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greenwashing: la sentenza del tribunale di Gorizia

Greenwashing: l’impatto della sentenza del Tribunale di Gorizia

In data 26 novembre 2021, Alcantara S.p.a. citava dinnanzi al Tribunale di Gorizia Miko S.r.l., con domanda giudiziale richiedente “l’inibitoria, con effetto immediato, della diffusione dei messaggi pubblicitari descritti in narrativa e veicolati su ogni canale di comunicazione online e offline”.

Greenwashing: la normativa

Per analizzare la questione inerente al greenwashing, occorre in primis richiamare al fondamento normativo in materia di legislazione comunitaria, segnatamente l’art.169 TFUE espressamente previgente come “l’Unione contribuisca a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei propri consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione ed all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.

A livello di normativa di rango nazionale  il Decreto Legislativo n.145 del 2007, in attuazione dell’art.14 della Direttiva n.29 del 2005, assicura una precisa definizione di pubblicità all’articolo 2 lettera a: essa risponde ad una “qualsiasi forma di messaggio diffusa nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o servizi oppure la costituzione ed il trasferimento di diritti ed obblighi su di essa”.

Per pubblicità ingannevole dovrà quindi intendersi come “un messaggio promozionale idoneo ad alterare apprezzabilmente le decisioni commerciali dei consumatori a cui è rivolto, facendogli assumere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto o che avrebbe assunto con contorni diversi”.

La sentenza del Tribunale di Gorizia

Passando all’analisi del caso di specie, il Tribunale di Gorizia accoglie la domanda giudiziale avanzata da Alcantara S.p.a. nei confronti di parte resistente, motivando sulla base di un’argomentazione di assoluta pregnanza rispetto alla questione: detta azienda aveva infatti definito una microfibra come “ecosostenibile”, dando l’idea al consumatore finale di essere una realtà fortemente improntata al rispetto della sostenibilità ambientale senza che vi fosse un’evidenza provata di tutto ciò.

In secondo luogo, un’ulteriore ragione giustificante l’inibizione dei messaggi pubblicitari ad opera di Miko s.r.l. di detto contenuto pubblicitario  attiene ad una specifica allusione fatta da parte resistente in merito alla riciclabilità al 100% di detto tessuto al termine del ciclo di utilizzo: questo elemento infatti non coincideva con quanto riportato sul sito aziendale di Miko s.r.l, che invece specificava come l’azienda stesse ricercando tecnologie idonee a garantire un adeguato processo di riciclo (cleantech).

Ragionando in senso soggettivo, il giudice di prime cure ha identificato nelle vittime più immediate di detta pubblicità ingannevole le case automobilistiche che si riforniscono del prodotto Dinamica per arredare gli interni dei propri prodotti ed in virtù del fatto che una pubblicità millantante una qualità di un detto prodotto, senza che vi sia effettiva ed adeguata controprova, possa spingere un numero di case automobilistiche a cambiare fornitore, dando potenzialmente adito una situazione di concorrenza sleale.

Una strategia normativa efficiente in materia di Greenwashing

Al di là della vertenza sopra esposta, qual è la vera questione più profonda che occorre tenere in considerazione? Il fatto che la questione inerente al Green Deal, e quindi a tutti gli sviluppi in materia di diritto ambientale internazionale per quanto concerne il perseguimento di uno sviluppo ecosostenibile tanto a breve quanto a lungo termine, ha indotto molti imprenditori a sfruttare questa tematica allo scopo di ampliare il proprio bacino di clienti mediante l’utilizzo costante, e troppo frequentemente abusato, di termini come “ecosostenibilità aziendale” aventi pura finalità di marketing senza che effettivamente l’azienda coinvolta abbia concretamente perseguito tale strada.

Quali potrebbero essere in concreto una strategia per assicurare onestà ed imparzialità? In primo luogo una strategia legislativa efficiente potrebbe consistere nell’inasprimento di sanzioni relative alla pubblicità ingannevole, oltre alla possibilità di prevedere maglie più strette in materia di concorrenza sleale. In secondo luogo, si potrebbe prevedere un obbligo informativo da parte della società che utilizzano effettivamente prodotti ecosostenibili nei riguardi della controparte acquirente detti prodotti, al fine di prevenire il verificarsi di concorrenza sleale quale immediata ripercussione di detta pubblicità.

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