Bisfenolo A e l'impatto sulla salute umana e ambientale
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) si prefigge come scopo quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.
Al fine di raggiungere tale lodevole obiettivo, con lo stesso regolamento si è provveduto ad istituire un apposito soggetto di diritto, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA nel prosieguo).L’attività dell’ECHA intende favorire l’uso sicuro di tali sostanze. Essa attua la normativa innovativa dell’UE in materia di sostanze chimiche, a vantaggio della salute umana, dell’ambiente, dell’innovazione e della competitività in Europa collaborando, in particolare, con la Commissione europea e i governi dell’UE per individuare le sostanze che suscitano preoccupazioni e prendere decisioni in materia di gestione dei rischi a livello dell’UE.
La sentenza in commento prende le mosse dalla decisione ED/01/2018 dell’ECHA del 3 gennaio 2018 che identifica il Bisfenolo A anche come “sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanza di cui all’art. 57, lettere da a) a e) del regolamento REACH, il tutto ai sensi dell’art. 57, lettera f), del medesimo regolamento”.
L’art. 57 citato identifica le sostanze chimiche il cui utilizzo è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del regolamento europeo REACH. L’elenco di tali sostanze è contenuto nell’allegato XIV al regolamento stesso.
L’art. 57, alla lettera f) include, in particolare, «le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili (…), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e) (sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, persistenti e molto bioaccumulabili) (…)».
Per comprendere l’impatto che tale decisione può avere nei confronti dei soggetti economici che operano nel mercato dell’Unione Europea, occorre specificare innanzitutto la natura e gli utilizzi del Bisfenolo A.
Il bisfenolo A (BPA) è una sostanza chimica usata prevalentemente in associazione ad altre sostanze chimiche per produrre plastiche e resine. Ad esempio, il BPA è usato nelle plastiche in policarbonato, un tipo di plastica rigida, trasparente e altamente performante. Il policarbonato viene utilizzato per produrre recipienti per uso alimentare come bottiglie per bibite con vuoto a rendere, stoviglie di plastica (piatti e tazze) e contenitori per la conservazione degli alimenti.
Il BPA viene utilizzato anche per produrre resine epossidiche usate nella produzione di pellicole e rivestimenti per lattine e tini per bibite e alimenti. Il BPA può migrare in piccole quantità nei cibi e nelle bevande conservati in materiali che lo contengono (EFSA).
Ricorre al Tribunale dell’Unione Europea per l’annullamento della decisione ED/01/2018 dell’ECHA la Plastics-Europe, associazione professionale internazionale, con sede in Belgio e disciplinata dal diritto belga, che rappresenta e tutela gli interessi di oltre cento imprese membri, costituite da fabbricanti e da importatori di prodotti di materie plastiche.
Con atto depositato in data 23 marzo 2018 la ricorrente lamenta, in particolare, un errore manifesto nella valutazione degli elementi di prova sui quali l’agenzia europea si sarebbe basata per l’identificazione del Bisfenolo A ai sensi dell’art. 57 lettera f) del regolamento REACH, in quanto quest’ultima avrebbe seguito un approccio arbitrario e incoerente e si sarebbe basata su studi contenenti numerosi e gravi carenze delle quali non avrebbe tenuto conto ai fini della loro attendibilità.
Il Tribunale, rilevato che l’ECHA “ha seguito una metodologia trasparente e sistematica in conformità al principio di eccellenza per la valutazione dei diversi elementi di prova su cui si è basata”, con sentenza n. 207/18, respinge interamente il ricorso, confermando la legittimità dell’inclusione del Bisfenolo A tra le sostanze chimiche che necessitano di autorizzazione da parte della Commissione.
Dr. Apolline Roger, avvocato specializzato in prodotti chimici presso ClientEarth, l’ente di beneficenza per il diritto ambientale intervenuto nel caso, ha dichiarato: “Questa è una sentenza cruciale. Il riconoscimento del BPA come sostanza estremamente preoccupante per la fauna selvatica non è un esercizio stilistico, ma apre la strada a ulteriori restrizioni”.
La sentenza in commento segue altre due decisioni del Tribunale dell’Unione Europea pronunciate all’esito delle cause T-185/17 e T-636/17, con le quali il giudice europeo, respingendo i ricorsi di PlasticsEurope avverso le decisioni, rispettivamente, ED/01/2017 e ED/30/2017 dell’ECHA, conferma altresì la legittimità dell’identificazione del Bisfenolo A da parte dell’agenzia europea come sostanza tossica per la riproduzione nonché avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per la salute umana.
La sentenza emessa in data 20 settembre 2019 e relativa alla causa T-636/17 è stata impugnata. Attendiamo, quindi, il responso della Corte.