Le disposizioni penali di tutela e protezione ambientale (ecoreati) sono finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio (art. 9 della Costituzione), nonché della salute degli individui (art. 32 della Costituzione), e tendono al miglioramento della qualità della vita sociale, alla prevenzione e repressione delle condotte idonee per l’appunto a causare in concreto un danno ambientale.

La maggior parte delle disposizioni penali ambientali si collocano nell’ambito del diritto penale complementare, ricompreso in svariate leggi speciali, nonché a seguito della c.d. riforma sugli Ecoreati, anche all’interno del Codice Penale.

Alla normativa penalistica pura, va aggiunta anche quella relativa gli illeciti amministrativi previsti dalla Legge 689/1981 in ragione del massiccio ricorso alle sanzioni amministrative, operato dal legislatore ambientale.

L’elevata tecnicità della consulenza ambientale, la localizzazione frastagliata delle molte discipline speciali e delle tante fattispecie tipizzate, rendono necessaria l’assistenza puntuale di un team di giuristi ambientali.

La nostra assistenza si proietta in favore di imprenditori, società, privati e pubbliche amministrazioni in ogni aspetto del diritto penale ambientale, sia in qualità di indagati ed imputati, sia come persone offese dal reato.

Casistica delitti, contravvenzioni e normativa ecoreati

La casistica dettata dalla disciplina speciale è estremamente variegata, ricomprendendo delitti, contravvenzioni e reati ambientali afferenti a:

  • violazioni urbanistiche;
  • gestione di rifiuti;
  • inquinamento atmosferico;
  • tutela delle acque;
  • sostanze pericolose e rischio di incidente rilevante;
  • inquinamento acustico;
  • normativa reach-sostanze chimiche;
  • bonifiche siti contaminati;
  • parchi nazionali, regionali e interregionali;
  • sistri e convenzione di Basilea;
  • beni culturali e paesaggio;
  • inquinamento elettromagnetico;
  • cave, miniere e materiali da scavo;
  • tutela degli animali e caccia;
  • albo gestori ambientali;
  • ATO;
  • sicurezza alimentare;
  • inquinamento nucleare;
  • biotecnologie e nanomateriali;
  • assenza e rinnovo autorizzazioni ambientali;
  • modificazioni genetiche.

All’interno del Codice Penale, il Titolo Sesto-bis del Libro Secondo, prevede una serie di delitti, tra cui l’inquinamento ambientale previsto dall’art. 452-bis, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-ter, il disastro ambientale ai sensi dell’ art. 452-quater, i delitti colposi contro l’ambiente ex art. 452-quinques. L’art. 452-sexies punisce il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività, mentre l’art. 452-septies, introdotto anche lui con la legge 68/2015 sugli ecoreati, prevede la figura dell’impedimento del controllo.

Un’altra importante novità, introdotta dalla legge 68/2015, è quella della procedura di estinzione delle contravvenzioni minori.

E’ stata inserita una nuova parte al Testo Unico Ambientale, la sesta-bis, in cui dagli artt. 318-bis e seguenti viene ricalcata la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 in materia di estinzione delle contravvenzioni per la sicurezza e l’igiene sul lavoro.

Tale procedura si applica alle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato danno o pericolo di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette.

E’ una soluzione più vantaggiosa per i trasgressori, in quanto risulta più economica dell’oblazione, sospende il procedimento penale e prevede l’estinzione della contravvenzione.

In buona sostanza, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni (ad esempio il Nucleo Operativo Ecologico), ovvero la polizia giudiziaria intima al trasgressore delle prescrizioni asseverate tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata (si pensi all’Ambito Territoriale Ottimale per il superamento dei valori di accettabilità dei reflui industriali convogliati in in pubblica fognatura) e fissa un termine, solitamente di 60 giorni (prorogabile una sola volta fino ad un massimo di 6 mesi), entro il quale regolarizzare la situazione.

Se la violazione accertata precedentemente è stata completamente eliminata, il contravventore è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad un quarto del massimo edittale previsto ed il procedimento penale si estingue automaticamente.

Particolare importanza sta assumendo poi la condotta penale nell’alveo della responsabilità d’impresa così come statutito dal D.Lgs. n. 231/2001.

Le sentenze di condanna delle persone giuridiche sono sempre più frequenti e soprattutto molto impattanti (negativamente) dal punto di vista economico ed operativo, ragion per cui è necessario conformarsi preventivamente, fra le altre, alla normativa ambientale ed evitare di essere destinatari di sanzioni pecuniarie ed interdittive.