Nella topografia codicistica, la nozione di rifiuto di cui alla lettera a) art. 183 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, costituisce un antecedente dotato di pregnanza fondamentale soprattutto ai fini della qualificazione di alcune condotte penalmente rilevanti contenute nella “Parte Quarta” del cit. D.lgs. n. 152 (composta a sua volta da 89 articoli, dal 177 al 266, e 9 allegati).

Cominciando dai verba legis il nucleo fondamentale della nozione di rifiuto si correla a “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi od abbia l’intenzione od abbia l’obbligo di disfarsi, dove per detentore si intende il soggetto che ce l’ha in carico e decida di disfarsene, quindi lo avvii ad operazioni di smaltimento o di recupero.

L’importanza della qualificazione di un determinato bene come rifiuto, in particolare, si correla alla sua persistenza nell’ambiente, alla quantità in progressivo aumento, ma anche e soprattutto all’eterogeneità dei materiali che li compone nonché all’eventuale presenza di sostanze pericolose.

Il fiotto legislativo sotteso ad una materia così delicata, è fiorito soprattutto con il passare del tempo e con il diffondersi di una sempre maggiore consapevolezza dei problemi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti; ne è così derivata l’esigenza di regolamentare con strategie, norme e piani i flussi di materiali in uscita dai nostri sistemi produttivi e dalle nostre case, cercando di prevenire sia la produzione che la pericolosità, e soprattutto cercando di gestirli, una volta prodotti, privilegiando il recupero e attuando strategie applicative atte a minimizzarne lo smaltimento.

Sulla base di queste considerazioni pertanto si spiega il consolidato orientamento della giurisprudenza penale, che sviluppando gli adattamenti applicativi della relativa nozione, fa leva sul verbo “disfarsi” al fine di evidenziarne la caratteristica di presupposto giuridico affinché un oggetto, un bene od un materiale rientri nella classificazione di rifiuto.

Intendendola estensivamente, la condotta del disfarsi viene in particolare riferita a chi “cede” il bene, non a chi lo acquista (per poi rivenderlo); ne consegue che la qualifica della cosa come rifiuto preesiste, sia per le sue caratteristiche oggettive che per le espresse classificazioni – catalogazioni operate dal legislatore nazionale ed unionale, alle sue possibili vicende negoziali vietandone o condizionandone il commercio.

Questa preesistenza getta una chiave di lettura dai tratti restrittivi nella diagnostica della nozione di rifiuto di cui all’art. 259 d.lgs.152 disciplinante il Delitto di “Traffico illecito di rifiuti” (pericolosi e non).

Nella fattispecie esaminata da Cassazione Penale, sez. III, 5 luglio 2022 n. 25633 la Suprema Corte, ritenendo inammissibile il ricorso, ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06, per aver il reo effettuato una spedizione illecita di rifiuti speciali (in particolare un motociclo già avviato alla demolizione/rottamazione, tre motorini usati non bonificati, dieci frigoriferi usati).

Ad onta della successiva contestazione da parte dell’imputato (che medio tempore aveva allegato la destinazione alla rivendita dei beni appositamente acquistati allo scopo) sull’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 183 e 259 D.lgs. n. 152 in relazione all’errata qualificazione come rifiuti dei beni oggetto di spedizione, la Cassazione di contro ha confermato la natura di rifiuto dei beni oggetto di illecita esportazione motivando sulla base dei seguenti dati sintomatici.

In primo luogo dalla destinazione alla rottamazione/demolizione del motociclo tolto dalla circolazione dall’ACI di provenienza. In subordine dal fatto che i motori usati (e non bonificati) in quanto parti di “veicoli fuori uso”, costituiscono rifiuti ai sensi degli artt. 184 comma 3, lett. i), 227, lett. c), e all. D, parte quarta, D.lgs. n. 152/2006, nonché ai sensi degli artt. 3, commi 1, lett. b), e 2, D.Lgs. n. 209/2003 ed infine dal fatto che i frigoriferi usati costituiscono, ai sensi dell’All. II alla Dir. n. 2012/19/UE, degli artt. 227, lett. a) D.lgs. n. 152/2006 e 4, comma 1, let. E), D.lgs. n. 49/2014, “rifiuti elettrici ed elettronici” (c.d. RAEE) la cui spedizione può essere effettuata nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 21 D.lgs. cit.