Gestione delle sostanze chimiche: normativa e regolamenti UE
La maggiore produzione di sostanze chimiche a livello mondiale deriva in larga parte dall’industria chimica dell’Unione europea. Tra le numerosissime sostanze prodotte, alcune essendo pericolose per la salute umana e/o per l’ambiente, devono essere controllate in condizioni altrettanto controllate.
E’ dunque importante poter stoccare, trasportare, utilizzare e smaltire le sostanze chimiche pericolose in condizioni di sicurezza.
Sennonché, però, in molti paesi, soprattutto in quelli in via di sviluppo, mancando le capacità per gestire i prodotti chimici in sicurezza, spesso i lavoratori difettano di una preparazione adeguata sulle procedure corrette di impiego e smaltimento delle sostanze chimiche pericolose. Pertanto i governi e le aziende non sempre dispongono di strutture adeguate per lo stoccaggio e lo smaltimento, tanto da non essere neppure a conoscenza dei pericoli connessi con una sostanza chimica e dei sistemi da utilizzare per evitare danni alle persone e all’ambiente.
Una significativa fonte di disciplina in materia di esportazione ed importazione di alcuni prodotti chimici pericolosi è da ricercarsi all’intero dell’originaria fonte di disciplina e cioè il Regolamento del Consiglio (CEE) N. 2455/92 (in G.U. n° L 251 del 29. 08. 92, pag. 13) che, adottato il 23 luglio 1992 entrò in vigore il 29 novembre 1992, sostituendo ed ampliando il Regolamento del Consiglio (CEE) N. 1734/88.
Fra gli intenti dichiarati del testo, anzitutto si rilevava la necessità di stabilire un sistema comune di notifica ed informazione per le esportazioni verso paesi terzi di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità a causa dei loro effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente (si tratta di prodotti chimici elencati nell’Allegato I del Regolamento ex art. 4 emendato dal Regolamento del Consiglio (CE) N. 3135/943 del 15 dicembre 1994).
Dal punto di vista procedurale era poi prescritta la necessità di presentare una notifica di esportazione almeno 30 giorni prima di effettuare la prima esportazione di una sostanza chimica di cui all’Allegato I verso un paese extracomunitario.
Sulla base della diversa destinazione, ogni prodotto chimico riceveva un numero di riferimento per l’Esportazione (NRE). Per esportazioni successive dello stesso prodotto chimico dalla UE verso lo stesso paese terzo non era invece necessaria un’ulteriore notifica, ma l’esportatore dovrà assicurarsi che l’esportazione sia accompagnata dal NRE assegnato per la prima notifica di esportazione.
Un preparato che contenga una sostanza chimica dell’Allegato I è ugualmente soggetto alla notifica.
Rilevava poi la necessità di applicare e rendere obbligatoria nella Comunità la procedura UNEP/FAO relativa a consenso informato preventivo per l’importazione da e l’esportazione verso paesi terzi di alcuni prodotti chimici pericolosi (elencati nell’Allegato II del Regolamento ex art. 5).
La procedura internazionale volontaria di Consenso preliminare informato (PIC) si basava sulle linee guida modificate di Londra sullo Scambio di Informazioni sui prodotti Chimici nel Commercio Internazionale (UNEP), e sull’emendato Codice di Comportamento sulla Distribuzione e l’Uso di Pesticidi (FAO, 1990).
La procedura PIC rappresenta tuttora un mezzo diretto a far conoscere le decisioni dei paesi importatori in merito alla volontà di ricevere o meno delle partite future di alcuni prodotti chimici potenzialmente pericolosi, informandoli sulle azioni intraprese da altri paesi per vietare o limitare severamente l’uso di questi prodotti chimici.
Infine, ma non da ultimo, particolare spazio veniva data alla necessità di garantire che i prodotti chimici ed i preparati pericolosi siano etichettati ed imballati per l’esportazione verso paesi terzi nello stesso modo in cui devono esserlo all’interno della Comunità (articolo 7).
In base a quanto stabilito dalla legislazione Comunitaria, infatti, i prodotti chimici ed i preparati pericolosi devono essere imballati ed etichettati per l’esportazione come se dovessero commercializzati nell’Unione Europea (a tal fine requisiti specifici rilevano all’interno delle direttive 67/548/CEE9, 78/631/CEE10 e 88/379/CEE11).
Sennonché, il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose è l’ultimo di una serie di strumenti adottati nel corso degli anni per dare una dimensione tecnica ordinaria al problema.
Da un punto di vista sistematico, esso attua all’interno dell’UE la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC), per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente dai danni potenziali connessi a tali prodotti, favorendo così un utilizzo degli stessi compatibile con l’ambiente.
Il regolamento, inoltre, dà attuazione ad una delle prescrizioni della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, vietando al di fuori dei casi a cui si applicano le deroghe specifiche previste dalla Convenzione, l’esportazione delle sostanze chimiche che la stessa Convenzione identifica come inquinanti organici persistenti.
Si tratta di una base normativa confermativa dell’impegno dell’UE ad assicurare un controllo adeguato degli scambi e dell’uso delle sostanze chimiche pericolose su scala mondiale in base al principio secondo cui tale controllo deve essere finalizzato a proteggere la salute umana e l’ambiente anche oltre i confini dell’UE.
Trattandosi di una disciplina diretta ad avere ricadute sia sugli scambi commerciali, sull’ambiente, il regolamento si basa sull’articolo 133 del trattato CE (ora confluito nell’articolo 207 del TFUE) e sull’articolo 175 del trattato CE (ora articolo 192 del TFUE) ed introduce varie modifiche tecniche delle disposizioni operative del regolamento (CE) n. 304/2003 alla luce dell’esperienza maturata nella sua applicazione.
Riconoscendo, in particolare, le difficoltà causate dal ritardo con cui giungono le risposte alle richieste di consenso esplicito all’importazione, è prevista una procedura che consente in via temporanea l’esportazione di determinate sostanze chimiche nel caso in cui il paese importatore non comunichi risposta malgrado tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto.
Ampio spazio viene riservate alle condizioni specifiche che devono sussistere ed il tempo che deve trascorrere per la concessione di tali esoneri. Inoltre, si prevede l’esonero dell’obbligo di ottenere un consenso esplicito nel caso dell’esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), purché vengano rispettate determinate condizioni.
Il regolamento cit., inoltre, amplia e potenzia il ruolo della banca dati EDEXIM della Commissione rendendo obbligatoria l’assegnazione di codici specifici alle notifiche di esportazione, alle decisioni sulle importazioni, agli assensi ed agli esoneri inseriti nella banca dati.
Per facilitare l’applicazione del regolamento da parte delle dogane e ridurre il carico di lavoro amministrato, gli esportatori hanno l’obbligo di indicare tali codici nelle dichiarazioni di esportazione.
Il regolamento, inoltre, contiene alcune disposizioni che trascendono le prescrizioni della convenzione di Rotterdam con l’obiettivo di assicurare un livello più elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Infine, giova rilevare come il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE), definisce i nuovi criteri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche nell’UE ed ha già sostituito in alcune parti la direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura delle sostanze pericolose
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