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certificazione MOCA nel diritto italiano e internazionale

Certificazione MOCA: la normativa nel diritto italiano ed internazionale

La descrizione che segue intende indagare i profili tecnico giuridici dei nostri alimenti e le nostre bevande allorquando esse siano contenute all’interno di recipienti oppure, all’opposto quando esse vengano confezionate all’interno degli stessi.

Inoltre nello stesso fenomeno vengono comunemente raggruppati anche tutte le circostanze in cui gli alimenti si trovano o verranno a trovarsi altresì in contatto con qualsivoglia tipo di materiale atto ad inficiarne la natura (come ad esempio imballaggi e contenitori, posate o stoviglie, coltelli da lavoro, carta da incarto e quant’altro).

Va da sé come il principale nodo di tutela si rapporti ai pericoli derivanti dalla contaminazione da parte di tracce di sostanze chimiche che, con una sorta di effetto migratorio, possano infestare sia gli alimenti che le bevande atte a soddisfare il nostro consumo.

La categoria viene comunemente indicata e raggruppata in quella dai tratti più generici la cui evocazione risulta racchiusa in un aforisma i c.d. MOCA, appunto Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti.

La natura di quest’ultima categoria è assai variegata, essa essendo riconducibile ad una serie polimorfa di materiali (fra cui plastica, gomma, carta e metallo), che come già avvertito, interagendo con l’alimento finiscono per condizionarne l’ontologia sia in maniera positiva (è il caso ad esempio del packaging attivo che aiuta a mantenere le caratteristiche dell’alimento), che negativa, cedendo cioè composti deputati ad avere effetti sulla salute del consumatore o capaci di compromettere le caratteristiche degli alimenti.

Genealogie normative dei MOCA

Data pertanto la delicatezza della materia, si comprende come in seno al più ampio diritto alimentare, essa abbia formato oggetto di ampie regolamentazioni sia in una dimensione nazionale che internazionale.

Del diritto alimentare in particolare essa ne ha in particolare mutuato anzitutto il criterio base, ossia il c.d. principio di precauzione, a tenore del quale laddove esista un dubbio benché minimo sulla sicurezza di qualsivoglia materiale e manchi il consenso scientifico sull’assenza di rischi per la sicurezza alimentare e l’ambiente, ne è fatto divieto assoluto di impiego.

Dall’appartenenza dei MOCA al diritto alimentare è chiaramente discende il loro assoggettamento al Regolamento CE 178/2002, alle norme generali nonché alle procedure di controllo ufficiale dei prodotti alimentari stabilite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ed alle altre attività ufficiali dirette a garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, nonché delle norme sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.

Nel diritto interno

Orbene, antesignana del dato positivo è stata proprio la legislazione nazionale che attraverso il D.M. del 21/02/1973, con una legislazione anticipatrice di tante altre a livello europeo, da ormai circa un 50ennio rappresenta la base normativa sui MOCA.

La disciplina del decreto risulta portatrice di profili fra loro assai articolati, includendo requisiti per carta e cartone, vetro, acciaio, cellulosa rigenerata, mentre alluminio, banda stagnata e banda cromata verniciata risultano regolamentate da provvedimenti ad hoc.

Ad integrazione di quella normativa base, il D.lgs. n. 29 del 2017 ha imposto a tutti gli attori e cioè importatori, produttori di imballaggi, oggetti e macchine e distributori) della filiera MOCA di comunicare l’oggetto della propria attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive di riferimento; questa comunicazione presenta la finalità di fare rientrare anche i soggetti succitati nel sistema dei controlli del Ministero della Salute ed attuati dagli organi di controllo (come ad esempio le ASL). 

Nel diritto comunitario

Contrariamente alla tradizionale precedenza spesso anche cronologica del Diritto Europeo, in materia di MOCA il legislatore sovranazionale è invece intervenuto soltanto agli albori del nuovo millennio con il regolamento quadro n°1935/2004 sui MOCA, richiedendo in particolare che essi siano, innanzitutto, prodotti in conformità alle buone pratiche di fabbricazione di guisa che, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non possano trasferire ai cibi componenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari, nonché infine comportare un deterioramento delle caratteristiche organoelettriche degli alimenti.

Più in particolare, fra gli obblighi principali applicabili a tutta la filiera dei MOCA da parte del cit. regolamento n° 1935 vanno in particolare segnalati, oltre l’obbligo di tracciabilità nel caso in cui il MOCA avesse come destinatario il consumatore finale, da un lato la c.d. dichiarazione di conformità (c.d. declaration of compliance), e cioè un’attestazione da cui possa evincersi la conformità del materiale alle leggi vigenti (e che variano per ciascun materiale) e dall’altro la rintracciabilità, cioè il ricorso a tutta una serie di procedure dirette a consentire l’individuazione delle imprese da cui ed a cui sono forniti i materiali e gli oggetti e se del caso, le sostanze ed i prodotti usati nella loro lavorazione.

Soggetti attivi di quest’obbligo sono gli operatori economici  o c.d. “business operator”, ossia “la persona fisica o giuridica su cui grava la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo”.

Oltre al citato regolamento quadro, sempre in materia di MOCA, seppur in linea incidentale, meritano un cenno altresì il Reg. UE n. 2023/2006 (sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) – nonché Reg. UE n. 178/2002 (General Food Law); – Reg. UE n. 1169/2011 (Etichettatura)Reg. UE n. 2017/625 (Controlli Ufficiali) ex Reg. UE n. 882/2004.

Inoltre, un’integrazione fondamentale al cit. Regolamento 1935 è il Regolamento 450/2009 concernente i materiali attivi ed intelligenti destinati a venire a contatto con gli “alimenti”.

Questa norma disciplina i requisiti per l’immissione sul mercato di tutti quei materiali che rilasciano componenti utili durante la conservazione dell’alimento che hanno indicazioni sullo stato di conservazione.

Risalgono al 2011 invece sia il Regolamento n. 10, riguardante unicamente i materiali di plastica ed il Regolamento 1982 di esso modificativo. In tali documenti vengono indicate quali sostanze possono essere utilizzate nella fabbricazione degli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

Sincretismi per i MOCA di acciaio inossidabile

Infine, poiché con riferimento ai MOCA di acciaio inossidabile esistono approcci legislativi diversi all’interno degli Stati Membri, si sono verificate divergenze evidenti con particolare riferimento nel sistema d’allerta per alimenti e mangimi (Rapid Alert System for Food and Freed, RASFF).

Per far fronte a questa disomogeneità è pertanto emersa la necessità di armonizzare sul territorio nazionale l’orientamento dei laboratori, sia del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sia di altre strutture pubbliche che effettuano analisi di MOCA per il Controllo Ufficiale dei Prodotti Alimentari. A tal fine il Laboratorio Nazionale di riferimento sui MOCA presso l’Istituto Superiore di Sanità (Dipartimento Ambiente e Salute) ha perciò organizzato un gruppo di lavoro in cui i referenti dei Lavoratori Pubblici del Controllo Ufficiale dei Prodotti Alimentari collaborassero alla stesura di un documento operativo che potesse costituire un riferimento condiviso, sia per l’applicazione della norma italiana, sia per lo svolgimento delle prove e per l’elaborazione dei risultati.

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