Contraffazione agroalimentare: la sentenza della Cassazione
Con la sentenza n. 49889 del 10 ottobre 2019, la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione ha offerto un’analisi accurata della condotta tipica descritta all’art. 517 quater c.p. rubricato “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.
Tale norma è stata introdotta, insieme ad ulteriori disposizioni, con la L. n. 99 del 2009 al fine di garantire una maggiore tutela ai diritti di proprietà industriale.Si tratta di un delitto doloso procedibile d’ufficio e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad Euro 20.000.
Il reato è integrato dalle condotte di contraffazione od alterazione dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori emessa in circolazione dei prodotti con i segni mendaci.
In ordine al bene giuridico tutelato, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che tale figura di reato afferma in maniera esplicita la rilevanza penale della contraffazione e dell’alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all’art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), perché l’art. 517 quater c.p. non richiede l’idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d’origine.
Per la sussistenza del reato, aggiunge la Corte, non è richiesto che l’origine del prodotto agroalimentare sia tutelata, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 11 (codice della proprietà industriale), attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione potrà, dunque, integrare anche i reati di cui agli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) o 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell’art. 517 quater c.p. di clausole di riserva (Cfr. Cassazione penale sez. III - 23/03/2016, n. 28354).
Quanto all’elemento oggettivo del reato, condotte tipiche integranti la fattispecie sono, innanzitutto, quelle descritte al primo comma di contraffazione ed alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
La giurisprudenza dominante intende per “contraffazione” la riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, mentre per “alterazione” la modificazione del segno, compresa l’imitazione fraudolenta, cioè la riproduzione, anche solo parziale, ma idonea a generare confusione con il marchio originale o con il segno distintivo.
Si richiede pertanto che entrambe le condotte si sostanzino nella creazione di una “controfigura” del marchio autentico, quindi una somiglianza di grado assai elevato, che va dalla identità (usurpazione del marchio) alla creazione di un marchio imitante quello originale nel complesso dei suoi elementi essenziali, sebbene presenti anche caratteri autonomi.
Ai sensi dell’art. 5, Reg. (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343, per “denominazione d’origine” si intende «un nome che identifica un prodotto:
a)originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
b)la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
c)le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata»; mentre, per “indicazione geografica” si deve intendere «un nome che identifica un prodotto:
- originario di un determinato luogo, regione o paese;
- alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;
- la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata».
Secondo la Corte, l’interpretazione sistematica delle disposizioni nazionali e sovranazionali comporta l’estensione della garanzia accordata dall’ordinamento penale interno non solo alle indicazioni IGP/DOP ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare.
Qualora, poi, il prodotto in questione sia privo di una denominazione di origine protetta ovvero di una indicazione geografica protetta, ove la composizione dello stesso non rifletta quella indicata sul medesimo (sia in termini di qualità che quantità), la fattispecie potrà integrare piuttosto il reato p. e p. dall’art. 515 c.p., costituendo tale indicazione contraria al vero un’ipotesi di frode in commercio, o quantomeno tentativo della stessa (Cfr. Cass., Sez. III, 23/03/2016, cit.).
Infine, come sopra già indicato, l’art. 517 quater c.p., al comma secondo, punisce altresì le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita (desunta dalle modalità con le quali si esplica la medesima detenzione), messa in vendita con offerta diretta ai consumatori (non risultando sufficiente pertanto la mera giacenza dei prodotti nei luoghi destinati all’esercizio del commercio, occorrendo piuttosto l’offerta della merce) o messa comunque in circolazione (ricomprendendo tutte le ipotesi di immissione sul mercato), dei prodotti falsamente indicati o denominati.
In tale ipotesi, a differenza di quanto previsto al primo comma per le condotte di contraffazione e alterazione, è richiesto il dolo specifico dell’agente che deve aver agito al fine di trarne profitto.