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Nuove Regole Impianti Sportivi

Impianti Sportivi: le Nuove Normative in Italia

La realizzazione di impianti sportivi soggiace a norme che regolano le costruzioni edilizie in generale (norme edilizie, norme tecniche per le costruzioni, norme di sicurezza) ed a norme specifiche stabilite dagli enti sportivi per quanto riguarda campi di gara, attrezzature e servizi.

Pertanto, oltre a tutte le norme che devono essere rispettate allorché si realizza un’opera edile, allorché si realizza un impianto sportivo, il diritto potestativo degli organi istituzionali e sportivi condiziona in maniera considerevole l’adempimento delle relative regole.

De Jure condido le principali norme di riferimento specifiche per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi sono da le seguenti:

  • M. 18 Marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la Costituzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
  • M. 6 Giugno 2005, nonché Norme Coni per l’impiantistica sportiva
  • Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del Coni sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva.
  • Regolamenti delle Federazioni Sportive.

La riforma del sistema relativo alla sicurezza degli impianti sportivi

Orbene, importanti novità all’interno del sistema relativo alla sicurezza degli impianti sportivi latu sensu intesi.

Di recente, infatti, all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 è stato pubblicato il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, recante attuazione dell’articolo 7 della legge delega 86/2019, recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, con l’entrata in vigore inizialmente prevista per il 3 aprile 2021, e successivamente spostata ad opera della l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n., 73 in l. 23 luglio 2021 n. 106, al 1° gennaio 2023.

La ratio ispiratrice del decreto è quella di riordinare e riformare la legislazione vigente, dando nuova veste al procedimento amministrativo diretto a consentire la costruzione e l’ammodernamento degli impianti nonché riducendo anzitutto i termini previsti per le diverse fasi e semplificando le modalità di svolgimento delle conferenze di servizi, consentendo anche alle associazioni e società sportive professionistiche utilizzatrici dell’impianto di presentare la proposta di riqualificazione.

Innovazioni nella Gestione degli Impianti Sportivi

Di grande rilievo le disposizioni contenute all’interno del Capo I (recante finalità  ed ambito di Applicazione), dove in particolare si intende per Associazione o Società sportiva dilettantistica il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge senza di scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formulazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Si ritengono, invece, da un lato il Comitato Olimpionico Nazionale Italiano (CONI) l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpionico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale e dall’altro la Commissione unica per l’impiantistica sportiva come l’organo competente a certificare l’idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport.

In via parallela e subordinata infine vengono ritenuti impianti sportivi la struttura, all’aperto od al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone di spettatori, servizi accessori e di supporto. Infine, l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) viene positivamente ritenuto l’ente pubblico istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295 deputata a svolgere attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

L’articolo 4, in particolare, recando misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative per l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, innovando così la disciplina prevista dall’art. 1 cp. 304 e 305 della l. 147/2013 e dall’art. 62 del D.L. 50/2017 (l. 96/2017) al comma 1, stabilisce che il soggetto che intende realizzare l’intervento debba presentare al Comune un documento di fattibilità delle alternative progettuali a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato da un piano economico – finanziario che individui, tra le diverse soluzioni, quella con il miglior rapporto costi – benefici per la collettività. Mediante l’intervento in questione si tende a favorire l’ammodernamento dell’impianto o la costruzione di nuovi impianti sportivi avendo particolare riguardo ai profili della sicurezza degli impianti per i fruitori e gli spettatori, dovendo prevedere, altresì una riqualificazione delle infrastrutture sportive che non siano più adeguate alle esigenze funzionali.

Nel comma 3 del cit. articolo 4, in particolare, nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, si prevede poi che il documento di fattibilità possa prevedere che, a far tempo da cinque ore prima delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri di perimetro dall’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione od alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo.

In questo caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all’interno di dette aree, restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società privata.

Su istanza dell’interessato, una volta svolta una preventiva conferenza di servizi preliminare, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla presentazione del documento di fattibilità, il Comune dichiara il pubblico interesse della proposta indicando le condizioni per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.

Il sindaco dal canto suo, convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve poi tenersi in una data non successiva di 15 giorni.

Infine nel caso in cui il sindaco (metropolitano o Presidente della Provincia) non possa convocare la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare autonomamente una richiesta di convocazione della conferenza di servizi al Presidente della Regione o all’assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito in alternativa una delle tre figure comprese fra (Sindaco, Sindaco metropolitano o Presidente della Provincia), provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

Particolarità in caso di impianti sportivi senza creazione di volumetria

Relativamente agli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creare volumetrie, l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass., sez. III, 4 marzo 2005, n. 8414, ud. 14 gennaio 2005, Forleo, in C.E.D. Cass., n. 230975) è nel senso di ritenere che la realizzazione di un impianto adibito ad attività sportiva in zona agricola configuri la violazione dell’art. 44, lett. b, T.U. Edilizia (ai sensi della quale gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono subordinati alla semplice segnalazione certificata di inizio attività) atteso che la disposizione di cui all’art. 4 l. n. 493/1993, trova applicazione su aree già destinate ad attività sportive.

E’ stato precisato in particolare che la costituzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetria accessoria non costituisce reato, poiché tale tipo di costruzione è soggetto al semplice obbligo di DIA e non al regime di rilascio di permesso edilizio, ferma restando la realizzazione dell’illecito di cui all’rt. 181 d.lgs. n. 42/2004, qualora l’intervento sia stato effettuato in area sottoposta a vincolo paesistico senza la prescritta autorizzazione.  Si segnala in particolare l’apoftegma segnato da Cass., sez. III, 11 marzo 2005, n. 8414 dove la costruzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetria è soggetto a semplice obbligo di denuncia soltanto quando essa non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici già adottati ed approvati, costituendo invece reato la costruzione di un impianto sportivo all’interno di un perimetro agricolo.

Se ti serve assistenza e consulenza per l’apertura di un impianto sportivo o per la sua gestione, contattaci tramite il form o la pagina contatti.

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