Tutele Garantite dal D.Lgs 19/23 nelle Operazioni Transfrontaliere
A fronte della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, il legislatore italiano ha adottato il D.Lgs. n. 19/2023.
L’occasione è stata, tuttavia, solo in parte sfruttata, rimanendo ancora diverse le lacune normative funzionali ad orientare l’attività dei soggetti interessati e, primo fra tutti il notaio.
Le principali lacune si rinvengono nella disciplina sulla trasformazione, a cui il legislatore ha tentato di dar risposta attraverso un rinvio alle norme sulla fusione. L’operazione più importante è, del resto, la fusione, che trascina normativamente l’interpretazione delle altre operazioni.
L’obiettivo da tempo mancato è quello di creare una disciplina unitaria, ricomprendente anche operazioni diverse. Le operazioni straordinarie non riguardano, infatti, solo società. Il legislatore dispone un’estensione graduale ad enti che sono sempre più distanti dalla direttiva, introducendo condizioni restrittive. Questa dilatazione riguarda ad es. società di persone, società di capitali non localizzate in Europa, purché vi sia stata estensione da parte dello Stato di destinazione di queste norme.
Il decreto si applica, nei limiti di compatibilità, alle operazioni che coinvolgono società di persone e che coinvolgono enti non societari purché svolgano attività imprenditoriale e siano iscritti nel registro imprese e abbiano centro delle attività principali nel territorio dell’UE.
Tutto ciò implica che nella pratica il notaio debba confrontare la normativa di provenienza con quella di destinazione per capire se gli enti che partecipano all’operazione riportano questa corrispondenza rispetto al Paese di atterraggio.
Tutele per Creditori e Lavoratori nel D.Lgs 19/2023
I soggetti coinvolti nell’operazione straordinaria ricevono tutele ulteriori rispetto a quelle tradizionali. Si tratta di norme a tutela dei creditori, dei lavoratori, dei soci di società italiane soggette a trasformazione transfrontaliera; mentre gli strumenti previsti non riguardano casi in cui l’Italia costituisca Paese di arrivo, per cui analoghe tutele dovranno essere previste dal Paese di provenienza.
I creditori di società italiane potrebbero, ad esempio, essere lesi da un trasferimento transfrontaliero, cui dovrà essere assicurata una tutela in re ipsa. La tutela dei creditori si concretizza nell’introduzione di un foro aggiuntivo rispetto a quello di provenienza, che si materializza in un diritto di opposizione entro 90 giorni dall’iscrizione del progetto di trasformazione. La particolarità del decreto è che riconosce il diritto di opposizione in ragione del mutamento della legge applicabile, come se esso di per sé fosse lesione del diritto di credito. Comunque, il pregiudizio non può consistere nel mero fatto del mutamento perché è ormai consacrato il diritto di appartenenza senza peccare di abuso.
Per i lavoratori potrebbero mutare i diritti di codeterminazione. Anche in questo caso è riconosciuto diritto di opposizione in caso di privazione del diritto di codeterminazione. Ai soci di minoranza infine sono riconosciuti gli strumenti classici dell’ impugnazione della delibera e del diritto di recesso.
Implicazioni delle Tutele Transfrontaliere del D.Lgs 19/2023
In breve, ciò che traspare da questo quadro giuridico è una mancata occasione di tentare la traduzione giuridica ed operativa di una realtà economica certamente complessa, ma di essenziale centralità per l’Italia e, più ampiamente, per il mercato unico europeo.
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