In tema di diritto minerario, il nostro ordinamento delinea il significato di miniera solamente dal punto di vista “statico” e lascia l’interprete l’arduo compito di interpretare il concetto nella sua accezione prettamente dinamica che rappresenta la causa dell’acquisizione statuale del giacimento.
Infatti, lo sfruttamento economico del giacimento minerario è scaturigine dell’interesse alla coltivazione da parte dello Stato che incorpora de jure il bene miniera nell’ambito del proprio patrimonio indisponibile, generando così un’eccezione al principio di individualità verticale della proprietà fondiaria sancito dall’art. 840, comma II c.c. secondo cui: “la proprietà del suolo si estende al sottosuolo con tutto ciò che vi contiene. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle”.
Quando viene scoperto un giacimento quindi lo Stato diviene proprietario del sito minerario e attribuisce la concessione per la coltivazione a terzi, secondo le norme previste dagli artt. 14 e ss del R.D. 1443/1927.
All’esaurimento della miniera viene a cadere per l’appunto il vincolo minerario e l’area ritorna nella piena disponibilità del proprietario.
Con le novità importanti introdotte dall’art. 5 del D.lgs. n. 85/2010, invero, le miniere sono state attribuite al patrimonio disponibile delle Province cancellando così il vincolo di destinazione dei beni minerari.
Il nostro Studio assiste le imprese, i privati e le pubbliche amministrazioni in tutte le fasi giudiziali e stragiudiziali afferenti alla delicatissima materia del diritto minerario, delle cave e torbiere, con riferimento alle operazioni di messa in sicurezza, di recupero e ricomposizione ambientale, in tutte le fasi autorizzatorie e di controllo, nonché di valorizzazione dei patrimoni geominerari dismessi.