Riforma Cartabia e Arbitrato: Novità e Impatti 2024
La c.d. riforma Cartabia, attuata con il D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’arbitrato al fine di rendere tale strumento di risoluzione delle controversie più efficace e attrattivo per gli operatori.
Si è introdotto anzitutto, al comma 3 dell’art. 810 c.p.c., il criterio della rotazione, trasparenza ed efficienza della nomina dell’arbitro da parte del Presidente del Tribunale.
L’introduzione del criterio della rotazione mira, infatti, a escludere l’imposizione di elenchi prestabiliti, dando maggior spazio all’autonomia dell’autorità che provvede alla nomina.
Quanto all’efficienza, tale criterio impone di scegliere il soggetto più preparato per la risoluzione di una specifica controversia, derogando dunque il precedente principio di rotazione degli incarichi.
Un’ulteriore novità introdotta dalla riforma Cartabia è data dall’equiparazione degli effetti sostanziali della domanda giudiziale a quella arbitrale (art. 816-bis.1 c.p.c.), ponendo il procedimento arbitrale sullo stesso piano del processo civile ordinario.
È stata altresì introdotta la possibilità di mantenere gli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di conflitto di competenza tra giudice e arbitro (art. 819-quater c.p.c.).
Nell’ipotesi in cui ricorra la riassunzione della causa, la nuova disciplina della traslatio iudicii mantiene gli effetti della domanda, attuando così un meccanismo di reciproco trasferimento dell’oggetto della lite fra arbitrato e giudizio ordinario e viceversa.
A tal fine le parti, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria del giudice ordinario o dell’arbitro, dovranno attivarsi per la costituzione del collegio arbitrale ovvero per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario.
In detto frangente temporale, il mancato rispetto del suindicato termine determina l’estinzione del processo.
Inoltre, la riforma Cartabia, in recepimento delle prassi internazionali e nel rispetto del principio di trasparenza, ha rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri.
Tale principio, già enunciato all’art. 11, comma 2 del Regolamento ICC in vigore dal 1° gennaio 2021, dispone che prima della nomina l’arbitro sottoscrive una dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza, indicando anche fatti e circostanze che possano generare dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza.
Tale dichiarazione, a norma dell’art. 813 c.p.c. è obbligatoria, a pena di nullità, al momento dell’accettazione dell’incarico. In mancanza, l’accettazione e l’assunzione dell’incarico non si perfezionano, e in tal caso le parti potranno chiedere all’autorità giudiziaria la decadenza dell’arbitro, salvo possibilità di sanatoria previa diffida rivolta all’arbitro che non abbia reso la dichiarazione (813-bis c.p.c.).
Considerato il carattere obbligatorio della dichiarazione dell’arbitro, la riforma Cartabia ha previsto un nuovo motivo di ricusazione di cui all’art. 815, n. 6bis, c.p.c. ove sussistano gravi ragioni di convenienza tali da limitare l’indipendenza ed imparzialità dell’arbitro stesso.La riforma del processo civile del 2022 ha attribuito inoltre agli arbitri rituali il potere di emanare provvedimenti cautelari, potere prima circoscritto al solo operato del giudice ordinario.
L’introduzione di tale potere ha colmato la lacuna normativa prima esistente tra l’ordinamento italiano rispetto gli altri ordinamenti europei e, più ingenerale, rispetto al regime internazionale.
Questo potere consente – limitatamente a quanto previsto dall’art. 818 c.p.c. – di intervenire tempestivamente nella tutela dei diritti delle parti coinvolte. Ciò può avvenire, tuttavia, solo se espressamente previsto dalle parti medesime nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto precedente all’instaurazione del giudizio.
Ad ogni modo, una volta attribuita tale potestà e dato avvio alla domanda cautelare, tale competenza in capo all’arbitro assume carattere esclusivo.
Tuttavia, la tutela cautelare arbitrale non può definirsi piena. Gli arbitri infatti non hanno, a differenza del giudice ordinario, poteri coercitivi per la fase di attuazione ed esecuzione della misura.
Per giunta, al fine di rendere l’arbitrato uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze delle parti coinvolte, è stata introdotta la possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile al merito della controversia. Il secondo comma all’art. 822 c.p.c. prevede per le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, la facoltà di indicare le norme o la legge straniera applicabile. In mancanza, si applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.
Un ulteriore intervento significativo riguarda poi i termini di impugnazione per nullità del lodo arbitrale. Il precedente termine di impugnazione lungo (1 anno) si vede infatti dimezzato e, il lodo andrà pertanto impugnato entro sei mesi dalla data dell’ultima sottoscrizione (828 c.p.c.). Si è uniformato il termine lungo di impugnazione del lodo a quello previsto per le impugnazioni ordinarie. Il termine breve di impugnazione è invece rimasto immutato nei suoi novanta giorni dalla notificazione del lodo.
Ed ancora, al fine di aumentare la certezza ed efficacia giuridica dei lodi stranieri, la riforma Cartabia ha attribuito a tali provvedimenti un’efficacia immediatamente esecutiva.
Sul punto, il nuovo art. 839, comma 4, c.p.c. ha risolto il contrasto interpretativo riguardante l’efficacia immediatamente esecutiva delle decisioni della corte d’appello di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri in Italia. È stata, pertanto, disposta l’immediata esecutorietà del decreto di exequatur con cui il Presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia esecutiva dei lodi stranieri con contenuto di condanna.
Infine, sono state inserite nel nuovo Capo VI-bis le disposizioni sull’arbitrato societario (artt. 838-bis-838-quinquies c.p.c.), ciò senza mutare le previsioni in precedenza contenute negli artt. 34 e ss. del D.lgs. n. 5/2003, ora abrogate.
Tra le novità inserite in materia societaria vi è la reclamabilità, dinanzi al giudice ordinario, delle ordinanze con cui gli arbitri societari sospendono l’efficacia delle delibere assembleari.
Sul punto, tuttavia, si sono sviluppate talune incertezze circa l’interpretazione e l’applicabilità della nuova disciplina cautelare di cui al citato art. 818 c.p.c.
Ciò in quanto la competenza cautelare, come già detto, è subordinata alla condizione che tale potere sia stato conferito agli arbitri prima dell’instaurazione del procedimento. Ciò comporterebbe, ai fini della sospensione della delibera societaria impugnata, la necessità che un’espressa previsione sia contenuta nella clausola arbitrale dello statuto sociale. Un’interpretazione di questo tipo comporterebbe, peraltro, un netto regresso rispetto alla precedente previsione normativa di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 5/2003, il quale non richiedeva alcuna specifica previsione statutaria.
Sul punto, pur in mancanza di una norma di raccordo che estenda l’applicabilità delle norme che regolano l’arbitrato comune all’arbitrato societario, è evidente l’intento della riforma volto ad avvicinare le due discipline.
In definitiva, la riforma Cartabia rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e attrattività dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie in Italia.
Le modifiche apportate non solo allineano il nostro ordinamento a pratiche internazionali già consolidate in altri paesi, ma mirano anche a rafforzare la fiducia degli utenti nell’istituto arbitrale attraverso una maggiore trasparenza e imparzialità degli arbitri.
Hai bisogno di consulenza specialistica per un arbitrato dopo la riforma Cartabia?
Il nostro team di esperti in diritto commerciale ti offre:
- Assistenza nella redazione di clausole arbitrali
- Consulenza sull’arbitrato societario
- Supporto nei procedimenti arbitrali nazionali e internazionali
- Gestione delle procedure cautelari in ambito arbitrale
Contattaci per una consulenza personalizzata con i nostri esperti in arbitrato.