commerciali previamente registrati all’interno dello Stato.

E’ perciò vietato l’impiego di Prodotti Fitosanitari registrati in altri Paesi dell’UE ed extra – comunitari che illegittimamente fossero immessi sul mercato italiano.

Ogni formulato individuato con sua specifica denominazione ha un proprio numero e data di registrazione.

Il Ministero della Salute può ritirare l’autorizzazione, revocare o sospendere l’impiego di un Prodotto Fitosanitario nel caso in cui emergano elementi o dati tali da prevedere gravi rischi a carico della salute umana o dell’ambiente. In questo caso non sarà più possibile utilizzare il Prodotto Fitosanitario in causa oltre i termini previsti dal provvedimento di revoca.

In agricoltura biologica devono essere impiegati esclusivamente Prodotti Fitosanitari specificamente autorizzati, contenenti le sostanze attive previste dalle normative europee (Regolamento CE n. 834/2007 e Regolamento CE n. 889/2008 e, a livello nazionale dal Decreto del Ministero dell’Agricoltura n. 18354 del 27/11/2009). Le norme che regolano l’immissione in commercio di questi formulati commerciali sono le medesime in vigore per gli altri PF ottenuti attraverso una sintesi chimica.

Ora gli organismi ufficiali o scientifici di ricerca, le organizzazioni agricole professionali ed anche gli utilizzatori di Prodotti Fitosanitari possono chiedere l’estensione del campo d’impiego di un PF, già autorizzato, per ulteriori utilizzazioni.

Viceversa nell’ambito dell’Unione Europea (UE) le sostanze attive vengono valutate sulla base di appositi protocolli, nonché ammesse a livello comunitario.

Registrazione e Uso dei Prodotti Fitosanitari

Con riferimento ai Prodotti Fitosanitari nonché i formulati commerciali, invece, essi vengono registrati da ogni singolo Stato membro per rendere omogenei i criteri per la registrazione in tutti i Paesi dell’UE.

Allo stesso tempo, è da considerare come ciascuno Stato membro presenta proprie peculiarità dal punto di vista geografico e territoriale e, conseguentemente, adotta strategie diverse in materia di difesa fitosanitaria.

Del resto, proprio al fine di rispettare al meglio le caratteristiche climatiche, ambientali, colturali e fitosanitarie dei vari territori, il legislatore italiano ha demandato l’attuazione della difesa integrata alle Regioni, attraverso veri e propri disciplinari regionali di produzione integrata.

Difatti, l’art. 2, comma 3 della l. 3 febbraio 2011, n. 4 istituisce il c.d. “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” (SQNPI): si tratta di un sistema a adesione volontaria finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti, attraverso il rispetto di una serie di standard ecologici, economici e tossicologici volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e l’impatto sulla salute umana, animale e sull’ambiente, così come previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

Questa procedura avviene anche nel caso in cui vi possano essere etichette diverse per il medesimo PF e le colture sulle quali è autorizzato siano sensibilmente diverse in funzione dell’importanza agronomica delle stesse.

In questo modo lo stesso Prodotto Fitosanitario può ad esempio essere registrato in Italia per  i cereali e la vite, mentre nei Paesi del Nord Europa può essere autorizzato esclusivamente per i cereali.

Se hai bisogno di assistenza e consulenza legale in materia di prodotti fitosanitari, contattaci tramite il form qua sotto o la pagina dei contatti.

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