Obiettivi della Direttiva quadro sui rifiuti
La Direttiva quadro sui rifiuti, rappresentata normativamente dalla Direttiva 2008/98/CE, costituisce l’intervento del legislatore europeo in materia di gestione dei rifiuti, manifestando l’intenzione dello stesso di avvicinare e omogeneizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri agli obiettivi individuati all’interno della Direttiva medesima, garantendo l’accoglimento dei principi all’interno degli ordinamenti nazionali.
L’intervento rappresenta emblematicamente l’attenzione europea per la questione della gestione e del trattamento dei rifiuti, attenzione poggiante sulla cognizione del legislatore europeo degli impatti significativi che le operazioni di gestione e trattamento succitate possono produrre su due beni di alto valore costituzionale in tutti gli Stati membri: l’ambiente e la salute umana.
La Direttiva quadro sui rifiuti persegue gli obiettivi di tutela ambientale e della salute umana identificando anzitutto la necessità di sviluppare una società devota al principio del riciclo, al fine di, preliminarmente, evitare la produzione eccessiva e sovrabbondante di rifiuti (e dunque potenziali matrici inquinanti potenzialmente impattanti sull’ambiente) e susseguentemente improntare la necessaria gestione dei rifiuti prodotti al recupero. Proprio in ordine a tali finalità, la Direttiva europea fissa una scala gerarchica degli interventi preferenziali in materia di rifiuti.
Al vertice della scala da ultimo menzionata, si colloca la finalità di prevenzione. La Direttiva, difatti, al fine di ridurre il più possibile l’impatto potenzialmente negativo che i rifiuti possono estrinsecare nei confronti del bene ambientale e della salute umana, persegue il fondamentale obiettivo preventivo, da intendersi come tentativo di evitare ab origine la produzione di materie di scarto, in modo tale da escludere le questioni problematiche inevitabilmente connesse al successivo trattamento dei materiali prodotti.
Ad un gradino gerarchico immediatamente inferiore si trova la finalità europea di riutilizzo dei rifiuti. Il legislatore europeo sancisce normativamente, infatti, la necessità, in caso di impossibilità di attuare quanto detto in materia di prevenzione, di organizzare la gestione dei rifiuti in modo tale che sia perseguito il loro reimpiego, al fine di ripristinarne, almeno per quanto possibile, l’utilità, evitando al contempo che questi debbano essere sottoposti ad operazioni di stoccaggio ed eliminazione definitiva, operazioni peraltro foriere di possibili conseguenze dannose per i due beni di rango costituzionale tutelati dalla Direttiva medesima.
Il cuore della direttiva pare essere rappresentato dal terzo gradino della scala de qua, dedicato specificamente al riciclaggio. In tal senso difatti, in conformità alla finalità di sviluppare legislazioni omogenee dal punto di vista del perseguimento dell’obiettivo di sviluppo di una società dedita e orientata al riciclo dei materiali di scarto prodotti, la Direttiva 98/2008/CE manifesta espressamente l’interesse europeo per il recupero della utilità dei rifiuti, determinando, tramite i processi che garantiscono la realizzazione di tale finalità, la cessazione di questi da tale qualificazione.
Questa parte della Direttiva quadro sui rifiuti risulta perfettamente coincidente con lo sviluppo di un’economia circolare, in cui il punto finale del processo di produzione, costituito dal rifiuto, possa costituire, al contempo, l’origine di un nuovo e del tutto funzionale procedimento, in cui il rifiuto medesimo recupera la propria utilità di impiego e sfruttamento, senza porre i problemi di non poca importanza aventi a oggetto lo smaltimento.
Proprio lo smaltimento costituisce, nella logica della Direttiva, la extrema ratio del sistema di gestione dei rifiuti.
Difatti, il legislatore europeo intende minimizzare (se non, per quanto possibile, eliminare) il ricorso ai sistemi e alle operazioni di smaltimento dei rifiuti, attività che pongono da sempre i maggiori dubbi e le maggiori criticità in materia di tutela dell’ambiente e della salute umana.
Accanto alle criticità che fisiologicamente si legano alle ordinarie e lecite operazioni di stoccaggio, conservazione ed eliminazione delle sostanze componenti le materie di scarto, si pone altresì il fenomeno preoccupante della gestione illecita di simili operazioni, intensificato nel corso degli anni a causa degli ingenti costi di smaltimento lecito dei rifiuti e determinante una nuova possibilità di lucro per le organizzazioni criminali.
Nell’individuazione degli obiettivi che gli Stati membri devono perseguire in adempimento a quanto sancito dalla Direttiva, il legislatore europeo ha individuato una serie di misure che gli Stati medesimi dovranno obbligatoriamente adottare per realizzare le finalità più volte ricordate.
Conformemente agli obiettivi della Direttiva quadro, si impone agli ordinamenti nazionali, entro il 2020, l’aumento del 50% del peso complessivo dei rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro, originati in ambito domestico sottoposti ad operazioni di preparazione al riutilizzo e al riciclo.
In tale categoria potranno essere inclusi anche altri materiali, purché di medesima provenienza domestica.
Sempre entro la stessa data, gli Stati membri dovranno aumentare almeno del 70% e sempre in termini di peso, i rifiuti di costruzione e demolizione non pericolosi sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclo e altre operazioni di recupero.
Può concludersi, dunque, osservando come la Direttiva sia tesa alla realizzazione di due fondamentali obiettivi, che di fatto possono ritenersi congiunti nella preordinazione a una finalità unitaria: da un lato, lo sviluppo di una società europea dedita al riciclo dei rifiuti e, dall’altro, la gestione efficiente delle risorse.
Il legislatore europeo sembra, nell’elaborazione ed emanazione della Direttiva, avvedersi delle rilevanti problematiche che affliggono l’universo di gestione dei rifiuti, in particolare tentando di scongiurare i pericoli per ambiente e salute umana riconnessi alle operazioni di smaltimento degli stessi, perseguendo obiettivi di trasformazione radicale in melius dell’intero tessuto sociale, favorendo una gestione ecologicamente sana e produttiva dei rifiuti, qualora prodotti, ricordando il primo obiettivo della Direttiva quadro, e realizzando, pertanto, una economia ciclica.
Nel dettare gli obiettivi il legislatore europeo sembra altresì prendere cognizione della necessità di un piano programmatico, dotato di mete e tempistiche, di omogeneizzazione delle legislazioni statuali, al fine di riuscire, efficientemente e tempestivamente, a gestire e superare la critica situazione di mala gestio dei materiali di scarto, sempre con l’intento di sviluppare un sistema sociale, ancor prima che economico, improntato al recupero dell’utilità dei rifiuti, cercando un equilibrio che consenta la preservazione di un ambiente salubre e della sana condizione umana che risulta a contatto con quest’ultimo.