Tutela del Paesaggio: le novità nella Costituzione Italiana
La tutela ambientale, segnatamente la tutela del paesaggio ha recentissimamente conosciuto una svolta a seguito dell’avvenuta approvazione della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana con 268 voti favorevoli alla Camera.
In tal senso, si evidenzia la prima rilevante modifica del dettato normativo all’art. 9 della Carta Costituzionale, in quanto viene introdotto il terzo comma recante testualmente “la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nell’interesse delle future generazioni”, di fatto segnando il passaggio dalla visione antropocentrica di tutela giuridica a quella biocentrica.
Due sono i fattori di maggiore rilevanza:
- La dicitura “nell’interesse delle future generazioni” riconosce tutela in prospettiva diacronica ai c.d. nuovi soggetti biogiuridici e bioetici (viventi non umani, natura, ecosistema e generazioni future) inoltre lascia intendere come questo progetto debba avere in primis una funzione educativa volta al rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali fin dall’età prescolare, al fine di perseguire la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 su scala mondiale entro il 2050 così come previsto dagli Accordi sul Clima di Parigi (2015).
- La definizione di ambiente era già stata oggetto di disamina da parte della Corte Costituzionale nella Sentenza n. 179 del 2019, in quanto la Giunta all’epoca presieduta dall’attuale Guardiasigilli Cartabia aveva attribuito alla tutela paesaggistica, un’interpretazione estensiva qualificante tale nozione in senso paesaggistico-ambientale, definendo il suolo come “risorsa naturale ecosistemica non rinnovabile ed essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale”.
Nel presente caso, è fondata opinione ritenere come la Consulta abbia ragionato in maniera simile ad un Giudice del Common Law, per il fatto che per la prima volta alla materia ambiente sia stata accordata tutela in misura paritaria ad un Principio Fondamentale da parte del Giudice delle Leggi, di fatto anticipando la svolta a carattere legislativo recentemente compiutasi.
In secundis, da una attenta lettura dell’art.9 della Costituzione emerge come nel tempo la nozione di paesaggio sia nettamente mutata rispetto al proprio significato originario: mentre la Corte Costituzionale, nella sentenza n.106/76 si esprimeva in merito alla nozione di paesaggio circoscrivendo l’ambito di applicazione ai “valori paesistici”, senza che il relativo ambito di applicazione arrivasse a coincidere con le nozioni di flora, fauna e natura, occorre notare come a partire dagli anni ’80 ad oggi la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che la nozione di paesaggio dovesse essere considerato unitamente alla tematica di tutela ambientale.
Di fatto, la definizione di paesaggio non va intesa in forma limitativa, bensì in senso estensivo, come volta a ricomprendere la protezione di insediamenti naturali quali boschi e foreste e proteggere quindi le specie animali a maggior rischio estinzione, che hanno visto ridursi il proprio sostentamento alimentare in conseguenza della progressiva deforestazione realizzatasi nel corso degli ultimi anni.
Un punto a tuttoggi irrisolto, e che sta costituendo un interrogativo di crescente importanza in dottrina e giurisprudenza, riguarda la specifica individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio nel caso in cui un soggetto pubblico o privato alterasse il normale equilibrio paesaggistico e recasse un danno, diretto o riflesso, all’ambiente; per quanto paradossale possa sembrare, nonostante un rafforzamento della tutela in materia di protezione paesaggistica-ambientale a livello di principi fondamentali in Costituzione, a livello ordinario non è tuttora vigente una disciplina che espressamente stabilisca piena legittimazione attiva ad un singolo cittadino per intervenire in materia ambientale.
Il fondamento normativo è disciplinato dalla Legge n.349 del 1986, dalla cui lettura in combinato disposto degli articoli 13 e 18 si evince come le sole associazioni ambientali riconosciute dal Ministero dell’Ambiente abbiano piena facoltà ad agire in sede civile a scopo risarcitorio ed amministrativa allo scopo di ottenere dali Tribunali Amministrativi adito l’annullamento di un atto amministrativo illegittimo.
In terzo luogo, un altro topic assumente crescente impatto e rilevanza a livello costituzionale attiene alla sfera della biodiversità: questo elemento è stato infatti inserito nel recentemente modificato art.9 della Costituzione quale oggetto di tutela da parte dell’ordinamento “nell’interesse delle future generazioni”.
Il vero interrogativo che ci si pone è come considerare tale termine tra i principi fondamentali senza che vi sia una espressa nozione in Costituzione, e soprattutto a quali ambiti questa definizione si applichi in concreto. La nozione è stata originariamente coniata nel 1988 dall’entomologo statunitense Wilson ed indica una varietà di species, animali o vegetali, che popolano un determinato ambiente naturale marittimo o di montagna.
In tal senso si potrebbe considerare come il Legislatore abbia inteso ricomprendere la tutela in materia di biodiversità come sub-species concentrica rispetto alla protezione della natura, in virtù del fatto che una violazione a carattere ecosistemico porterebbe a potenzialmente devastanti ripercussioni tanto nei riguardi degli animali abitanti tale ambiente quanto da ultimo sull’uomo che di tali animali e vegetali si nutre.
Inoltre, non occorre sottostimare il fatto che il nostro paese sia considerato il più importante esportatore di prodotti a marchio IGP e DOP, nonché una delle nazioni in cui è maggiormente diffusa la pratica di allevamento in forma estensiva mediante somministrazione di mangimi naturali.
Considerata la crescente concorrenza di prodotti realizzati da aziende registrate presso Paesi UE caratterizzati da un costo di manodopera di molto inferiore al nostro, diventa fondamentale assicurare adeguata tutela sia nei confronti dei consumatori finali relativamente alla garanzia di salubrità dell’ambiente in cui l’animale viene allevato.
In conclusione, l’aspetto su cui occorre porre l’accento attiene al fatto che l’Italia sia tra gli ultimi paesi ad aver inserito la tutela ambientale in Costituzione: il modello Francese ad esempio già aveva previsto l’adozione di una Carta Ambientale nel 2004 poi costituzionalizzata in data 1 marzo 2005, in Germania addirittura nel 1994 la GrundGesetz tedesca aveva previsto all’interno dell’articolo 20a protezione di rango costituzionale afferente alla materia ambientale.
Sebbene con considerevole ritardo, si può ritenere che questa modifica assuma una portata storica in considerazione del fatto che per la prima volta il Legislatore italiano riconosca come la salvaguardia dell’ambiente, ed in particolar modo della fauna e degli ecosistemi, sia uno strumento essenziale al fine di prevenire il fenomeno del surriscaldamento globale conseguentemente all’emissione di CO2 e perseguire la strada dello sviluppo sostenibile.