Codice Appalti: le nuove regole del D.Lgs. 209/2024
Dal 1° gennaio 2025 è immediatamente in vigore il d.lgs. 209/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) che al fine di ottimizzarne l’applicazione, apporta modifiche significative al Codice dei Contratti Pubblici.
Si tratta di un provvedimento dalla gestazione oltremodo travagliata e che nella sua ontogenesi è stato emanato con l’obiettivo di velocizzare la spesa, razionalizzare e semplificare le procedure, tenendo conto delle esigenze manifestate dagli operatori nel settore e delle richieste di modificazione ed integrazione provenienti dall’UE, nonché imponendo fra l’altro, prima della sua operatività, agli operatori l’onere di aggiornarsi ed adeguarsi in termini ragionevolmente celeri, lasciando poco spazio per gli approfondimenti.
Recependo i principali orientamenti giurisprudenziali emersi successivamente all’entrata in vigore del Codice, al fine di garantire un’applicazione uniforme dei principi, soprattutto in aree tematiche di particolare rilevanza, il correttivo mira soprattutto a fornire risposte verso le criticità emerse durante l’applicazione del Codice ed alla richiesta di modifica da parte della Comunità europea.
Animato dallo scopo di rendere il Codice uno strumento normativo più efficace, trasparente ed in linea con le esigenze del mercato, facilitando così lo sviluppo di un sistema di appalti pubblici più efficiente e competitivo, il provvedimento mette sul tappeto una serie rilevanti di innovazioni.
Tra quest’ultime emerge anzitutto quella di chiarire i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi.
In codesta ottica all’art. 41 si introducono specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria ed architettura, nonché degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a 140 000 euro. Inoltre, si prevede che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140 000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.
Vieppiù, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli, i contratti di progettazione prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emersa in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto od in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.
Viene ritenuto radicalmente nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori od omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto od in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione (art. 14, comma 1, lett. f).
Le principali novità: tutela delle Micro, Piccole e Medie imprese MpMIP
Il Decreto Correttivo rafforza l’incentivo già previsto nel Codice alla suddivisione in lotti, mediante modifiche testuali, dirette a chiarire che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo. Ulteriori canali d’intervento vengono poi previsti in materia di subappalto laddove nei relativi contratti si debba prevedere una quota riservata, pari al 20% delle prestazioni, alle PMI.Si tratta di una previsione dal taglio inderogabile ed a cui si può derogare soltanto nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto od alle caratteristiche delle prestazioni od al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre.
Ulteriori novità sono state poi introdotte in materia di contratti riservati, prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole – medie imprese. Si tratta di una facoltà conforme al Diritto Europeo, che ovviamente dovrà essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni, nonché del mercato di riferimento.
Tra gli obiettivi dell’istituto dell’accordo di collaborazione, vi è la promozione della partecipazione ai subappalti o sub contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriali di riferimento delle prestazioni.
L’Allegato I.01, invece, è stato introdotto con la finalità di orientare l’operato delle stazioni appaltanti, stabilendo i criteri per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile, nonché la verifica dell’equipollenza dei contratti.
Vengono poi apportate alcune modifiche relativamente all’applicazione della clausola sociale disciplinata dall’art. 57. Riscritto altresì il comma 1 cit. art. 57, in cui è stabilito che le stazioni appaltanti debbano inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali che, tra l’altro, garantiscano l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ed il cui ambito di applicazione risulti strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa.
Rilevanti le modifiche anche in materia di digitalizzazione, dirette a semplificare il processo di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici. Lungo questa scia sono state semplificate le procedure per l’alimentazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, una volta chiarite le regole per la certificazione delle piattaforme di collegamento alla Banca Dati Nazionale di ANAC ed introdotte misure per semplificare il funzionamento del casellario informatico.
Le principali innovazioni in materia di diritto del lavoro
Di non minore rilievo le numerose modifiche apportate in materia di tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, di cui il riferimento emblematico è senz’altro l’art. 11 del Codice.Nel loro complesso si tratta di un insieme di interventi diretti a migliorare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, definendo con maggiore precisione le regole per l’applicazione dei CCNL, nonché introducendo criteri più rigorosi per verificare l’equivalenza delle tutele offerte.
Più in particolare, ha subito rilevanti modifiche il comma 2 dell’art. 11, in base al quale le nazioni appaltanti sono tenute ad indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma altresì in tutte le fasi della procedura di gara, inclusi i documenti iniziali e la decisione di contrarre.
Di nuovo conio è invece l’introduzione del comma 2 bis, che stabilisce il principio secondo cui qualora un appalto od una concessione preveda prestazioni aggiuntive che rappresentano almeno il 30% dell’attività complessiva e che appartengono alla stessa categoria di quelle principali, la stazione appaltante o l’ente concedente deve indicare nei documenti di gara il CCNL applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. Nella novella del comma 4 (art.11) è stato invece precisato che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele presentata dall’operatore economico, debba avvenire secondo le modalità dell’art. 110 del Codice ed in conformità alle nuove disposizioni di cui al cit. Allegato I.01.
Il D.Lgs. 209/2024 introduce importanti modifiche al Codice degli Appalti, con impatti significativi su procedure di gara, digitalizzazione, tutela delle PMI e obblighi in materia di lavoro.
Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2025, impongono un rapido adeguamento da parte di imprese, professionisti e stazioni appaltanti per garantire la conformità alle nuove regole.
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