Equity Crowdfunding e la modifica al regolamento Consob
Come oramai è noto a molti, il crowdfunding è uno strumento di finanziamento che fa ricorso alla mobilitazione diretta di un pubblico di piccoli investitori che danno fiducia all’impresa o a un progetto offrendo il supporto finanziario necessario.
Il crowdfunding in genere si avvale di alcune piattaforme (siti web) che hanno l’obiettivo di porsi quali luoghi d’incontro tra domanda e offerta di finanziamenti. In alcuni casi, tali risorse si specializzano in settori o aree d’interesse specifiche.
Questa tipologia di finanziamento dal basso è particolarmente allettante per le aziende in fase di start up che, per motivi pratici, ideologici o di mancanza di garanzie, hanno difficoltà ad accedere alle fonti tradizionali di finanziamento. In questi casi, il crowdfunding risulta una risorsa strategica per dare forma a un’idea d’impresa.
Si parla invece di equity-based crowdfunding quando, tramite l’investimento on-line, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
Nella maggioranza degli Stati in cui operano portali di crowdfunding, il fenomeno non è soggetto a specifica regolamentazione; l’Italia, invece, è il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding.
Infatti, a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012, noto anche come “Decreto crescita bis”, che ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un ambiente affidabile, capace di creare fiducia negli investitori. La Consob ha quindi adottato, con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, il Regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online”.
All’inizio, gli obiettivi e i limiti della nuova normativa erano chiari: accesso all’equity crowdfunding solo per le start-up innovative e scrupolosa tutela degli investitori non professionali. Con la successiva modifica apportata dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, il c.d. Investment Compact, si è poi registrato un parziale cambio di tendenza. Con questo provvedimento è stata data infatti la possibilità di accesso a questo nuovo canale di finanziamento anche ad altri soggetti, tra cui le PMI innovative; infine, a partire dal 3 gennaio 2018, è stato concesso anche alle piccole e medie imprese (PMI) di accedere al mercato dei capitali attraverso l’equity crowdfunding.
In sintesi, con il Regolamento Consob l’equity crowdfunding è stato disciplinato nel modo seguente.
Inizialmente la raccolta del capitale di rischio da parte degli “offerenti” deve avvenire attraverso l’utilizzo di una piattaforma on line (portale) (art. 2).
I soggetti che esercitano professionalmente il servizio di gestione dei portali, definiti dal Regolamento con il termine gestori, sono tenuti all’iscrizione in un apposito registro tenuto dalla Consob (Artt. 4-5), dove sono indicati, tra l’altro, la delibera di autorizzazione e il numero di iscrizione, la denominazione sociale, l’indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale, la sede legale e quella amministrativa nonché, per i soggetti UE, la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
Per poter ottenere l’iscrizione e la permanenza nell’apposito registro, i “Gestori” devono:
- aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori, o in alternativa stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per danni derivante al cliente dall’esercizio dell’attività professionale (Art. 7 bis).
- chi detiene il controllo della società che richiede l’iscrizione, deve dichiarare la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità (art. 8);
- i soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società richiedente, oltre ai requisiti di onorabilità, devono possedere determinati requisiti di professionalità (Art. 9);
- la perdita dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dell’autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi (art. 10 comma 2).
Il gestore ha poi l’obbligo di operare con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che eventuali conflitti d’interesse possano incidere negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti, assicurando al contempo la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in condizioni identiche (art. 13 comma 1).
Tra le altre cose, il regolamento Consob prevede che ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale, il gestore debba verificare, tra l’altro, che lo statuto o l’atto costitutivo delle piccole e medie imprese preveda:
a) in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni ovvero clausole che attribuiscano un analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni, nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori (indicate al comma 2) che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione dell’offerta;
b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società;
c) in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l’articolo 2483, comma 1, del codice civile (art. 24, comma 1).
Il gestore deve inoltre verificare che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all’articolo 25, comma 5 del decreto o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500 mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:
i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;
ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente (art. 24 comma 2).
Queste soglie sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili (art. 24, comma 2-ter).
Recentemente, con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, la Consob ha di nuovo modificato il regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate all’articolo 50-quinquies del TUF dal d.lgs. n. 165 del 25 novembre 2019 (c.d. “correttivo MiFID”). Le modifiche al TUF sono state introdotte per eliminare, tra i requisiti patrimoniali che i gestori di portale devono soddisfare per essere iscritti nel relativo registro tenuto dalla Consob, quello dell’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori, mantenendo l’obbligatorietà della sola copertura assicurativa.
Questo il testo della delibera modificativa del 6 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15.2.2020, che prevede altresì che i gestori di portale già autorizzati, che attualmente aderiscono ad un sistema di indennizzo, dovranno attivare la polizza assicurativa entro il 1° luglio 2020:
Art. 1
(Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, concernente la disciplina per la raccolta di capitali tramite portali on-line)
- Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella Parte II, Titolo I, all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera “g) la tipologia di attività svolta” e, al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera “d) la tipologia di attività svolta”;
2) nella Parte II, Titolo II, l’articolo 7-bis è sostituito dal seguente articolo:
“Art. 7-bis”
(Requisiti patrimoniali dei gestori)
1.Ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, che preveda:
a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e b) per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all’anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis, e di almeno cinquecentomila euro all’anno per gli altri gestori.
2. Il venir meno del requisito patrimoniale indicato al comma 1 comporta la decadenza dell’autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione del requisito prescritto”;
3) nella Parte II, Titolo III, all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono eliminate le seguenti parole:
“al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o”.
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
- I gestori già autorizzati che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, aderiscono ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo Unico si adeguano alla nuova disposizione regolamentare entro il 1° luglio 2020.
- La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.