La definizione di cosa debba intendersi, giuridicamente e non solo, per “ambiente” si è rivelata spesso impresa assai ardua e dai risultati poco appaganti, al pari una definizione precisa ed unitaria di inquinamento risulta molto difficile.

Tuttavia il legislatore italiano all’art. 5 del Codice dell’Ambiente, in seguito alle integrazioni apportate dal D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, offre una definizione di inquinamento che, seppur contenuta nel Titolo I della Parte Seconda (quindi riferita alle procedure amministrative di VIA, VAS e AIA) può ad ogni modo assumere una rilevanza di carattere generale.

L’inquinamento è quindi “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita’ umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu’ in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita’ dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”.

Si tratta di una definizione molto ampia e vaga, ma per alcuni aspetti anche molto interessante: vengono presi espressamente in considerazione e pertanto tutelati i valori ricreativi dell’ambiente, da intendersi secondo un’accezione lata, che ricomprenda altresì i valori storico-culturali e identitari del singolo e della comunità, oltre all’esigenza umana di contatto con la natura ai fini di distensione e arricchimento interiore. Tali osservazioni s’inseriscono in un orizzonte ancora antropocentrico di tutela dell’ambiente dal fenomeno dell’inquinamento.

La definizione in commento sembra comunque poter ricomprendere anche una prospettiva ecocentrica di tutela, che riconosce al bene ambientale un valore intrinseco, un valore in sé, a prescindere dunque dalla necessità di un’attribuzione di valore e/o utilità da parte nostra, ossia della specie umana, secondo l’insegnamento di uno dei fondatori dell’etica ambientale come nuova forma di riflessione filosofica, “l’uomo è l’unico misuratore delle cose, ma non può essere la sola misura”.

In particolare il riferimento alla qualità dell’ambiente, in aggiunta a quello alla salute umana, deve essere proprio inteso nel senso di impostare l’operazione valutativa che il concetto di qualità inevitabilmente richiama su parametri che non siano unicamente e prevalentemente umani, nonostante questo ne comporti un livello di complessità ben maggiore.

Poste tali premesse in merito alla definizione di inquinamento prevista dal legislatore per le procedure amministrative volte alla valutazione dell’impatto globale dell’opera o dell’attività sull’ambiente nel suo complesso, occorre precisare che l’ordinamento prende in considerazione di volta in volta nozioni più specifiche e “settoriali” di inquinamento: ad esempio l’inquinamento delle acque, l’inquinamento del suolo, l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico, l’inquinamento elettromagnetico, l’inquinamento luminoso e l’inquinamento odorigeno.

Occorre, inoltre, segnalare che la definizione di inquinamento rilevante ai fini della sussistenza del nuovo delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p. individua una nozione più ristretta, che seleziona solo gli inquinamenti dotati delle caratteristiche di misurabilità e significatività, per la piena comprensione delle quali saranno decisive le coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità.