Autorizzazioni ambientali: cosa sono?
Le autorizzazioni ambientali fanno parte dei provvedimenti amministrativi autorizzatori, quelli che nel linguaggio comune vengono spesso identificati col termine di “licenze”.
Con questi provvedimenti la pubblica amministrazione rimuove i limiti che l’ordinamento giuridico ha posto ad una preesistente situazione giuridica di vantaggio, non prima però di averne verificato la compatibilità con l’interesse pubblico.
Le autorizzazioni ambientali sono quindi l’esito del procedimento autorizzatorio mediante il quale la autorità competente esamina progetti di impianti da realizzare o richieste di svolgere attività a rilevanza ambientale presentati da soggetti interessati e ne giudica la ammissibilità, secondo criteri di conformità a predeterminati criteri tecnici, e ne conferma i progetti o l’esercizio a prescrizioni di vario genere.
Il catalogo dei poteri autorizzatori in materia ambientale è molto esteso e vario. Lo strumento autorizzatorio è infatti particolarmente compatibile con le esigenze di prevenzione, precauzione e correzione alla fonte degli effetti dannosi che governano l’intera materia del diritto ambientale, dal momento che, congiuntamente alla tendenziale esclusione dell’applicabilità del silenzio assenso, permette di effettuare un controllo prima dell’inizio dell’attività e di evitare che venga anche solo ad esistenza la situazione pericolosa e/o dannosa per il bene ambientale.
Si possono distinguere tre tipologie di provvedimenti di autorizzazione ambientale
In alcuni casi il provvedimento autorizzativo costituisce l’esito del procedimento precipuamente indirizzato al perseguimento dell’interesse ecologico da parte della P.A. procedente, come ad esempio l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) o l’autorizzazione per l’ apertura di uno scarico idrico industriale.
In altri casi l’atto di assenso definisce un sub-procedimento, che si colloca all’interno di un più ampio procedimento preordinato alla tutela di un interesse diverso, per lo più volto a stabilire la generale assentibilità di una determinata attività umana o di un dato piano o programma, ad esempio le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS).
Infine ulteriori tipologie si caratterizzano per il fatto che il soggetto è autorizzato allo svolgimento di un’attività in seguito non ad un vero e proprio procedimento di istruttoria e di autorizzazione, ma in seguito alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività o di una comunicazione, come avviene per le iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali per l’esercizio dell’attività di trasporto di rifiuti.
A cosa servono le autorizzazioni ambientali integrate?
Tra gli aspetti innovativi della politica ambientale europea, particolare rilevanza assume l’approccio integrato alla riduzione dell’inquinamento ambientale.
Questo approccio integrato alla valutazione degli effetti sull’ambiente delle attività umane vede la sostituzione delle singole autorizzazioni ambientali, con una unica autorizzazione complessa, rilasciata da una unica autorità.
All’interno di questa categoria possiamo distinguere le autorizzazioni ambientali integrate e le autorizzazioni ambientali uniche.
Quali sono le autorizzazioni ambientali più importanti?
Le figure più importanti di autorizzazioni integrate sono l’AIA e l’AUA: esse superano un approccio settoriale e considerano l’interconnessione delle diverse forme di inquinamento con riferimento ad una singola attività, sostituendo ai sensi di legge molte autorizzazioni di carattere specifico per l’esercizio della medesima attività.
Tra le autorizzazione ambientali uniche devono considerarsi l’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti disciplinata dall’art. 208 D.lgs 152/2006 oppure l’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.
Tra le autorizzazioni ambientali “settoriali” possiamo invece elencare quella di cui all’art. 124 D.lgs. per gli scarichi reflui e quelle previste per particolari tipi di scarico (ad esempio scarichi di acque reflue nel suolo o nel sottosuolo), oppure quella di cui all’art. 269 D. lgs. 152/2006 per le emissioni in atmosfera.
Possiamo, inoltre, distinguere ulteriormente tra autorizzazioni puntuali e autorizzazioni generali, che concernono un’intera categoria di attività e fissano requisiti generali per il conseguimento del titolo abilitativo a seguito della presentazione della domanda di adesione dell’interessato, cui l’autorità competente potrà opporre diniego solo in caso di mancato rispetto dei requisiti generali ovvero in altre ipotesi tassative.
Rientrano in tale sub-tipologia di provvedimento l’autorizzazione disciplinata dall’art. 272 comma 2 per gli impianti con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.
Nella seconda delle tre tipologie di atti di autorizzazione sopra descritti gli esempi più importanti sono, come già accennato, la VIA e la VAS, e consistono in endo-procedimenti amministrativi mediante i quali vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente del progetto o del piano o programma sottoposto al procedimento principale di assenso ai fini dell’individuazione delle soluzioni di realizzazione maggiormente compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale.
La VIA riguarda la valutazione di compatibilità ambientale di un singolo progetto, la VAS riguarda invece la valutazione di compatibilità ambientale di un intero programma e quindi l’insieme degli effetti delle attività assentibili in un determinato ambito territoriale.
Altra valutazione rilevante è quella di incidenza ambientale (V. INC.A.), sulle aree di tutela ambientale individuate dalla direttiva 92/43/CEE, ossia i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), e dalla direttiva 79/409/CEE, ossia le zone di protezione speciale (ZPS). Tuttavia ad oggi risulta pressoché assorbita nelle procedure di VIA e di VAS ai sensi dell’art. 10 comma 3 D.lgs. 152/2006.
Nella terza ed eterogenea categoria di procedimento di assenso in ambito di autorizzazioni ambientali rientrano diverse figure, alcune caratterizzate da esigenze di semplificazione, soprattutto in relazione ad attività che non presentano rischi rilevanti per l’ambiente: a titolo esemplificativo si possono citare le procedure semplificate previste dagli artt. 214, 215 e 216 D.lgs. 152/2006 per lo svolgimento delle attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione o delle operazioni di recupero dei rifiuti.
Oppure possiamo annoverare in quest’ultima categoria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, che costituisce, ai sensi dell’art. 212 comma 6, titolo abilitativo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione di rifiuti.
Si tratta comunque più propriamente di provvedimenti sostitutivi dell’autorizzazione ambientale che di veri e propri provvedimenti di carattere autorizzativo.