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Sicurezza sul lavoro in caso di modifica soggettiva del contravventore

Sicurezza sul lavoro e modifica soggettiva del contravventore

Estremamente dibattuta all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale risulta essere la questione degli effetti che si riverberano sulla operatività della normativa disciplinante l’estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenuta all’interno del capo II del d.lgs. 758/1994, in caso di sopravvenuta modifica soggettiva del contravventore.

Le disposizioni contenute all’interno del capo da ultimo menzionato, infatti, sono suddivisibili in due categorie, in base agli effetti sostanziali in grado di produrre: quelle che disciplinano il fatto integrante il reato contravvenzionale e, dunque, essenzialmente sanzionatorie e quelle che, invece, regolamentano la “prescrizione” di questo.

Al di là del termine, che potrebbe apparire fuorviante, le norme da ultimo citate disciplinano il procedimento secondo cui, accertata la violazione ed il suo responsabile soggettivo, consentono l’estinzione della contravvenzione riscontrata con un adempimento tardivo da parte del contravventore. La finalità della procedura è, come può facilmente intendersi, favorire l’adempimento di prescrizioni ritenute assai rilevanti in quanto involgenti la salute e la sicurezza dei lavoratori ma la cui inosservanza è stata ritenuta dal legislatore come di gravità comunque contenuta e, in ogni modo, non irreparabile, a conferma di ciò pare orientarsi anche la stessa scelta legislativa di costruire le fattispecie incriminatrici come contravvenzioni, tipologia di reati notoriamente ritenuti meno gravi rispetto alla categoria dei delitti.

 

La problematica della sostituzione soggettiva del contravventore

Le problematiche che scaturiscono dagli effetti che può produrre, sulla operatività della disciplina e sulle modalità di attuazione della stessa, una intervenuta sostituzione della figura che era stata individuata, ab origine, come responsabile della contravvenzione si deve alla costruzione legislativa del procedimento sanzionatorio. Lo stesso, infatti, in relazione alle contravvenzioni contenute all’interno del capo II del d.lgs. 758/1994, è stato costruito dal legislatore come distinto in concatenate fasi autonome. La sequenza individua le seguenti fasi: accertamento della violazione della norma contravvenzionale; elaborazione e comunicazione della prescrizione ai fini estintivi e regolarizzativi; verifica dell’intervenuto adempimento, sia pure tardivo; pagamento di una sanzione amministrativa (oblazione) in caso di positivo adempimento alla prescrizione; estinzione dal reato in caso di intervenuto pagamento.

La fase maggiormente rilevante, per il discorso che si sta quivi sviluppando, è certamente data da quella relativa alla comunicazione della prescrizione e il suo adempimento da parte del contravventore, determinante la sospensione del procedimento penale parallelo, che sfocerà, rispettivamente in caso di adempimento o meno alla prescrizione e di conseguente pagamento o meno della sanzione amministrativa, nella estinzione del reato, con comunicazione al pubblico ministero di tale circostanza e conseguente richiesta, da parte dello stesso, di archiviazione, ovvero nella ripresa ordinaria del procedimento penale.

All’interno del procedimento finalizzato alla realizzazione della prescrizione da parte del contravventore, al fine di determinare l’estinzione del reato accertato, potrebbe intervenire una modifica soggettiva in ordine a quest’ultimo. Potrebbe, cioè, succedere che, avviato il procedimento prescrittivo, la persona individuata come responsabile della violazione venga sostituita, nella propria qualifica originante la posizione di garanzia (datore di lavoro, dirigente, responsabile della sicurezza dei lavoratori con delega e poteri, etc.), da altro soggetto, non personalmente coinvolto dalla vicenda penalmente illecita foriera del procedimento di prescrizione avviato. La possibilità di tale modifica soggettiva è data dalla natura giuridica del reato, individuata oramai pacificamente come permanente, cui consegue, come logico e giuridico corollario, per l’appunto, la permanenza della situazione di antigiuridicità sino a che questa non venga definitivamente rimossa con una condotta normativamente conforme, in modo tale da far cessare l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale.

La problematicità della situazione è data dalla sopravvivenza di una oggettiva situazione di contrarietà alle norme giuridiche contravvenzionali che si scontra con la intervenuta modifica soggettiva, nella posizione di responsabile, dell’agente. Si è ingenerato, sul tema, un annoso dibattito circa la sorte della contestazione soggettiva della violazione penalmente rilevante.

 

Gli interventi giudiziari

La questione, estremamente complessa, è stata dapprima affrontata dalla autorità giudiziaria inquirente. La Procura della Repubblica di Milano dettò, nel 1999, le “Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro” in cui la stessa stabilì come, in caso di sostituzione del rappresentante legale accertato responsabile di una violazione prescrizionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, prima dell’adempimento alla prescrizione e del decorso del termine prescritto per l’adempimento, con altro soggetto, il primo fosse ammesso ancora al pagamento della sanzione amministrativa dovuta, indipendentemente dall’intervenuto adempimento della prescrizione, e il secondo dovesse ricevere una nuova prescrizione, con fissazione di un nuovo termine per l’adempimento. Diverso il caso, secondo quanto dettato all’interno del medesimo documento formato dall’ufficio inquirente meneghino, della cessazione dalla qualifica del legale rappresentante contravventore in un momento successivo al definitivo decorso del termine dettato per adempiere alle prescrizioni. In tale ipotesi, il soggetto uscente dalla qualifica non potrà ritenersi ammesso alla procedura amministrativa di pagamento oblativo e permarrà, in suo capo, la responsabilità penale per i fatti in origine commessi. Le violazioni nel frattempo ancora esistenti dovranno essere rimosse dal rappresentante legale entrante, che sarà destinatario di nuove prescrizioni e di un nuovo termine per adempiervi, con instaurazione di un nuovo e diverso procedimento amministrativo prescrittivo.

Le indicazioni fornite dall’organo giudiziario milanese sono apparse immediatamente ed icto oculi puntuali e adeguate dal punto di vista procedurale, ammettendosi comunque al pagamento oblativo da parte del soggetto uscente dalla qualifica ma, a ogni modo, ancora ritenuto responsabile della violazione. La correttezza fu altresì confermata dalla Consulta che, nella sentenza 18 febbraio 1998 n. 19 (dunque antecedentemente all’intervento chiarificatore dell’ufficio inquirente milanese), stabilì come ogni situazione non contemplata dalla normativa in oggetto, come quella della modifica soggettiva della figura del contravventore, debba sottostare, secondo una interpretazione sistematica e teleologica, alla riconduzione della medesima nell’alveo di operatività della procedura che accolga il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa in via di oblazione, con conseguente estinzione del reato. Conclusioni cui pervenne anche la giurisprudenza di legittimità, con consolidamento dell’indirizzo (ex multis SS. UU. Ordinanza 13 novembre 2012 n. 19707, SS. UU. Ordinanza 9 marzo 2012 nn. 3694 e 3695).

 

Il subingresso del terzo nella posizione di contravventore

Ulteriore questione su cui ha avuto modo di esprimersi la giurisprudenza è quella del c.d. subingresso del terzo nella qualifica del contravventore, riguardante tutte le ipotesi in cui il soggetto originariamente individuato come responsabile della violazione della normativa penale, decada dalla qualifica collegata all’obbligo di osservanza delle prescrizioni penalmente rilevanti e venga sostituito da altro soggetto, con il permanere, tuttavia e logicamente, della situazione di illiceità penale precedentemente riscontrata. Anche in tali casi, la Procura milanese ha dettato linee inequivocabili che hanno successivamente fatto scuola. Nelle ipotesi di subingresso, infatti, l’organo inquirente ha stabilito come il soggetto subentrante debba ricevere nuove prescrizioni, con conseguente nuova instaurazione del procedimento amministrativo finalizzato all’oblazione. Non è possibile, chiarisce la Procura della Repubblica meneghina, infatti, per via della operatività imperativa del principio di personalità della responsabilità penale, di una forma di ultrattività degli effetti penalmente rilevanti della condotta del soggetto originariamente responsabile, dovendo, pertanto, procedere nuovamente a una formale e personale contestazione dell’addebito penale al soggetto responsabile per via del subingresso, avviando la nuova procedura prescrittiva. Come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, una impostazione differente, che si ispirasse all’automatico trasferimento della posizione di responsabilità del contravventore al subentrante determinerebbe una ipotesi di crimen sine culpa, in quanto quest’ultimo sarebbe chiamato a rispondere di una contravvenzione non accompagnata dall’elemento soggettivo ma oggettivamente fondata sulla posizione ricoperta ed ereditata dal precedente soggetto contravventore, situazione apertamente in contrapposizione con i principi costituzionali di colpevolezza e di responsabilità della legge penale e, dunque, assolutamente da censurare.

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