Privacy dati sanitari e ricerca: cosa cambia con l'art. 110
Gli interventi chiarificatori del garante sulla nuova normativa
Su questo nuovo sfondo è intervenuto il recente Provvedimento n. 298 del 9 maggio 2024 da parte del Garante Privacy (pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5 giugno 2024 recante “Regole deontologiche per i trattamenti di dati personali a fini statistici e di ricerca scientifica”) nel cui contenuto precettivo sono state individuate nuove garanzie per trattamenti di dati sanitari per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica quando i soggetti sono deceduti o non contattabili per specifici motivi etici od organizzativi. Il Garante, sulla base degli articoli 2 quater e 106 del Codice Privacy, individua le garanzie necessarie per bilanciare l’esigenza di ricerca con la tutela dei dati personali.Più precisamente, laddove ricorrano specifici motivi etici od organizzativi, il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato. Deve inoltre acquisire il parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale sul progetto di ricerca, come previsto dall’art. 110 del Codice. Nel progetto di ricerca andranno motivate accuratamente le ragioni etiche od organizzative per cui informare gli interessati e acquisirne il consenso risulti impossibile, richieda uno sforzo sproporzionato o rischi di compromettere il raggiungimento delle finalità della ricerca.
Inoltre, è necessario documentare i ragionevoli sforzi compiuti per tentare di contattare gli interessati. Il titolare dovrà anche svolgere e pubblicare la valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, dopo averne dato comunicazione al Garante. Tale procedura garantisce un bilanciamento tra l'interesse pubblico della ricerca scientifica e la protezione dei diritti degli individui coinvolti.
Vengono poi in rilievo quelle situazioni dove la mancata raccolta dei dati riferiti al numero di interessati che non è possibile contattare, dato il numero complessivo dei soggetti che si intende arruolare nella ricerca, produrrebbe conseguenze significative per lo studio in termini di qualità dei risultati della ricerca stessa, considerando i criteri di inclusione previsti dallo studio, le modalità di arruolamento, la numerosità statistica del campione prescelto, nonché il periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti. Ulteriormente, tra i motivi di impossibilità organizzativa rientrano altresì i casi in cui contattare gli interessati comporterebbe uno sforzo sproporzionato, visto l’elevato numero del campione di soggetti in questione, sia quelli in cui, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per contattarli, i soggetti risultino deceduti o non contattabili. Infine, i motivi etici vengono ricondotti alle ipotesi in cui l’interessato ignori la propria condizione, oppure quando la rivelazione di notizie concernenti lo studio, fornite dall’interessato insieme all’informativa, possano generare in lui qualsivoglia tipologia di danno materiale o psicologico. Per quanto riguarda la necessaria promozione, le regole deontologiche riflettono l’osservanza del principio di rappresentatività (art. 2 quater del Codice) che si intende soddisfatto sulla base della natura giuridica dei soggetti proponenti, istituzionalmente o statutariamente tenuti allo svolgimento di ricerca medica quali università e ricercatori ivi operanti, altri enti od istituti di ricerca, società scientifiche, enti, istituti di ricerca e soci delle società scientifiche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fondazioni ed enti morali di ricerca, nonché enti pubblici istituzionalmente competenti al perseguimento di tali compiti. Orbene, tali soggetti sono invitati a dare comunicazione all’Autorità della sottoscrizione delle regole deontologiche, anche attraverso le proprie associazioni di categorie o strutture pubbliche maggiormente rappresentative, quali l’Istituto superiore di sanità, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione in oggetto nella G.U., fornendo informazioni e documentazioni idonee a comprovare la loro rappresentatività ex art. 23, comma 2, secondo periodo del Reg. interno. Le nuove Regole deontologiche 2024 e l’ultima riscrittura dell’art. 110 Codice Privacy semplificano il trattamento di dati sanitari per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, ma impongono rigorosi adempimenti: parere del comitato etico, valutazione d’impatto DPIA art. 35 GDPR, comunicazione al Garante Privacy e adozione delle «misure appropriate» ex art. 106. Il nostro studio legale ti affianca per:- verificare se il tuo studio può esonerare il consenso degli interessati;
- redigere protocolli conformi alle nuove Regole deontologiche 2024;
- predisporre la documentazione di trasparenza (registro trattamenti, privacy notice essenziale, piani di minimizzazione);
- gestire la consultazione preventiva con Garante e comitato etico;
- evitare stop ai progetti di ricerca e sanzioni fino a € 20 milioni (art. 83 GDPR).