La cellula germinale del vincolo alberghiero è da ascriversi all’introduzione dell’articolo unico della l. 24 luglio 1936 n. 1692, di conversione con modificazioni del. r.d.l. 2 gennaio 1936, n. 274, che vietava l’alienazione o la locazione “per uso diverso da quello alberghiero” degli edifici alla data d’entrata in vigore del r.d.l. “..interamente o prevalentemente destinati ad uso di albergo, pensione o locanda..”, con la correlativa proroga dettata una prima volta con l’art. 1, d.lgs. 19 marzo 1945, n. 117 e che ha ricondotto l’ultrattività dell’efficacia della cit. l. n. 1692 e quindi il vincolo “..fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra”, nonché successivamente con ulteriori interventi legislativi.