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Tutela della Proprietà Intellettuale e IA

Proprietà Intellettuale e AI: Brevettabilità e Sfide Normative

Fra le problematiche oggi irrisolte in materia di intelligenza artificiale, occorre soffermare l’attenzione sulle principali questioni e cioè in particolare quelle favorevoli e quelle contrarie al regime proprietario.

Più precisamente, mentre una parte della dottrina propende verso quest’ultima tipologia, altro versante degli studiosi delle relazioni tra i big data, gli algoritmi e l’intelligenza artificiale con i diritti di proprietà intellettuale, favorisce invece il paradigma “open access”.

Quelle in rilievo rappresentano tematiche che nella loro ontologia riflettono non soltanto contenuti attuali, ma altresì ulteriori profili in continua evoluzione: d’altronde, per chi si occupa di proprietà intellettuale, la formazione e l’aggiornamento continui su questa materia dai risvolti tecnici complessi e stratificati, risulta indispensabile per offrire alle imprese le strategie migliori per tutelare in modo corretto e mettere a frutto i risultati della loro attività con l’utilizzo dell’IA.

Ai suddetti argomenti si correlano poi quelli ad essi immediatamente contigui e relativi all’uso indiscriminato di informazioni anche coperte da diritti di proprietà intellettuale, nonché generative nell’addestramento dei sistemi di AI, e riguardanti fondamentalmente i fornitori.

Web Scraping e AI: conflitti tra diritto d’autore e addestramento degli algoritmi

Orbene, per conseguire siffatta finalità, gli sviluppatori ricorrono molto spesso ad attività di web scraping. In questa dimensione, informazioni e dati possono essere raccolti in materia sistematica attraverso programmi (Web robot) che operano in maniera automatizzata simulando la navigazione umana, a condizione che le risorse visitate da costoro risultino accessibili al pubblico indistinto e non sottoposte a controlli di accesso.

Pertanto, da una parte abbiamo i fornitori dei sistemi di intelligenza artificiale che hanno interesse ad accedere in modo illimitato e senza costi a quell’enorme mole di dati presenti nel web, mentre dall’altra parte i titolari dei diritti di proprietà intellettuale vorrebbero vedere tutelati i loro diritti. In siffatto contesto, pertanto, il legislatore deve trovare una strada per contemperare le due esigenze, avendo ben presente che una normativa che in questo momento storico limiti o renda troppo oneroso lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, potrebbe tradursi in un ostacolo allo sviluppo competitivo.

Dal canto suo, il recente Regolamento UE 1689/2024 (AI ACT) all’art. 53 comma 1, prevede che “i fornitori di modelli di AI per finalità generali, c) attuano una politica volta ad adempiere al diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore e diritti ad esso collegati, ed in particolare, ad individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all’avanguardia, una riserva di diritti espressa a norma dell’art. 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790”.

Invece alla lettera d) sempre in capo ai suddetti fornitori postula la redazione nonché messa a disposizione del pubblico, di una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento del modello di IA per finalità generali, secondo un modello fornito dall’ufficio per l’IA.

L’Intelligenza Artificiale può essere inventore? Il dilemma della brevettabilità

La rilevante complessità delle tecnologie impiegate e l’entità dell’autonomia raggiunta dall’IA pongono rilevanti quesiti circa la reale fattibilità di proteggere codeste creazioni mediante i tradizionali strumenti giuridici di proprietà intellettuale.

Dal canto loro, i sistemi di IA non risultando esclusi dalla brevettabilità a condizione che, allorquando vengano eseguiti da un computer, forniscano un effetto tecnico ulteriore alla normale interazione fisica.

Pertanto, i sistemi di IA sono brevettabili in tutti i casi in cui dimostrino funzionalità nel conseguimento di uno specifico scopo tecnico. Tuttavia, la natura esatta di quello che può essere oggetto di brevetto in un sistema IA richiede necessariamente ulteriori valutazioni.

Fra queste, un ruolo di assoluto rilievo riveste la correlazione dei diritti susseguenti la realizzazione dell’opera tramite il sistema di IA.

Il ruolo dell’essere umano nelle invenzioni Generate dall’Intelligenza Artificiale

Ora, se la soluzione può essere risolta piuttosto agevolmente quando l’opera risulta realizzata con il mero ausilio dell’IA e dunque in connessione con l’attività di una persona umana, che resta il c.d. “inventore” dell’invenzione, lo stesso tuttavia non vale quando mancando questa connessione, l’opera sia stata invece realizzata autonomamente dalla macchina.

Nel merito della questione è anzitutto importante ricordare che l’interazione tra intelligenza artificiale ed attività inventiva umana può portare verso risultati brevettabili.

Sennonché, quando l’invenzione non è il risultato di un’attività del soggetto umano, si ritiene che i sistemi di IA difettino del requisito della soggettività giuridica, necessario per riconoscere una paternità dell’invenzione in capo ad un “soggetto”; pertanto ed a maggior ragione, l’ordinamento italiano ed europeo, avvalorando vieppiù la necessità che si faccia riferimento ad una persona fisica, (Codice della proprietà industriale, EPC) espressamente prevedono che l’inventore debba essere obbligatoriamente designato nella domanda di brevetto, indicandone cognome e nome.

Ne consegue che per tutte queste ragioni, quasi tutte le decisioni prese dagli uffici brevetti di tutto il mondo hanno escluso la possibilità di brevettazione di invenzioni designanti un sistema di IA come autore.

E ne sono evidenti i motivi: l’invenzione realizzata dall’IA costituisce pur sempre il risultato dell’investimento dell’impresa o comunque di colui che ha creato e/o istruito il sistema di IA.
Oltre la letteratura e la cinematografia prevalenti, infatti, non è dato scorgere ancora la prova dell’esistenza di un’intelligenza artificiale in grado di creare in maniera autonoma ed indipendente dalla sua iniziale programmazione.

Questo perché è ancora l’essere umano a rivestire un ruolo centrale all’interno della direzione del trovato innovativo e della sua protezione giuridica. Giungere a non riconoscere alcuna tutela alla soluzione tecnica originale elaborata dal sistema di IA, avrebbe come effetto di portare alla potenziale caduta dell’opera/invenzione in pubblico dominio con conseguenti evidenti ricadute sotto il profilo dello sviluppo tecnologico del settore.

D’altra parte, ben più problematico sarebbe, invece, ricorrere ad una sorta di modello a due “misure” e cioè una destinata alle invenzioni “umane” ed una, viceversa, dedicata appositamente ai trovati che hanno coinvolto l’uso di IA. Gli effetti di un tale ragionamento, sarebbero, infatti quelli di arrecare un grave nocumento alla certezza del diritto, nonché alla concretezza ed oggettività del giudizio di brevettabilità. Inoltre e di pari complessità sarebbero le conseguenze di non riconoscere alcuna tutela alle opere aventi origine da sistemi di IA.

Ne consegue che, l’attuale sistema legislativo sembra resistere agli stimoli ed alle sfide poste dall’evoluzione dei sistemi di IA ed i problemi relativi alla sfera morale dell’inventore  coinvolgono a loro volta maggiormente temi etico – filosofici, più che giuridici. Pertanto ed in conclusione, allo stato attuale appare evidente come non risulti ancora possibile parlare di macchine come di enti autonomi giuridicamente capaci di inventare.

E’ in altri termini la considerazione dell’apporto umano a dover richiedere un correlativo intervento di dimensione non trascurabile; finché questo risultato non verrà raggiunto sarà difficile riconoscere che il risultato inventivo finale sia il frutto esclusivo dell’autonoma elaborazione di un sistema di IA.

Le sfide future per la Proprietà Intellettuale e l’IA

La protezione della proprietà intellettuale nell’era dell’Intelligenza Artificiale è una sfida sempre più complessa per aziende tecnologiche, startup e centri di ricerca.

Se la tua impresa sviluppa modelli di IA generativa, brevetta innovazioni basate su machine learning e deep learning, o si confronta con la normativa sull’uso dei dati per l’addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale, è essenziale adottare una strategia legale efficace.

Offriamo consulenza specialistica per la tutela della proprietà intellettuale delle invenzioni create con l’IA, la gestione del web scraping e del rispetto del copyright nell’addestramento dei modelli AI, nonché il supporto legale per la conformità al Regolamento AI Act e alle normative su brevetti per intelligenza artificiale e diritto d’autore nell’era digitale.

Contattaci per proteggere il valore della tua innovazione e navigare con sicurezza nel panorama normativo dell’intelligenza artificiale e proprietà intellettuale.

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