Per analizzare la tematica riferita alle acque meteoriche di dilavamento ed alle acque di prima pioggia, occorre identificare lo strumento disciplinante la normativa di riferimento.

Stiamo parlando del D.Lgs. n. 152 del 2006 meglio conosciuto come testo unico ambientale, segnatamente al Capo IV, art. 113, che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in merito alle acque meteoriche di dilavamento.

L’aspetto più emergente attiene al fatto che suddetta previsione normativa non presenti un’esplicita definizione di “acque meteoriche di dilavamento” e non ponga in essere un distinguo con la definizione “acqua di prima pioggia”, lasciando che a disciplinare l’ambito sia la Corte Suprema: infatti, con un meccanismo più vicino ad un sistema di Common Law, la Corte di Cassazione definisce le prime come “ le acque originate da una precipitazione atmosferica che, non evaporate o assorbite dal suolo, esercitano un’azione di dilavamento della superficie su cui scorrono”.

Al contrario, “le acque di prima pioggia sono quelle che cadono su una determinata superficie nella fase iniziale della precipitazione atmosferica con effetti di dilavamento maggiormente incisivi in relazione a dato temporale ed alle condizioni in cui originariamente versa la superficie raggiunta dalle acque”.

Il criterio distintivo si basa sul fatto che le acque meteoriche di dilavamento dilavano le superfici scolenti, mentre le acque di prima pioggia si presentano cariche di inquinanti di varia natura ed origine, dilavati dalle aree scoperte.

Occorre poi indirizzare il nostro focus sul comma 3 dell’art. 113 del TUA, la cui previsione attribuisce competenza alle Regioni in merito ai casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne vengano convogliate e trattate in impianti di depurazione, qualora vi sia il rischio di sostanze pericolose o recanti pregiudizio per il raggiungimento di qualità dei corpi idrici.

Entrando nel dettaglio delle previsioni a carattere regionale, quale importanza hanno per l’appunto le regioni in merito all’attuazione del Decreto Legislativo n. 152?

Stando a quanto statuito dall’art. 39 alle Regioni spettano i seguenti compiti:

  1. Al comma 1, il compito di disciplinare le forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e di stabilire i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento siano sottoposte a particolari prescrizioni, come l’autorizzazione;
  2. al comma 3, le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e trattate opportunamente in impianti di depurazione per ipotesi nelle quali vi sia rischio di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obbiettivi di qualità dei corpi idrici.
Pertanto, possiamo dire che la materia trattata rientri nell’ambito della competenza concorrente: alle Regioni spetta potestà legislativa concorrente ai fini di prevenire la possibilità che vi possano essere ripercussioni a carattere ambientale.

Infatti, un aspetto di fondamentale importanza per il legislatore attiene alla protezione dell’ambiente nei casi in cui si realizzi una commistione tra l’acqua meteorica e il reflusso di sostanze potenzialmente nocive rilasciate da uno stabilimento produttivo.

In tal senso un esempio molto pertinente potrebbe essere rappresentato dalla Legge Regionale della Lombardia n. 4 del 24 marzo 2006, per un duplice profilo: infatti l’art. 2 disciplina l’acqua meteorica di dilavamento e l’acqua di prima pioggia come segue:

a) l’acqua meteorica di dilavamento è la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

b) l’acqua di prima pioggia, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

Inoltre l’art. 5 disciplina il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di dilavamento utilizzando due criteri distinti:

  1. al comma 2 il legislatore stabilisce che le acque di prima pioggia e lavaggio vanno avviate a vasche di raccolta a perfetta tenuta, stabilendo come condicio sine qua non il fatto che la vasca sia dimensionata in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 mc per ettaro di superficie scolante;
  2. al comma 3, diversamente che dal comma 2, la previsione legislativa stabilisce come per le acque meteoriche di dilavamento vada destinata una rete di raccolta e convogliamento munita di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda a riempimento avvenuto. La novità legislativa attiene al fatto che la rete vada dimensionata sulla base di eventi meteorici a breve durata ed alta intensità.
Se ne ricava come il legislatore in tema di diritto ambientale abbia compiuto scelte normative differenti sulla base del fenomeno atmosferico: la ragione giustificante questa scelta si basa sul fatto che una precipitazione di prima pioggia è solitamente caratterizzata da una minore intensità ma è più lunga in termini di durata, mentre la seconda ha una durata temporale più breve ma allo stesso tempo un’intensità molto maggiore, per cui la vasca non sarebbe sufficiente a contenere la portata della precipitazione.

Passando ad analizzare la tematica da un punto di vista concreto, una materia oggetto di discussione attiene al caso in cui vi sia una commistione tra l’acqua meteorica e il reflusso di una data attività produttiva, a seguito della caduta dell’acqua di prima pioggia in una zona geografica caratterizzata da un alto insediamento produttivo.

Per cui la domanda che sorge è: si può considerare l’acqua come potenziale fonte di inquinamento con ripercussioni a carattere ambientale, in via diretta o indiretta?

Ecco le tre plausibili interpretazioni:

1.Interpretazione favorevole

Secondo l’interpretazione data dalla Cassazione Penale in 30/09/1999, nella sentenza Numero 12186, bisogna considerare lo scarico come “il liquido proveniente dall’insediamento produttivo nella sua totalità, e cioè nell’inscindibile posizione dei suoi elementi confluenti nel corpo ricettore, a nulla rilevando che parte di esso sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quello dei servizi igienici o delle acque meteoriche immesse in unico corpo ricettore”. La Corte Suprema in questo caso arriva a considerare l’acqua meteorica come parte integrante del ciclo produttivo meramente in virtù del fatto che essa sia confluita nello scarico e nonostante il fatto che non abbia minimamente contribuito al ciclo produttivo.

2. Interpretazione contraria

Secondo il Tribunale di Ancona, nella sentenza n. 51 del 4 marzo 2004, “non si può parlare di scarico di sostanze inquinanti quando le acque meteoriche e di dilavamento vanno a finire nelle aree soggette ad attività produttive, anche se indirette, finendo per addurre anche sostanze derivanti da dette attività”. Il Tribunale in questo caso fonda la sua interpretazione sul presupposto che le acque meteoriche non possano essere considerate sostanze inquinanti per il mero fatto che la precipitazione sia avvenuta in una zona ad alta concentrazione produttiva, e sul fatto che l’acqua meteorica non sia di per sé considerabile come sostanza inquinante.

3. Tertium genus interpretativo

Una terza posizione di rango intermedio è rappresentata da una sentenza della Cassazione Penale (Sentenza Numero 33839 del 4 settembre 2007), avente ad oggetto le acque contaminate da sostanze inquinanti negli stabilimenti produttivi. Secondo i Giudici di Cassazione, il D.Lgs. n. 152/2006 ricomprende all’interno della nozione di “acque reflue industriali” le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento.

Al contrario se le acque meteoriche, seppur contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non rientrano nella nozione di acqua utilizzata al fine di produzione industriale, si applica la nozione di acqua meteorica non soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 152/2006.

La giurisprudenza, al fine di risolvere domande giudiziali, ha posto il criterio dirimente la questione se si trattasse di acque meteoriche o reflue industriali a seconda che l’acqua si sia immessa incidentalmente nel ciclo produttivo o sia stata volutamente immessa al fine di un conseguimento dell’attività economica.