L’oscura portata precettiva del “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006” è stata una delle principali ragioni con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in data 23 novembre 2023, surrogando una sorta di interpretazione autentica motu proprio, ha emesso un parere correlato alla comprensione della vigente normativa in materia ambientale (n.191718), rispondendo così all’interpello presentato dall’Associazione amici della terra ONLUS ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006, in merito alcune scadenze previste dallo stesso corpus legislativo.

Il quesito, pur mantenendo ferma la propria unitarietà, a sua volta si è articolato in un’ulteriore serie di domande correlate all’intrinseca complessità del fenomeno della gestione dei rifiuti, e precisamente;

  1. Anzitutto è stato chiesto quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022, in forza della norma di cui all’art. 11, comma 8 – undieces, del D.L. n. 198/2022 così come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024.
  2. Inoltre, l’ulteriore quesito si è altresì proposto di verificare se gli impianti oggi autorizzati in forza della previgente disciplina (i c.d. “Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro il 3 maggio 2024, debbano adeguarsi ai criteri del nuovo regolamento, oppure se sempre entro la suddetta data, debbano semplicemente presentare all’autorità competente istanza di adeguamento dell’autorizzazione, ovvero istanza di aggiornamento della comunicazione (ex. Art. 216), indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l’adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dal cit. art. 216, nel primo caso, oppure all’esito della procedura espressa di aggiornamento dell’autorizzazione, nel secondo caso.
Ora, come si è avuto modo di avvertire, il cit. D.M. n. 152/2022, disciplinante la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell’art. 184- ter, comma 2 D.lgs. n. 152/2006, è entrato formalmente in vigore a partire dal 4 novembre 2022.

L’art. 7 del cit. DM, intitolato “Monitoraggio”, dispone che “Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa”.

Dal canto suo, invece il successivo art. 8 nelle “Norme transitorie e finali”, dispone che “ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III- Bis della parte II del D.lgs. n. 152 del 2006.

Da questa ricostruzione emerge dunque come sia il termine di 180 giorni fissato dall’articolo 7 per il completamento del monitoraggio e per la valutazione da parte del Ministero dell’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, sia il termine di 180 giorni fissato dall’articolo 8, per gli adempimenti previsti dalla norma da parte dei produttori, originariamente avevano entrambi scadenza il giorno 03.05.2023.

A seguito dell’emanazione del cit. DM n. 152/2022, con la norma di cui all’art. 11, comma 8  undecies del D.L.  29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, il legislatore è intervenuto sulla modifica della decorrenza dei termini previsti dagli art. 7 e 8 del Decreto in questione, disponendo che “il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto inerte da demolizione e da costruzione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre  2022, n. 152 è prorogato di sei mesi.

Conseguentemente, con il parere in commento il Ministero prende atto che il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022 n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi “a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento”.

Ne consegue, pertanto che il cit. art. 8 così come successivamente modificato, proroga di ulteriori 6 mesi rispetto al termine fissato dall’articolo 7 (3 novembre 2023), e precisamente sino al 4 maggio 2024, l’adeguamento da parte dei produttori in riferimento all’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152  del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III – bis della Parte II del decreto legislativo  n. 152 del 2006.

Pertanto ed alla luce della suddetta ricostruzione:

Il Ministero ha confermato che entro il 4 maggio 2024 i gestori autorizzati “caso per caso” al recupero End of Waste, degli inerti da costruzione e demolizione devono adeguare le autorizzazioni al regolamento 152/2022.

Infine, ma non da ultimo, viene precisato come sia in fase di elaborazione un nuovo decreto che andrà a sostituire il DM n. 152/2002, sicché le tempistiche di adeguamento suddette potrebbero subire variazioni in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento.