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nuovo regolamento droni

Nuovo regolamento droni 2020

Il 1° luglio 2020, salvo proroga al 31 gennaio 2021, entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sui droni (Regolamento di esecuzione UE 2019/947 della Commissione Europea), che andrà a sostituire il recente regolamento in materia emanato da ENAC nel novembre 2019. La novità principale riguarderà il passaggio di competenza della materia dall’ENAC all’AESA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.

L’obiettivo principale del nuovo regolamento sarà di uniformare le regole di utilizzo dei “SAPR” (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per i vari paesi europei, operazione necessaria in un momento di forte diffusione dei droni, sia a scopo ricreativo, che a scopi commerciali (es. consegna a domicilio di prodotti). Si tratta infatti di oggetti dal grande potenziale, il cui utilizzo scorretto può tuttavia provocare danni molto gravi alle persone e alle cose.

Ricordiamo in breve i passaggi salienti del regolamento attuale: – l’utilizzo dei droni deve innanzitutto avvenire previa stipula di assicurazione verso terzi, quale sia il peso e l’utilizzo del drone; – il pilota, di età necessariamente superiore a 16 anni, nel caso in cui utilizzi un drone di peso superiore a 250g deve essere dotato di patentino apposito, ottenuto attraverso il sostenimento di un test sul sito dell’ENAC; – i droni di peso superiore a 250g devono altresì essere registrati su un apposito portale; – i droni di peso superiore a 300g devono obbligatoriamente essere dotati di paraelica; – è consentito il volo solo nelle ore diurne, alla distanza massima di 150m di altezza e 500m dal pilota; – in particolare, per il volo nelle zone aeree controllate (es. aeroporti), il drone non può pesare più di 25kg, e nella fase di volo deve rispettare i limiti massimi di 70m di altezza e 200m di distanza dal pilota.

Il nuovo regolamento europeo introduce importanti modifiche sia per gli utilizzatori dei droni che per i produttori. In primo luogo, il regolamento elimina l’attuale distinzione basata sullo scopo del volo (ludico o professionale), e divide in 3 categorie le operazioni di utilizzo di un drone, sulla base del rischio correlato allo specifico utilizzo: più è potenzialmente rischioso il volo, diversa è la categoria di riferimento e le sue regole.

Le 3 categorie sono OPEN, SPECIFIC, e CERTIFIED. A quest’ultima in particolare si applicano le regole aeronautiche, ed è pertanto richiesta una licenza specifica per il pilota da remoto. Le prime due comprendono l’utilizzo di droni da parte sia di amatori che professionisti, mentre la terza riguarda solo operazioni complesse e di conseguenza professionisti certificati.

La categoria OPEN è suddivisa in 3 sottocategorie, A1, A2, A3; le suddivisioni si riferiscono alle diverse tipologie di volo che possono essere effettuate e al tipo di droni utilizzati. Le prime due richiedono che il pilota abbia sostenuto un corso di formazione online apposito organizzato dall’autorità competente e superato con esito positivo il relativo esame. Per rientrare nella categoria il peso massimo del drone utilizzato non deve superare i 25 kg, e bisogna rispettare i limiti di 120m di altezza volando a vista. Il drone deve inoltre recare il marchio CE, mentre gli scopi principali dei voli per questa categoria sono principalmente quelli ricreativi. Il mancato rispetto di un qualsiasi requisito della categoria OPEN classifica il volo come SPECIFIC.

Con la categoria SPECIFIC, la soglia di rischio di utilizzo del drone si alza leggermente, e sono pertanto previste autorizzazioni speciali. Si tratta della categoria potenzialmente più interessante a livello commerciale, perché è il caso tipico dei droni di consegna. Infatti, per questa categoria di voli non sono previste quote massime di altezza, ed è consentito il volo BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), ossia non a vista, necessario per la consegna a distanza della merce. Quando uno dei requisiti della categoria OPEN non è rispettato, l’operatore deve richiedere all’autorità competente l’apposita autorizzazione, presentando domanda allegandovi una documentazione di valutazione dei rischi che rappresenti:

a) le caratteristiche del volo;

b) obiettivi di sicurezza operativa adeguati;

c) i rischi potenziali del volo, individuati sulla base del possibile pericolo per le persone, le caratteristiche del drone, lo scopo del volo, la portata e la complessità dell’operazione;

d) le possibili misure di attenuazione dei rischi;

e) il livello necessario di solidità delle misure adottate per eseguire l’operazione in sicurezza. Tale dichiarazione non è necessaria se il richiedente è in possesso di un certificato di operatore di UAS leggero (LUC), con privilegi adeguati.

Per la categoria CERTIFIED, invece, è necessaria la licenza del pilota da remoto, il quale deve essere qualificato in ragione dell’alto potenziale pericoloso del volo (a titolo esemplificativo, trasporto di persone o di materiale pericoloso).

È importante sottolineare che tutti i droni utilizzati di peso superiore ai 250g dovranno essere registrati su un’apposita piattaforma (in Italia, la piattaforma D-Flight). Lo stesso vale per i droni di peso inferiore, ma dotati di dispositivi in grado di raccogliere dati personali, come le fotocamere; in tal caso la registrazione è necessaria a prescindere dal peso. Inoltre, la norma regolamenta l’utilizzo dei droni prodotti con determinate caratteristiche, i quali riportano direttamente la classe di appartenenza. In questo passaggio si trovano quindi anche le nuove regole che dovranno essere rispettate dai produttori di droni: dal 2022 tutti i droni prodotti dovranno, per poter essere utilizzati nella categoria SPECIFIC, rispettare i seguenti requisiti, ossia recare il marchio CE e la categoria di appartenenza del drone, che il regolamento divide a seconda del peso nelle seguenti classi: C0: MTOM < 250 g; C1: MTOM < 900 g; C2: MTOM < 4 kg; C3: MTOM < 25 kg.

Per i droni prodotti prima dell’entrata in vigore di queste norme, sprovvisti quindi di marchio CE e non recanti la categoria di appartenenza, è previsto un periodo transitorio fino al 2022, in cui è consentito un determinato utilizzo del drone in base al peso. Dal 2022 in poi, i droni che non rispettano i requisiti di questo regolamento rientreranno nella categoria A1, se di peso inferiore a 250g, o nella categoria A3, se di peso inferiore ai 25kg.

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