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arbitrato semplificato: i vantaggi rispetto all'ordinario

Arbitrato Semplificato: i vantaggi rispetto a quello ordinario

BusinessNovembre 6, 2021

La questione di cui si disserta all’interno del presente articolo, sviluppatasi a seguito della crisi pandemica da Covid-19, attiene allo sviluppo della procedura di arbitrato semplificato, entrato in vigore dal 1 luglio 2020 nelle Camere Arbitrali in forma alternativa e non sostitutiva all’arbitrato ordinario.

L’art.1 del Regolamento pone come threshold criteria per l’applicazione del presente istituto che il valore della causa non sia superiore a 100.000 euro ma non esclude aprioristicamente l’utilizzo di detto istituto anche per cause aventi un valore economico superiore: per dette cause il legislatore ne subordina l’applicazione al fatto che le parti ne abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o ne abbiano concordato l’applicazione successivamente.

Analizzando dal vivo questo istituto mutuato nel nostro ordinamento dal Common Law occorre subito notare che emergono peculiari differenze rispetto alla definizione di arbitrato: in primis il fatto che vi sia un solo arbitro nominato dal Consiglio Direttivo in luogo dei tre canonicamente previsti, a condizione che lo stesso accetti l’incarico entro 5 giorni dalla nomina.

Questo termine di cinque giorni viene inoltre concesso alle parti in causa affinché esse possano sollevare obiezioni in merito all’imparzialità del soggetto dirimente la questione.

Da un punto di vista sostanziale occorre notare come vi siano due grandissimi vantaggi rispetto alla procedura di arbitrato ordinario, in primo luogo il fatto che i tempi di risoluzione in forma stragiudiziale della controversia siano stimabili in 6 mesi circa, a differenza dei tempi solitamente tipici dell’arbitrato collegiale, in secondo luogo la motivazione afferisce al fatto che le spese processuali dovute dalle parti in causa saranno ridotte nella misura del 30% tanto per la Camera Arbitrale quanto per l’Arbitro Unico.

Quanto all’onerosità della causa ed alla possibilità che venga nominato un arbitro d’urgenza occorre fare riferimento alla dicitura prevista all’interno del testo regolamentare ed in particolar modo agli art. 39 e 44: al primo articolo si rimanda, al fine di determinare il valore della controversia all’Allegato B del Regolamento, secondo cui nel caso in cui la parte esponga le proprie pretese in forma alternativa e non subordinata, l’ammontare complessivo della controversia è determinato della somma dei valori delle pretese sottoposte a procedura stragiudiziale.

Il secondo articolo menzionato permette alla parte ricorrente, a patto che la convenzione arbitrale sia stata stipulata dopo il 1 marzo 2019, di nominare all’insaputa della controparte un arbitro d’urgenza allo scopo di pronunciarsi su una questione recante grave pregiudizio alle ragioni dell’istante. Questa figura terza ed imparziale rispetto alle parti ha poi facoltà di pronunciarsi per quanto concerne la ripartizione delle spese processuali esperite dalle parti allo scopo di sostenere le proprie ragioni fattuali e di diritto.

Arbitrato Semplificato: i vantaggi in sintesi

In conclusione, quali sono stati i risvolti in positivo derivanti dall’adozione ed implementazione di questo istituto? La bontà dello strumento in questione è tutt’oggi testimoniata dal fatto che alla Camera Arbitrale nel primo semestre giudiziario dall’anno solare 2021 (da dicembre 2020 a giugno 2021) la procedura in questione sia stata usata nel 36% dei casi, con un incremento del 20% circa rispetto all’anno precedente.

Questo ha avuto un duplice effetto positivo in primo luogo per il fatto che sia nettamente ridotto il numero di contenziosi in materia societaria e commerciale, in secondo luogo l’accessibilità allo strumento di mediazione per le imprese ha nettamente favorito una rapida ripresa delle attività economiche e quindi degli utili maturati dalle imprese sul bilancio 2022.

Un fattore che potremmo definire di fondamentale importanza nel crescente ricorso al presente istituto da parte di aziende e privati compare all’articolo 6 dell’Allegato D, in quanto la previsione specifica in maniera chiara ed inequivocabile la sussistenza di un obbligo di depositare il lodo entro tre mesi dalla costituzione del collegio.

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