End of Waste Carta e Cartone: nuove linee guida per la corretta applicazione
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel novembre 2022 ha stabilito le nuove linee guida per l’applicazione del D.M. 188/2020, riguardante la “disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”.
L’intervento è stato determinato dall’interpello ex art. art. 3 septies del d.lgs. 152/2006, proposto col fine di conoscere la corretta applicazione del citato decreto ministeriale in raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate ex. art. 216 del D.lgs. 152/2006.
Prima di procedere con la risposta data al quesito, è tuttavia utile un ripasso della materia.
Come noto, il d.lgs. 156/2006 stabilisce che un “end of waste” è tale “quando [il rifiuto] è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana” (art. 184ter d.lgs.156/2006).
Per entrare più nello specifico il D.M. n. 188 del 2020 determina la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di un particolare rifiuto, ossia la carta e il cartone, stabilendo dei criteri specifici per questi materiali. In questa categoria di rifiuti rientrano “rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali”.
Infine, i criteri di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero sono stati stabiliti dal D.M. del 5 febbraio 1998.
L’interpello sottoposto al MITE riguardava quindi il coordinamento e l’applicazione di queste norme (primo quesito), con particolare riferimento, ai rifiuti con codici EER 030308 – Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati e EER 191201 – Carta e cartone (appartenenti alla categoria “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti)”), non rientranti nell’elenco dell’allegato 1 del D.M.5 febbraio 1998 (secondo quesito dell’interpello).
Il MITE ha anzitutto sottolineato come l’entrata in vigore del D.M. del 2020 abbia di fatto determinato per jus superveniens il superamento della normativa pregressa contenuta nel D.M. del 1998, in particolare per quanto riguarda le previsioni di cui al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1 (relative ai codici EER 150101 – carta e cartone, 150105 – imballaggi compositi, 150106 – imballaggi in materiali misti, 200101 – carta e cartone/rifiuti urbani).
Sennonché, dal momento che non tutte le previsioni del D.M. del 2020 coprono il campo di applicazione del D.M. del 1998, restano ancora in vigore alcune disposizioni particolari, e cioè:
A) “i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 (norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi)”;
B) “i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub-allegato 2 (valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi)”; nonché
C) “le autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte II (autorizzazione integrata ambientale) nonché delle autorizzazioni del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
L’esatta individuazione delle disposizioni attualmente in vigore è quindi particolarmente importante per quanto riguarda proprio le autorizzazioni AIA, perché secondo il citato parere del MITE il produttore di carta e cartoni recuperati, già in possesso dell’autorizzazione, avrebbe dovuto effettuare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero (ai sensi dell’art. 7 D.M. 2020), indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 del D.M. del 1998 (per le procedure semplificate); viceversa, per le procedure ordinarie, il produttore avrebbe dovuto presentare un’istanza di aggiornamento dell’AIA.
Per quanto riguarda invece i nuovi impianti, e quindi le nuove autorizzazioni, “il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico”.
Passando al secondo quesito, il MITE esclude l’applicabilità della procedura semplificata per il recupero dei rifiuti con i codici EER 030308 e EER 191201, perché questi non sono ricompresi tra quelli indicati nel D.M. del 1998. Ne consegue che chi era già in possesso di un’autorizzazione avrebbe dovuto procedere all’aggiornamento della stessa entro i 180 giorni successivi all’entrata in vigore del D.M. 2020, così come stabilito dall’art. 7 del medesimo D.M..
Viceversa, per gli impianti di nuova apertura successiva all’emanazione del citato D.M., i produttori dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In definitiva, un intervento, questo del MITE, utile a dare una sorta di interpretazione autentica su una situazione poco chiara, verificatasi forse a causa di un legislatore (troppo spesso) disattento al coordinamento normativo, soprattutto in materie, come la gestione dei rifiuti, laddove sarebbe auspicabile una regolamentazione uniforma, chiara e facilmente interpretabile.
In questo caso, come in molti altri, è evidente che un eccessivo utilizzo dei rinvii normativi, unito all’affastellamento delle nuove norme, ha creato un disallineamento delle fonti in occasione nell’entrata in vigore del nuovo Regolamento.
In ogni caso, oltre le convulsioni sistematiche, lo studio P&S Legal ed i suoi professionisti, da sempre aggiornati sulle novità in materia di diritto ambientale, sapranno garantirvi assistenza su ogni aspetto relativo alla conformità sulla normativa italiana ed europea.