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Riduzione delle tariffe Reach

Il sistema di riduzione tariffaria nella Normativa Reach

La normativa REACH, costituente l’impianto normativo formato ed emanato a livello europeo per la catalogazione e regolamentazione delle sostanze chimiche che possono essere impiegate per scopi produttivi, industriali ovvero commerciali, al fine di garantire l’equo bilanciamento delle esigenze di tutela della salute della collettività dalle potenziali pericolosità intrinseche delle sostanze chimiche e lo sfruttamento di queste ultime al fine di far progredire il sistema chimico europeo, contiene al proprio interno anche una serie di disposizioni specificamente dettate in materia di costi ed oneri.

La normativa Reach risulta infatti essere caratterizzata da una serie di importanti procedimenti ed operazioni involgenti, come detto, le materie chimiche e, a livello soggettivo, gli operatori economici che tali materie impiegano, sfruttano o vi si trovano, ad ogni modo, a contatto.

Le molteplici operazioni, quali ad esempio la richiesta di registrazione di una nuova sostanza chimica, di gestione dei fascicoli contenenti le sostanze già registrate ed il loro susseguente aggiornamento, l’invio delle notifiche riguardanti le attività di ricerca e sviluppo, nonché le eventuali impugnazioni avverso le decisioni scientifiche assunte da parte dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, richiedono necessariamente l’impegno economico da parte dei soggetti che sono interessati dalla applicazione della normativa in materia, al fine di sostenere l’affidabilità e la funzionalità del sistema giuridico e scientifico a livello europeo.

L’originario Regolamento concernente la fissazione e la regolamentazione delle tariffe necessarie al mantenimento e funzionamento del sistema europeo di impiego e catalogazione delle sostanze chimiche, originariamente costituito dal Reg. 340/2008, è stato recentemente interessato da una novella legislativa, normativamente rappresentata dal Reg. Europeo 864/2015, che ha apportato modifiche ed aggiornamenti alla precedente disciplina e che costituisce, attualmente, il referente normativo in materia di tariffe ed oneri relativamente alle operazioni di gestione europea delle sostanze chimiche (id est: l’appendice normativa delle direttive REACH in materia di oneri economici per le imprese).

 

 

Il nuovo sistema di riduzione tariffaria

Al fine di garantire l’instaurazione di un sistema di tariffe maggiormente equo per tutti gli operatori coinvolti (fabbricanti, distributori, utilizzatori a valle, ecc…), il regolamento REACH prevede altresì, all’interno del proprio impianto di disposizioni dedicato alla gestione delle tariffe e degli oneri economici, che le piccole e medie imprese possano beneficiare di talune riduzioni.

In ordine, infatti, alle dimensioni organizzative, gli operatori economici di più modesta grandezza possono giovarsi di un sistema che può prevedere, tramite un coordinamento della normativa europea REACH con il Regolamento CLP (1272/2008) ed il Regolamento BPR sui “Biocidi” (528/2012), sino al 95% di riduzione delle tariffe ed oneri ordinariamente esigibili in sede di gestione delle operazioni contemplate dalla normativa stessa, con ovvio riferimento alle sole piccole e medie imprese, come precedentemente detto.

V’è da sottolineare, comunque, come lo sgravio economico previsto all’interno della dichiarazione REACH, come detto, risulta essere strettamente collegato (rectius: subordinato), ovviamente, alle dimensioni della società.

Vieppiù, l’erronea qualificazione della società ovvero l’erroneo pagamento della tariffa dovuta comporta, una volta accertata, non solo l’adempimento della corretta obbligazione pecuniariamente dovuta ma, altresì, l’obbligatorio versamento di un ulteriore onere amministrativo, da adempiersi sempre nei confronti della Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, ubicata in Helsinki.

Fondamentale, a seguito delle premesse appena estrinsecate, risulta essere pertanto, in materia di corretta individuazione delle tariffe applicabili in materia di REACH, la delimitazione delle piccole, medie ed anche micro imprese, beneficiate come già precedentemente enunciato di sgravi economici.

Anzitutto, la categoria delle piccole e medie imprese accoglie al proprio interno tutte quelle società che impiegano, all’interno della propria organizzazione societario-aziendale, meno di 250 unità di personale ed il cui fatturato annuo non supera la soglia dei 5o milioni di euro ovvero il cui bilancio annuo non supera la soglia dei 43 milioni di euro.

All’interno di tale comprensiva categorizzazione, si trovano poi due ulteriori sottocategorie: quella delle piccole imprese, costituite da società che impiegano meno di 50 unità di personale ed il cui fatturato annuo non supera la soglia dei 10 milioni di euro, nonché quella delle micro imprese, costituite da società che impiegano meno di 10 unità di personale ed il cui fatturato annuo non supera la soglia dei 2 milioni di euro.

Irrinunciabile risulta essere peraltro una precisazione sui requisiti da ultimo menzionati per poter usufruire degli sconti tariffari contemplati dalla direttiva Reach.

In tal senso, difatti, potrebbe prima facie apparire come i requisiti enucleati da parte dell’impianto normativo predisposto da parte del legislatore europeo siano da intendersi come alternativamente richiesti ed oggetto del dovere di presentazione.

Purtuttavia è stato chiarito espressamente come i requisiti quantitativi, riferibili al numero di unità lavorative impiegate, e finanziari, riferibili al fatturato annuo delle singole società, debbano intendersi come cumulativi.

Pertanto la società che intenderà usufruire delle riduzioni tariffarie prese in considerazione dal Regolamento Europeo in materia di sostanze chimiche, dovrà necessariamente presentare entrambi i presupposti richiesti e non semplicemente ed esclusivamente l’uno o l’altro.

A ricordarlo e confermarlo è stato peraltro lo stesso Tribunale europeo in una sentenza emanata recentemente proprio su tale questione. Con la pronuncia 7 marzo 2018, estrinsecata per la definizione della causa T-855/16, il giudice europeo ha difatti respinto il ricorso avanzato da parte di una società avente sede legale in territorio iberico, classificata da parte della ECHA come “grande”, conseguentemente sottoposta al regime di piena ed ordinaria tariffazione.

La qualificazione proveniente da parte dell’Agenzia Europea verteva sostanzialmente sulla presenza di uno dei due requisiti richiesti per la riduzione tariffaria, ai sensi della normativa REACH, ovverosia l’impiego di non più di 250 impiegati, ma, nel contempo, sull’assenza dell’altro requisito richiesto, ovverosia il limite finanziario, posto che la società spagnola impegnata in attività di fabbricazione e produzione di sostanze chimiche superava i limiti posti dalla direttiva.

Il Tribunale ha pertanto sottolineato e ricordato che i requisiti richiesti dalla normativa REACH devono essere cumulativamente presentati da parte della società che intenda ottenere gli sgravi tariffari rientrando in una delle categorie ammesse a tali agevolazioni, non potendo limitarsi la medesima alla presentazione di uno solo dei due requisiti richiesti a tal scopo.

 

 

Le ulteriori poste di spesa contemplate dal Regolamento REACH

Occorre, concludendo, ricordare infine, come gli oneri previsti all’interno del Regolamento REACH siano ben lungi dall’essere limitatamente destinati in modo esclusivo al finanziamento delle operazioni di sola registrazione delle sostanze chimiche prodotte, commercializzate ovvero importate all’interno dello spazio territoriale europeo.

Infatti, gli stessi organi istituzionali dell’Unione Europea, tramite i canali telematici di comunicazione e tesi a garantire la trasparenza della amministrazione unionale, esplicitano come la normativa REACH preveda, accanto agli ordinari tariffe ed oneri, finalizzati, come detto, a sostenere il sistema di registrazione delle sostanze chimiche, ulteriori spese a carico delle differenti imprese.

Costi ed oneri, quelli da ultimo menzionati, destinati al soddisfacimento di altre ed eterogenee necessità prese in considerazione dalla medesima normativa, individuate nell’attività:

  • di condivisione dei dati scientifici e tecnici formati e/o raccolti da parte della ECHA;
  • le operazioni di valutazione della sicurezza chimica delle sostanze sottoposte alla attenzione della Agenzia de qua;
  • le attività di ricerca finalizzata alla identificazione di sostanze e materie che possano essere impiegate come fungibili e sostituibili rispetto a quelle chimiche oggetto di analisi da parte della Agenzia medesima e ritenute intrinsecamente pericolose.
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