Il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 ed entrato in vigore il 22 agosto dello stesso anno, ha apportato sensibili modifiche al precedente apparato normativo di settore.

La disciplina in commento investe principalmente la gestione “corretta” delle terre e rocce da scavo sia come sottoprodotti sia come rifiuti.

Il pregio del decreto n. 120 sulle terre e rocce da scavo si sostanzia principalmente nel tentativo in parte riuscito di riordino e reductio a unum delle leggi sui materiali da scavo collocate in differenti fonti normative.

Il corpo del decreto si struttura in 6 titoli:

Il provvedimento in questione prende spunto dal decreto “Sblocca Italia” del 2014 (art. 8) e nasce con l’obiettivo primario di rispondere ad esigenze concrete quali:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti;

b) integrazione dell’art. 183 testo unico ambientale;c) indicazione esplicita delle norme abrogate;

d) divieto di introduzione di livelli di regolazione;

e) razionalizzazione e semplificazione;

f) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti.

Il D.P.R. n. 120/2017 coglie puntualmente la distinzione tra grandi e piccoli cantieri.

I primi sono tendenzialmente disciplinati in forma semplificata, mentre i grandi cantieri (sopra i 6.000 metri cubi) si distinguono in cantieri soggetti a VIA/AIA e non.

Per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA/AIA la procedura autorizzatoria prevede la redazione del piano di utilizzo, la dichiarazione di utilizzo ed infine la dichiarazione di avvenuto utilizzo (Dau).

Per i cantieri di piccole dimensioni invece sono previste solamente la dichiarazione di utilizzo e la dichiarazione finale di avvenuto utilizzo (Dau).

Concretamente la differenza risiede nell’obbligatorietà del piano di utilizzo per cantieri di grandi dimensioni.

Fra le definizioni riportate nel decreto n. 120/2017 vanno sicuramente menzionate quelle di:

L’art. 5 del decreto contiene la definizione di deposito intermedio e specificatamente si evidenziano i 5 requisiti al verificarsi dei quali può parlarsi per l’appunto di deposito intermedio: Il sito di deposito intermedio può essere modificato purché venga tempestivamente aggiornato il piano.

L’art. 6 parla del documento di trasporto che accompagna le terre e rocce da scavo così come meglio rappresentato dall’allegato VII dello stesso decreto.

Gli artt. 25 e 26, nel titolo V del Regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo disciplinano le modalità e le procedure attraverso le quali eseguire le attività di scavo nei siti in bonifica già caratterizzati.

Proprio l’art. 26 disciplina le terre e rocce da scavo generate dalla bonifica e riutilizzate nello stesso sito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale.

Gli artt. 15 e 16 regolamentano l’aggiornamento e la proroga del piano di utilizzo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto n. 120 costituisce modifica sostanziale:

- l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;

- la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione od a un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;

- la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo

- la modifica delle tecnologie da scavo.

Quanto alla proroga del piano di utilizzo l’art. 16 stabilisce invece che può essere chiesta per una sola volta e per una durata massima di 2 anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Un importante cenno va dato sulla definizione dei materiali da riporto (peraltro sul tema è intervenuta anche la circolare interpretativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 15786 del 10 novembre 2017), segnatamente, l’art. 4 comma 3 del decreto n. 120 stabilisce che nel caso in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica (sottoposti a test di cessione) frammisti a materiali di origine naturale non potrà superare la quantità massima del 20% del peso.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 infine, va precisato che il presente decreto non si applica alle ipotesi disciplinate dall’art. 109 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, nonché i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla parte IV del Tua).