VAS, VIA e VIAS, valutazioni ambientali

Le valutazioni ambientali

AmbientaleDicembre 15, 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ed in particolare la Sez. II-bis, ha avuto modo, in data 6 aprile 2017 e con la sentenza n. 4295, di specificare ulteriormente i diversi tipi di valutazione ambientale previsti dal nostro Testo Unico Ambiente.

Il Dlgs. 152/2006 ha introdotto quella che viene comunemente chiamata VAS, ovvero la valutazione ambientale strategica.

La VAS è una valutazione di compatibilità ambientale relativa ai piani ed ai programmi di sviluppo.

La disciplina deriva dal recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE e si applica a diversi settori, elencati dagli artt. 6-7 del Testo Unico.

La VAS non va confusa con la valutazione di impatto ambientale (d’ora in avanti VIA), anch’essa di origine comunitaria, ma già recepita dal nostro ordinamento ai tempi della direttiva del 2001.

Ha un’operatività più ristretta rispetto al processo di VAS perché si applica solamente ad alcuni progetti e quindi in un momento successivo all’ambito di applicazione del VAS.

Nei progetti infatti, le decisioni che potrebbero essere dannose per l’ambiente sono già state prese a livello di piano o programma.

Le due tipologie non sono quindi sostitutive dell’una o dell’altra, ma agiscono in due momenti cronologici diversi e con finalità diverse: se da un lato la VAS si prefigge di valutare quelle che si definiscono gli indicatori di sostenibilità ambientale prodotti, dall’altro la VIA cerca di valutare quelli che sono gli impatti ambientali, e quindi eventualmente tutte quelle variazioni di stato che incidono sulle componenti ambientali.

E’ stata poi introdotta per la progettazione, approvazione e realizzazione di infrastrutture strategiche, una disciplina speciale che prevede una speciale procedura di VIA, la valutazione di impatto ambientale speciale (che si può trovare anche indicata con l’acronimo VIAS).

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