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Direttiva Copyright UE: effetti per editori e piattaforme online

ComplianceOttobre 19, 2025

La Direttiva 219/790 del 17 aprile 2019 (sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, detta anche “Direttiva Copyri-ght”) è stata pubblicata in GUCE il 17 maggio scorso.

Si tratta di un provvedimento dotato di una particolare rilevanza, ricorrendo la volontà del legislatore europeo di perseguire “una ulteriore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore ed ai diritti connessi ai fini dell’instaurazione di un mercato interno che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza.

La Direttiva riguarda anche al futuro, in particolare, all’innovazione tecnologica, continuando i rapidi sviluppi a trasformare il mondo in cui le opere ed altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori (Cons. 3).

Nella propria ontologia applicativa, la c.d. Direttiva Copyright ha proseguito il processo di armonizzazione della normativa sul diritto d’autore ed i diritti connessi, per adeguarla all’evoluzione delle tecnologie digitali. L’iter legislativo è stato accompagnato da un alacre dibattito, intense campagne di lobbying da parte degli operatori, e critiche da parte della comunità accademica.

La partenogenesi del provvedimento ha gravitato diversi interessi, soprattutto da parte della società civile che ha fatto ascoltare la propria voce protestando contro quella che credeva sarebbe stata la c.d. “fine di internet come lo conosciamo”. La natura dell’interesse si spiega considerando che la direttiva interviene in settori in cui vivono potenziali conflitti tra la protezione del diritto d’autore e quella di altri diritti meritevoli, fra cui la libertà di espressione, di informazione e di impresa.

Le novità principali contenute all’interno degli art. 15 e 17 determinano un bilanciamento nuovo e più dettagliato, tra i diversi diritti coinvolti, con il fine di ridurre il value gap, ovvero la differenza fra il valore che alcuni operatori della rete ricavano dallo sfruttamento di contenuti protetti ed i proventi versati ai titolari dei diritti.

Le nuove norme apportano delle modifiche alle Dir. 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE con riguardo all’utilizzazione di materiale protetto dal diritto d’autore online e a livello transfrontaliero a fini di istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale. Si prevede altresì che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti per i contenuti caricati sul proprio sito web e che, laddove non sia concessa alcuna autorizzazione, adottino misure per evitare caricamenti non autorizzati.

Il recepimento della direttiva

La Direttiva Copyright è stata attuata col D.lgs. 08/11/2021, n. 177, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/11/2021 ed entrato in vigore il 12 dicembre; con il suddetto provvedimento legislativo, il Governo, recependo la suddetta Direttiva ha esercitato la delega concessa dall’art. 9, L. 22/04/2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) che indicava – oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all’art. 32, L. n. 234/2012 – anche specifici principi e criteri direttivi per traslare la normativa comunitaria in ambito nazionale.

Passando ad una rapida rassegna dei contenuti, rileva anzitutto l’art.1, comma 1, lett. b) recettivo dell’art. 14 della Direttiva e che ha introdotto l’art. 32 quater corifeo della l. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) del principio secondo cui alla scadenza della durata della protezione di un’opera delle arti visive, la medesima opera non è più ritenuta soggetta al diritto d’autore od a diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale. Si tratta, pertanto di una disposizione che sancisce il via libera alla diffusione, condivisione, anche online e riutilizzazione, anche per finalità commerciali, di copie non originali di opera d’arte divenute di pubblico dominio.

Ancora più rilevante, poi l’art. 1, lett. c), ricettivo dell’art. 15 della Direttiva, introduttivo nella l.d.a. l’art. 43 bis il quale riconosce agli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione connessi all’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi on line.

Nel suo contenuto essenziale, l’art. 15 della direttiva stabilisce che gli editori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei “prestatori di servizi della società dell’informazione; con questo riconoscimento, in particolare, viene riconosciuto un diritto connesso, riconosciuto a protezione degli investimenti per la creazione dell’opera, incentivando la retribuzione sia da parte degli operatori che degli aggregatori di notizie degli editori per l’utilizzo online dei loro contenuti.

La gestazione del cit. art. 15 si è conclusa dopo anni di intensi dibattiti. In particolare, sulla base di una certa parte degli studiosi, considerati gli elevati livelli di concentrazione sul mercato della pubblicità online e dei media, l’introduzione del nuovo diritto avrebbe rafforzato i grandi aggregatori e le maggiori imprese editoriali. Per un verso, solo gli editori principali avrebbero forza negoziale per ottenere adeguato compenso per lo sfruttamento dei loro contenuti, mentre per un altro i grandi aggregatori, godendo del potere di svincolarsi renderebbero per gli editori più dannoso non comparire sui loro servizi che rinunciare alla remunerazione.

Della normativa ricettiva del cit. art. 43 bis, un aspetto che merita attenzione è la previsione del comma 5, in cui viene stabilito che quando un’opera od altri materiali protetti risultano inclusi all’interno di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l’utilizzo di opere od altri materiali la cui protezione sia scaduta.

Inoltre, ai sensi del comma 6, i medesimi diritti non vengono riconosciuti in caso di utilizzo privato o non commerciale delle opere giornalistiche da parte dei singoli utilizzatori, né quando si utilizzino singole parole, collegamenti ipertestuali oppure vengano utilizzati “estratti molto brevi”

In definitiva, mediante l’innesto effettuato nella cit. l.d.a. viene disciplinato un complesso meccanismo di “negoziazione assistita”. Le trattative da condurre nel rispetto dell’obbligo di buona fede, si svolgono nel solco di criteri per la determinazione dell’equo compenso elencati in via esemplificativa dalla legge.

Decorsi trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, laddove non venga raggiunto un accordo, ciascuna parte può rivolgersi all’AGCOM, che indica quale proposta economica formulata considera adeguata (anche quando una parte, regolarmente convocata, non si sia presentata). La possibilità accordata alle parti di adire il giudice, anche per abuso di dipendenza economica, viene concessa laddove non si addivenga comunque alla stipula del contratto.

Servizi di condivisione dei contenuti on line

Uno dei momenti salienti della Direttiva è l’art. 17, recepito dal cit. D.lgs. n. 177 all’art. 1, lett. n) intitolato “utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line” ed introduttivo delle disposizioni che vanno dall’art. 102 sexies a 102 decies della l.d.a., definisce il prestatore di servizi di condivisione di contenuti on line come “un prestatore di servizi della società dell’informazione che cumulativamente ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore”. Sarà inoltre necessario che le opere o gli altri materiali protetti siano caricati dai suoi utenti, e che le opere o gli altri materiali protetti siano organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente od indirettamente.

Si tratta delle piattaforme che concedono l’accesso a contenuti caricati dagli utenti, divenute ormai una delle principali fonti di accesso ai contenuti protetti.

Fino ad una decade fa, i titolari dei diritti avevano evidenziato che queste piattaforme versavano loro proventi insignificanti rispetto a quelli versati dai prestatori di servizi di streaming. Questa situazione dipendeva dall’incertezza sulla responsabilità delle piattaforme in esame nel contesto normativo pre – direttiva. Non era chiaro, infatti se esse effettuassero atti rilevanti per il diritto d’autore (c.d. “comunicazione al pubblico”), e dovessero quindi ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti per i contenuti caricati dai loro utenti (art. 3 della Direttiva 2001/29/CE). Un altro profilo ancora discusso era se le piattaforme di condivisione potessero beneficiare della mitigazione di responsabilità prevista per i prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano contenuti forniti dai terzi (art. 14 della direttiva 2000/31/CE)

L’art. 17 ha già provocato numerose discussioni e difficoltà interpretative, poiché nella sua dimensione letterale sembra andare in senso opposto rispetto alla disciplina previgente, nonché rispetto alle numerose e storiche pronunce della Corte di Giustizia. Infatti, ai sensi della norma cit. i provider che ospitano “una grande quantità” di opere, hanno l’obbligo di filtrare i contenuti caricati sul web dagli utenti.

Ne consegue che, quando i prestatori di servizi concedono l’accesso al pubblico a materiali protetti dal diritto d’autore, necessitano di un’autorizzazione dai titolari dei diritti anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva. In mancanza di tale autorizzazione, ai sensi del cit. art. 102 septies l.d.a., l’esenzione da responsabilità ex Dir. 2000/31/CE opera soltanto qualora i prestatori dei servizi dimostrino di avere soddisfatto le condizioni tassativamente indicate dalla norma stessa.

Ancora, nella Direttiva cit. sono previste anche garanzie poste a tutela della libertà di impresa e della concorrenza, per evitare che gli obblighi compromettano l’ingresso ed il consolidamento sul mercato di nuovi prestatori. Il nuovo regime, inoltre, trova applicazione ai “grandi” operatori, quelli che danno accesso ad una grande quantità di contenuti (art. 2, par. 6) e che svolgono “un ruolo importante sul mercato dei contenuti online, in concorrenza con altri servizi di contenuti online” (considerando 62). Infine, è previsto un regime di responsabilità mitigato per le imprese con un fatturato ed un pubblico limitati, che sviluppano nuovi modelli di business.

Le misure prese da ciascun prestatore vanno infine valutate alla luce del principio di proporzionalità, tenendo conto di elementi come la c.d. dimensione del servizio od il costo degli strumenti disponibili.

Se sei un editore, una piattaforma o un creator, la Direttiva 2019/790 (Copyright) e il D.lgs. 177/2021 impattano direttamente sul tuo modello di business: art. 15 (diritti connessi degli editori, equo compenso e negoziazione assistita AGCOM) e art. 17 (responsabilità delle piattaforme, licenze e misure per prevenire caricamenti non autorizzati).

Ti supportiamo in: audit dei cataloghi e delle licenze, definizione dell’equo compenso con gli aggregatori, contratti con collecting e OGC, implementazione dei flussi notice & takedown/ staydown e dei controlli proporzionati ai sensi dell’art. 17, policy su eccezioni e limitazioni (citazione, meme, parodia).

Contattaci per trasformare la Direttiva Copyright in un vantaggio competitivo, riducendo rischi regolatori e contenziosi.

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